Sentenza 27 ottobre 1999
Massime • 1
Il vizio parziale di mente deve considerarsi logicamente compatibile con il dolo, non essendovi contrasto fra la semi-infermità mentale ed il ritenere provato il dolo. Ed invero, la coscienza e la volontà, pur se diminuite, non sono incompatibili con il vizio parziale di mente, in quanto sussiste piena autonomia concettuale tra la diminuente, che attiene alla sfera psichica del soggetto al momento della formazione della volontà e l'intensità del dolo, che riguarda il momento nel quale la volontà si manifesta e persegue l'obiettivo considerato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/10/1999, n. 14107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14107 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 27/10/1999
1. Dott. Bruno Foscarini Consigliere SENTENZA
2. " Pierfrancesco Marini " N.1866
3. " Giuseppe Sica " REGISTRO GENERALE
4. " IO RO " N.17521/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da per diritti CI OR in Ribera il 16/04/1945, res. a Sciacca, via Ovidio n.5.
avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 15/03/1999 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere Dr. Pierfrancesco Marini
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Antonello Mura che ha concluso per rigetto del ricorso MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo ha respinto il gravame proposto da CI OR avverso la sentenza 14.7.1998 del Tribunale di Sciacca che, per la parte che qui ne occupa, lo aveva condannato, ritenuta la diminuente del vizio parziale di mente, ad anni uno e mesi sei di reclusione, oltre alla misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di cura e custodia, perché ritenuto responsabile del delitto di sequestro di persona aggravato (commesso sulla persona di minorenne, a forza introdotto e poi trattenuto nell'abitazione dello imputato)
L'CI, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza, della quale chiede l'annullamento per:
1) difetto di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato, per avere la Corte territoriale, in termini contraddittori, attribuito all'imputato la consapevolezza della privazione della libertà del minore, tuttavia ammettendo che egli era stato meramente animato da un proposito punitivo del soggetto passivo (per "dare una lezione" al minore), nonché convenendo sul fatto che esso imputato, in ragione del deficit mentale, non fosse in grado di valutare compiutamente le conseguenze della propria condotta;
2) difetto di motivazione quanto all'espresso giudizio di pericolosità dell'agente - ragione del diniego delle attenuanti generiche e della assegnazione ad una casa di cura e di custodia - indotto dal travisamento del fatto per cattiva lettura delle risultanze peritali (le stesse, ed in particolare "le consulenze di parte", deporrebbero in senso contrario);
3) inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale quanto all'applicazione della misura di sicurezza, riferita ad ipotesi in cui risulterebbe già raggiunto l'effetto rieducativo proprio della medesima.
Il primo motivo di impugnazione è infondato.
Dal testo dell'impugnata sentenza, invero, risulta che l'intento punitivo è stato correttamente inteso quale mera finalità della condotta, irrilevante ovvero indifferente alla problematica del dolo, sufficiente al reato de quo nella forma di dolo generico (vedi, fra le tante: Cass. 16.2.1989, Ciarella;
Cass. 25.6.1987, Bruno;
Cass.7.5.1985, Notari) quando, come nella specie, non ricorra una delle finalità tipiche che determinano la riqualificazione del fatto nelle altre figure delittuose di cui agli artt. 630 e 289 bis cp. Quanto, poi, alla pretesa illogicità motivazionale nel riconoscimento del dolo, sotteso a condotta di soggetto incapace di comprendere le conseguenze del proprio operato, deve opporsi che il vizio è stato riconosciuto soltanto come parziale e, pertanto, logicamente compatibile con il dolo;
non vi è infatti contrasto fra l'ammettere la semi - infermità mentale ed il ritenere provato il dolo - la coscienza e la volontà, cioè, sebbene diminuite - e ciò non soltanto perché, ex art. 89 CP, "la stessa legge concepisce la compatibilità del funzionamento dell'intelligenza e della volontà con il vizio parziale di mente" (Cass. Sez.VI, 2.2.1990 n. 16597, Fiora), ma anche perché sussiste piena autonomia concettuale tra la diminuente, che attiene alla sfera psichica del soggetto al momento della formazione della volontà, e l'intensità del dolo, che riguarda il momento nel quale la volontà si manifesta e persegue l'obiettivo considerato (Cass. 18.1.1995 n. 3633, Mazzoni). Il secondo motivo di ricorso, poi, attraverso la pretestuosa deduzione di asseriti vizi di motivazione della decisione, per travisamento del fatto, tende in realtà ad ottenere una nuovo giudizio di merito circa gli elementi valutativi della pericolosità offerti dalla perizia di ufficio.
Il ricorrente, invero, richiamando la consulenza di parte e provvedimenti giudiziali ritenuti significativi di una condizione di non pericolosità dell'agente, pretende che venga rovesciato l'opposto giudizio, reso dai giudici di merito, peraltro, con motivazione compiuta ed adeguata, risultando essere stato valorizzata, pur considerate le diverse conclusioni del perito (certamente non vincolanti: Cass. Sez.III, 12.4.1989 n. 7064, Ricci;
Cass. Sez.I, 17.10.10 84 n.8547, Belmonte), in uno alla anomalia della vicenda, la descritta condizione nevrotica dell'imputato che gli fa avvertire situazioni di minimo disturbo come intollerabilmente invasive della propria sfera privata e lo conduce, per "accumulo di stress", alla probabile ripetizione di reazioni violente ed incontrollabili nei confronti dei terzi, reiterando reati analoghi a quello giudicato.
Nei suesposti termini, quindi, risulta prospettato e richiesto un nuovo giudizio sul fatto che, per costante giurisprudenza di questa Corte, è sottratto, come tutte le valutazioni di merito, al sindacato del giudice di legittimità.
E, peraltro, il motivo è evidentemente infondato laddove deduce che il diniego delle attenuanti generiche sarebbe stato "provocato" dal vizio di motivazione in tema di pericolosità; invero, dal testo della sentenza si ricava agevolmente che le attenuanti in parola sono state escluse non tanto in ragione della particolare "qualità") dell'agente, quanto perché ritenuta decisiva ed assorbente di qualsiasi elemento "positivo" l'assoluta gravità del fatto e le sofferenze inflitte al soggetto passivo.
Nè la diversità dei presupposti e delle finalità dei richiamati provvedimenti "de libertate" che - precedentemente alla gravata sentenza - hanno dapprima sostituito la custodia cautelare in carcere con quella presso un luogo di cura e, poi, con gli arresti domiciliari, renderebbe comunque manifestamente illogica la motivazione della pericolosità dell'agente; peraltro, la prospettazione del successivo venir meno della pericolosità dell'imputato - non contenuta, peraltro, nei motivi di appello, donde l'assoluta impossibilità di individuare per tal via un travisamento del fatto - trova giustificazione e più propria sede nella successiva fase di esecuzione della misura di sicurezza, allorché è demandato al Magistrato di sorveglianza (art. 679 CPP) di accertare la persistenza del presupposto e, quindi, l'attualità della pericolosità già ritenuta in sentenza.
Infondato è anche il terzo motivo - cui peraltro non sono in certa misura estranee le censure mosse al secondo motivo, per sua parziale ripetività - poiché le diverse funzioni ed il diverso piano sul quale operano la pena e la misura di sicurezza non autorizzano il giudizio di incompatibilità della seconda con la prima neppure nell'ipotesi che possa considerarsi raggiunto l'effetto rieducativo del trattamento sanzionatorio e, in particolare, specie quando, come nel caso in esame, la pericolosità tragga da un (sia pur parziale) deficit psichico;
e, quanto alla misura della pena, la sentenza contiene adeguata motivazione in ordine ai parametri di cui all'art.133 CP mentre, infine, la durata della misura di sicurezza risulta contenuta nel minimo edittale (art. 219 co.3 CP). Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 1999