Sentenza 17 giugno 2002
Massime • 1
In relazione ai contratti di lavoro a tempo parziale, non può considerarsi idonea, al fine di consentire la deroga al divieto di prestazioni di lavoro supplementare oltre l'orario di lavoro concordato, la clausola di un contratto collettivo nazionale di lavoro che del tutto genericamente si limiti a ripetere il dettato della legge (art. 5, comma quarto, del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863), senza indicare le specifiche esigenze aziendali che legittimano il ricorso al lavoro supplementare; ne' siffatta clausola cessa di essere invalida per il fatto di prevedere il consenso del lavoratore o stabilire limiti quantitativi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/06/2002, n. 8718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8718 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON DO, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MANCINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE LORETI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI UDINE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, rappresentato e difeso dall'avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 16/99 del Pretore di TOLMEZZO, depositata il 01/02/99 R.G.N. 349/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/02 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Tolmezzo DO NN proponeva opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione, notificatagli in data 17.7.1998 da parte della Direzione provinciale del lavoro di Udine, con cui gli era stata irrogata la sanzione amministrativa di L. 35.952.500 a seguito della contestazione della violazione dell'art. 5, comma 4, della l. 863/1984 e degli artt. 1 e 2 l. n. 4/1953, per avere fatto prestare a tre lavoratrici lavoro supplementare rispetto a quello concordato nei contratti a tempo parziale, e per avere corrisposto alle medesime importi diversi da quelli indicati nei prospetti paga.
Il ricorrente, in merito alle vicende e alle particolarità dei rapporti di lavoro in questione, ricordava in particolare le seguenti circostanze: che in sede di assunzione delle lavoratrici, addette al confezionamento dei prodotti, era stato fissato un orario di 20 ore settimanali;
che nel 1988 era stato concordato un aumento dell'orario a 25 ore e nel 1995 lo stesso era stato nuovamente portato a 20 ore, a causa della diminuzione delle commesse;
che l'attività della ditta era sottoposta a fattori variabili, come le condizioni climatiche o gli anticipi sulla lavorazione, incidenti sulla fase di inscatolamento del prodotto;
che le lavoratrici avevano goduto giornalmente di una pausa di 15-20 minuti, soppressa al termine del 1995; che la lavoratrice RA si era dimessa dall'1.6.1995. Quanto al merito delle contestazioni, deduceva che nella specie si era verificato, sulla base di accordi orali con le lavoratrici, uno sporadico ricorso a prestazioni supplementari, in casi eccezionali, senza violazione della disciplina del lavoro a tempo parziale, poiché il citato art. 5 prevede la possibilità di deroga al divieto del lavoro supplementare da parte della contrattazione collettiva: nella specie art. 8 del c.c.n.l. per le imprese artigiane della panificazione aveva consentito il ricorso al lavoro supplementare entro il limite del 10% dell'orario settimanale, mentre questo limite era stato poi abolito a decorrere dall'1.12.1994 dal nuovo c.c.n.l.
Il Pretore rigettava l'opposizione.
In merito all'accertamento dell'orario di fatto osservato dalle lavoratrici, egli dava particolare rilievo alla testimonianza della lavoratrice RA, e ai dati desumibili dai "registri" che dalla medesima erano stati consegnati all'Ispettore del lavoro che aveva raccolto la sua denuncia. Come dalla medesima precisato, le lavoratrici avevano prestato lavoro eccedente l'orario del part-time contrattualmente stabilito nella misura di giorno in giorno dalle stesse rilevata e annotata su un registro di comodo, consegnatogli dal datore di lavoro, che riscontrava i totali mensili e inoltre veniva avvertito quando era superato il limite delle 100 ore in più rispetto all'orario contrattuale.
Escludeva che la questione della rilevanza probatoria di tali documenti potesse essere impostata in termini di effetti del loro disconoscimento da parte dell'opponente. Poiché gli stessi non erano sottoscritti, certamente non avevano l'efficacia probatoria delle scritture private riconosciute;
tuttavia dal loro esame potevano trarsi elementi di giudizio, posto che era certa l'esistenza di detti "registri" ed era attendibile la deposizione della RA anche quanto alla conferma del loro contenuto e delle loro risultanze. Circa la qualificazione dei fatti, il Pretore osservava che la disposizione del c.c.n.l. del 1994, che consentiva di superare l'orario contrattuale senza porre i limiti quantitativi di cui al precedente c.c.n.l., facendo un generico riferimento alle "specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore", andava interpretato - al fine di poter escludere la sua nullità per contrasto con la normativa imperativa di legge - nel senso della possibilità di derogare all'orario contrattuale solo per esigenze eccezionali.
Nella specie non potevano ravvisarsi esigenze tecnico-produttive idonee a giustificare il ricorso alle clausole di deroga di cui ai contratti collettivi. Infatti l'assunto della sussistenza di esigenze di aumento della produzione era in contraddizione logica con la tesi di una riduzione delle commesse, formulata a spiegazione della riduzione dell'orario contrattuale da 25 a 20 ore settimanali: si era quindi in presenza di giustificazioni non credibili. Inoltre l'opponente aveva violato le disposizioni contrattuali, omettendo di retribuire le ore supplementari come ore normali, all'interno dell'orario contrattuale ordinario, e retribuendole come lavoro straordinario.
Era quindi giustificata l'applicazione della sanzione di legge di L. 40.000 per ciascuna delle giornate di lavoro per cui, per ciascuna lavoratrice, vi era stato il superamento dell'orario contrattuale (per un totale, rispettivamente, di 296, 301 e 295 giornate).
Il NN propone ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi.
La Direzione provinciale del lavoro di Udine resiste con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo - deducendosi violazione degli artt. 2712, 2719 e 2729 c.c. - si osserva che alla prima udienza era stata proposta formale eccezione di conformità agli originali, e comunque di disconoscimento di scrittura privata, relativamente ai brogliacci contenenti i conteggi delle ore lavorate e ai prospetti delle ore di straordinario, costituiti da copie fotostatiche, come del resto precisato nella stessa comparsa di costituzione. Gli stessi documenti, quindi non avrebbero potuto essere utilizzati, ne' ai fini della loro esibizione alla testimone RA, ne' ai fini di una loro valutazione in sede di decisione. Doveva perciò ritenersi sfornita di prova la prestazione del lavoro supplementare, su cui non aveva riferito neanche la teste citata, la quale si era limitata a una generica conferma dei dati risultanti dal registro. Con il secondo motivo - denunciandosi omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo - si osserva che risulta priva di idonea motivazione l'accertamento relativo alla violazione della disciplina contrattuale, per la retribuzione delle ore supplementari come straordinarie, in conseguenza del vizio denunciato con il primo motivo e della mancanza di prove testimoniali al riguardo.
Con il terzo motivo - denunciandosi violazione dell'art. 5 l. 19 dicembre 1984 n. 726 (rectius: del d.l. 30 ottobre 1984 n. 726,
convertito con modificazioni dalla legge indicata), in relazione all'art. 8 c.c.n.l.
1.7.1991 per le imprese artigiane della panificazione e all'art. 33 c.c.n.l.
1.12.1994 per il medesimo settore, nonché vizi di motivazione - si censura l'affermazione del giudice di merito, secondo cui le deroghe all'orario contrattuale consentite dal contratto collettivo dovevano intendersi come utilizzabili solo in casi eccezionali, pena, in caso contrario, la nullità della clausola. Dopo avere sottolineato la carenza della motivazione, che aveva fatto riferimento solo al secondo dei citati contratti collettivi, il ricorrente contesta in radice la fondatezza della premessa relativa alla portata dell'art. 5, comma 4, del d.l. n. 726/1984, rilevando che esso non ha il contenuto restrittivo ipotizzato dal giudice a quo: il legislatore ha autorizzato la contrattazione collettiva ad attenuare la rigidità della norma, in presenza di "specifiche esigenze" e non di esigenze eccezionali. Il Pretore, poi, non aveva preso in esame lo specificamente invocato e prodotto c.c.n.l. del 1991, recante la clausola "le parti concordano la possibilità per i lavoratori occupati a part-time di una elasticità del loro orario di lavoro settimanale in misura non superiore al 10%", alla cui stregua si doveva ritenere che, sulla base delle peculiari e obiettive problematiche organizzative proprie del settore, le parti avessero legittimamente autorizzato e reso lecita la prestazione di lavoro supplementare nei limiti precisati. Analoghi effetti, con esclusione di detto limite, aveva prodotto il c.c.n.l del 1994, per cui "in considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore è consentita, con l'accordo degli interessati, la prestazione di lavoro supplementare (...)". D'altra parte il consenso delle lavoratrici era stato confermato dal teste DO NN.
Con il quarto motivo - deducendosi vizi di motivazione - si lamenta il mancato esame della deduzione relativa alla fruizione da parte delle lavoratrici di una pausa giornaliera, da scomputare prima di eventualmente effettuare il computo del lavoro supplementare prestato, visto che le pause non risultavano registrate sul brogliaccio considerato dal Pretore.
Con il quinto motivo - deducendosi vizio di motivazione - si lamenta la mancata considerazione del fatto, segnalato con la memoria autorizzata, che i brogliacci non consentivano comunque un adeguato accertamento dei fatti, poiché gli stessi, oltre ad essere palesemente frammentari, diverse volte indicavano solamente i giorni e il mese in cui sarebbero state prestate le ore di lavoro, senza alcun riferimento all'anno.
Il primo, il secondo, il quarto e il quinto motivo, che investono l'accertamento della sussistenza delle prestazioni lavorative eccedenti l'orario contrattuale, in relazione alle quali sono state, sotto vario profilo, irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie oggetto del giudizio, vengono esaminati congiuntamente, stante la loro connessione.
L'accertamento compiuto dal giudice di merito non presenta i vizi di violazione di legge e di insufficienza e contraddittorietà di motivazione denunciati dal ricorrente.
Mentre è ineccepibile il rilievo del giudice a quo circa l'inapplicabilità ai documenti non sottoscritti, menzionati nel primo motivo, della disciplina della efficacia probatoria delle scritture private e, correlativamente, del disconoscimento delle medesime, va rilevato che l'utilizzazione dei dati ricavabili dei documenti in questione è stata basata essenzialmente sulla deposizione della teste RA, la quale ha confermato il loro contenuto ed è stata ritenuta attendibile, nell'ambito di una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, tra cui il Pretore ha ricordato la deposizione dell'appuntato dei Carabinieri "verbalizzante", che aveva ricevuto la denuncia della RA, corredata dalla detta documentazione, e dalla conferma da parte dell'opponente della esistenza dei brogliacci (asseritamente non autorizzata). Trattasi di accertamento di fatto adeguatamente motivato e non sindacabile in sede di legittimità. Nè rileva il disconoscimento, da parte dell'opponente, della conformità agli originali delle fotocopie utilizzate dalla RA in sede di denuncia e riversate nel giudizio, considerato che a base della loro valorizzazione è la conferma fattane dalla teste. Neanche può ritenersi ostativo ad una considerazione dei dati ricavabili dalla documentazione il fatto che la teste li abbia confermati complessivamente.
I rilievi, di cui al quinto motivo, relativi alla possibilità di ricostruire adeguatamente i fatti in base alle annotazioni contenute nei brogliacci, non possono rilevare in questa sede, poiché stante la loro genericità - non esclusa dalla circostanza che la tematica era stata posta già nelle sede di merito - non consentono di evidenziare illogicità dell'accertamento compiuto dal giudice a quo, anche perché le caratteristiche (genericamente) denunciate delle annotazioni in questione non costituiscono circostanze di per sè ostative di un un'adeguata ricostruzione dei dati.
Anche la censura del quarto motivo, relativa alla mancata detrazione dal lavoro supplementare della pausa di 15-20 minuti su cui aveva riferito un teste, non è fondata, poiché neanche il ricorrente deduce la effettiva sussistenza di un riposo intermedio concretamente non retribuito, limitandosi alla irrilevante affermazione che nessuna norma di legge o di contatto prevedeva l'obbligo della fruizione di un riposto intermedio per le quattro ore di lavoro pomeridiano, prestate nella specie. Del resto l'accertamento compiuto dal giudice di merito riguarda ore di lavoro supplementari prestate e retribuite.
Passando all'esame del terzo motivo, si ricorda che, a norma dell'art. 5, comma 4, d.l. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito con modificazioni dalla l. 19 dicembre 1984 n. 863, "salvo diversa previsione dei contratti collettivi di cui al precedente comma 3, espressamente giustificata con riferimento a specifiche esigenze organizzative, è vietata la prestazione da parte dei lavoratori a tempo parziale di lavoro supplementare rispetto a quello concordato ai sensi del precedente comma 2". Il citato comma 3 prende in considerazione - ai fini di determinate discipline integrative delle norme di legge - i "contratti collettivi, anche aziendali". È opportuno anche rilevare che, nella disciplina del lavoro a tempo parziale, i limiti posti all'espletamento di ore di lavoro aggiuntive rispetto all'orario di lavoro di cui al contratto di lavoro stipulato dalle parti, più breve di quello ordinario a tempo pieno, rispondono, secondo la ratio legis, ad una serie di finalità sia di carattere generale che di tutela della stessa posizione dei lavoratori a Part-time. Tali finalità possono riassumersi nell'esigenza che i contratti a tempo parziale, per i quali è consentito il riferimento a minimali contributivi inferiori rispetto a quelli ordinari e nel corso del tempo sono state previste agevolazioni di vario genere, siano effettivamente stipulati in relazione a corrispondenti esigenze di prestazioni temporalmente ridotte del prestatore di lavoro (per ragioni personali di studio, familiari, ecc.), o del datore di lavoro (che, per esempio, necessiti una intensificazione dell'attività in certi giorni o in certe fasce orarie, oppure non abbia necessità di una prestazione ad orario pieno rispetto a determinate professionalità), o di ambedue. Si vuole invece evitare, o adeguatamente limitare, che la stipulazione dei contratti a tempo parziale rappresenti per il datore di lavoro lo strumento per usufruire liberamente degli amplissimi spazi di elasticità che può offrire una forza lavoro il cui orario teorico sia molto inferiore di quello pieno. In questo quadro si comprende perché nella disciplina dell'art. 5, comma 4, del d.l. n. 726/1984 (così come ora in quella dell'art. 3 d.lgs. 25 febbraio 2000 n. 61, così come modificato dall'art. 1 del d.lgs. 26 febbraio 2001 n. 100 e dal d.l. 28 settembre 2001 n. 355, convertito con modificazioni dalla l. 27 novembre 2001 n. 417) il mero consenso del lavoratore rispetto alle singole richieste di prestazioni supplementari non sia sufficiente a rendere legittime le prestazioni stesse. Al riguardo può anche osservarsi che, se il datore di lavoro non incontrasse limiti oggettivi - non consistenti nella sola necessità del consenso dei lavoratori - quanto al ricorso al lavoro supplementare, per il medesimo diventerebbe praticabile una politica di abuso dei contratti a tempo parziale finalizzata a mantenere dei lavoratori, in realtà interessati a prestazioni e compensi quantitativamente maggiori, in una posizione di dipendenza dalle discrezionali scelte al riguardo da lui stesso compiute.
In questo quadro, appare chiaro il significato dell'inciso del citato art. 5, comma 3, secondo cui la previsione da parte dei contratti collettivi, di prestazioni di lavoro supplementare, deve essere "espressamente giustificata con riferimento a specifiche esigenze organizzative": il legislatore non ha inteso autorizzare i contratti collettivi a porre incondizionate disposizioni derogatorie del divieto di lavoro supplementare, ma ha richiesto che le deroghe previste fossero correlate a esigenze organizzative "specifiche", delegando le parti sociali a identificare quali tipi di esigenze potessero, negli specifici settori produttivi, giustificare - evidentemente in situazioni non ordinarie - la prestazione del lavoro supplementare. Ne consegue la nullità - o la irrilevanza ai fini di cui alla legge - di regolamentazioni contrattuali collettive indeterminate, in quanto meramente ripetitive del dettato della legge (Cass. 7 luglio 2000 n. 9131). Nè, in relazione alla normativa in esame, a rendere le clausole idonee può essere sufficiente la previsione del consenso del lavoratore, o la fissazione di meri limiti quantitativi.
La clausola del c.c.n.l. del 1991, di cui il ricorrente lamenta la mancata considerazione da parte del giudice di merito, sarebbe quindi nulla o inefficace, in quanto contenente un mero limite quantitativo, e conseguentemente non sarebbe idonea a rendere legittimo il lavoro supplementare prestato nel corso della sua vigenza.
Quanto al c.c.n.l. del 1994, non contenente ne' i limiti quantitativi ne' l'indicazione di specifiche esigenze produttive - e quindi parimenti nulla o inefficace - il giudice a quo ha affermato la legittimità nei limiti di un'interpretazione secondo cui la possibilità di derogare validamente all'orario contrattuale sussisteva solo per esigenze eccezionali. Poiché la relativa statuizione non è stata impugnata dall'amministrazione controricorrente, è preclusa una reformatio in peius di questo accertamento. Però non possono essere prese in considerazione le censure del ricorrente che perseguono l'obiettivo di pervenire ad una interpretazione della clausola nel senso di una sua maggiore efficacia nell'autorizzare il lavoro supplementare. Va poi rilevato che, di fatto, il giudice di merito, con accertamento non è stato adeguatamente censurato, ha escluso comunque l'esistenza in concreto di specifiche esigenze tecnico- produttive.
In conclusione, il ricorso deve essere totalmente rigettato. Nè può ritenersi rilevante, quale ius superveniens, la disposizione, invocata dal NN con la memoria difensiva, di cui all'art. 116, comma 12, della l. 23 dicembre 2000 n. 388, che ha abolito le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nell'omissione totale o parziale dei contributi o premi o dalle quali comunque derivi l'omissione totale o parziale del versamento dei contributi. A parte il fatto che non può ritenersi che tale norma spieghi retroattivamente effetti in relazione a provvedimenti sanzionatori già emanati, va rilevato che tra prestazione di lavoro supplementare in violazione della normativa sul lavoro a tempo parziale ed eventuali omissioni contributive per le stesse ore è configurabile solo un nesso di coincidenza occasionale, e non anche quel nesso strumentale richiesto dalla norma richiamata.
Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio, tenendo presente, in particolare, l'inidonea regolamentazione del lavoro supplementare da parte della contrattazione collettiva cui la stessa legge ha fatto riferimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma, il 26 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2002