Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/06/2002, n. 8718
CASS
Sentenza 17 giugno 2002

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In relazione ai contratti di lavoro a tempo parziale, non può considerarsi idonea, al fine di consentire la deroga al divieto di prestazioni di lavoro supplementare oltre l'orario di lavoro concordato, la clausola di un contratto collettivo nazionale di lavoro che del tutto genericamente si limiti a ripetere il dettato della legge (art. 5, comma quarto, del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863), senza indicare le specifiche esigenze aziendali che legittimano il ricorso al lavoro supplementare; ne' siffatta clausola cessa di essere invalida per il fatto di prevedere il consenso del lavoratore o stabilire limiti quantitativi.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/06/2002, n. 8718
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8718
Data del deposito : 17 giugno 2002

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