Sentenza 17 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/03/2003, n. 3919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3919 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2003 |
Testo completo
039 19/03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N.16302/00 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE cron.8857 SEZIONE LAVORO Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud. 21.11.02 Dott. Stefano CICIRETTI Presidente Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Dott. Paolo STILE Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: FERROVIE DELLO STATO s.p.a. in persona del procuratore speciale avv. Giancarlo Alvino, elettivamente domiciliata in Roma alla via di Ripetta n.22 presso 4757 l'Avv. Gerardo Vesci, che la rappresenta e difende giusta procura a margine,
- ricorrente -
contro
LI RE, elettivamente domiciliato in Roma, via Giulio Cesare, 95 presso gli avv. Francesco Palumbo e Adraiano Abate che lo rappresentano e - 1 - difendono giusta procura a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.15365 del 19.5.2000, reg. gen n.52444/95. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 novembre 2002 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito l'avv.De Simone per delega avv. Vesci;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO decidendo sull'appelloCon sentenza del 19.5.2000 il Tribunale di Roma, proposto dalle Ferrovie dello Stato s.p.a. nei confronti di NE ED, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello confermando il diritto del NE all'inquadramento nel profilo professionale di segretario ed alla relativa retribuzione Osservava in motivazione che l'attività di controllo dei buoni pasto e del corretto utilizzo di essi, con prelievo in caso di irregolarità, contabilizzazione degli stessi, controllo delle attrezzature e delle condizioni igieniche della mensa, esteso anche ai lavori di ristrutturazione, rientravano nella previsione della qualifica rivendicata, quali attività amministrative e di controllo ed eccedevano le mansioni del -2- profilo di applicato nel quale era inquadrato il NE. Aggiungeva che il profilo di segretario non prevede autonomia decisionale, di iniziativa e discrezionalità di poteri. Propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo la società Ferrovie dello Stato, illustrato poi con memoria;
resiste con controricorso il NE. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico complesso motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p. e 1362 c.c. in relazione al DM 1085 del 1985, richiamato dai conl 87/89 e 90/92, ed il vizio di motivazione (art 360 nm. 3 e 5 c.p.c.), le Ferrovie dello Stato premettono che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, le mansioni di segretario godono di una certa autonomia, come peraltro quelle del conduttore, questa licuitata tuttavia è pofisate nell'ambito di norme regolamentari e di procedure prefissate. dimostrazione Rilevava, quindi, che dalla prova testimoniale non è emersa prova di detta autonomia ed assunzione di responsabilità propria del superiore inquadramento e pertanto si deve concludere per l'esattezza dell'inquadramento del NE quale conduttore. Le censure non sono fondate. La sentenza impugnata non ha individuato il discrimine tra le mansioni del conduttore e quella del segretario nel livello dell'autonomia, ma nel tipo di attività: amministrativo contabile con funzioni di controllo per il primo, meramente esecutive per il secondo. La declaratoria del segretario nel DM 1085/1985 non contiene alcun riferimento all'autonomia, quelle dei contratti collettivi indicano l'autonomia di iniziatīva nei -3- limiti delle direttive particolari del settore, cioè l'autonomia propria dell'attività di javace controllo espletata dal NE, quella del conduttore è qualificata come autonomia operativa, cioè che attiene all'attività esecutiva anche manuale, pure essa nei limiti delle norme regolamentari. Non è, dunque, censurabile la sentenza ove ha escluso che le mansioni di segretario fossero caratterizzate da una particolare autonomia di iniziativa e che questa caratterizzasse le mansioni e le differenziasse da quelle del conduttore. La limitata autonomia delle due qualifiche è tuttavia differenziata in relazione alla natura delle attività esperite, meramente operativa quella del conduttore, nei limiti delle direttive del settore quella del segretario. Non è quindi censurabile la sentenza impugnata che ha ricondotto l'attività di controllo dei buoni pasto, con facoltà di ritiro di quelli irregolarmente emessi, il controllo della mensa e dei lavori di ristrutturazione della stessa, alla autonomia e alle mansioni proprie del segretario. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 13 , oltre 1500,00 di onorario di avvocato.e Così deciso in Roma il 21.11.02 Il Presidente Il Consigliere cst. Femande fut G CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 2003M Kogi