Sentenza 7 luglio 2014
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento ordina al P.M. di adottare un provvedimento di segretazione dei verbali illustrativi dei contenuti della collaborazione con la giustizia del dichiarante di cui si chiede l'esame in dibattimento o, in alternativa, di esibire i verbali medesimi, in quanto tale provvedimento evoca in capo al giudice un potere dispositivo nei confronti della pubblica accusa che non trova referente alcuno nell'ordinamento processuale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/07/2014, n. 37164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37164 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 07/07/2014
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 1568
Dott. DIOTALLEVI G. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 43093/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
avverso l'ordinanza, in data 31 gennaio 2013, del Tribunale di Napoli con cui è stato imposto al P.M. l'adozione di un provvedimento di segretazione o, in alternativa, di esibire tutti i verbali della collaborazione del collaboratore di giustizia VA ET;
Sentita la relazione svolta dal consigliere Dott. DIOTALLEVI Giovanni;
lette le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha proposto ricorso per cassazione, deducendone l'abnormità, avverso l'ordinanza, in data 31 gennaio 2013, del Tribunale di Napoli con cui è stato richiesta al P.M., nel corso del processo a carico di ON IU ed altri, l'adozione di un provvedimento di segretazione o, in alternativa, di esibire tutti i verbali della collaborazione del collaboratore di giustizia VA ET, e invitando il P.M. medesimo "a precisare per la prossima udienza le date dei verbali resi da VA ET pertinenti al presente procedimento e a adottare ...le ragioni della segretazione totale o parziale"; a sostegno dell'impugnazione il P.M. ricorrente ha dedotto:
a) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. a) - esercizio da parte del giudice di una potestà - quando il Tribunale di Napoli, con l'ordinanza impugnata, imponeva un tacere al P.M. così esulando dai poteri attribuitigli dalle norme;
b) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale in relazione:
1) alla violazione del principio di tassatività delle nullità (art. 178 c.p.p.) e della categoria dell'inutilizzabilità degli atti in quanto nell'ordinanza impugnata si pone una condizione da rispettare per potere svolgere l'escussione del teste/collaboratore di giustizia;
2) alla violazione delle norme relative all'escussione dei testi al dibattimento ex art. 510 c.p.p. e segg., in quanto nell'ordinanza impugnata si pone una condizione da rispettare per potere svolgere l'escussione del teste/collaboratore di giustizia;
3) alla violazione del principio di specialità in riferimento al combinato disposto dell'art. 329 c.p.p. e di quello di cui al D.L. n. 8 del 1991, art. 16 quater, anche in relazione all'art. 373 c.p.p.;
4) violazione dell'art. 507 c.p.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha infatti reiteratamente affermato che l'atto processuale può essere qualificato abnorme sotto il profilo strutturale allorché, per la sua singolarità e la stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, sicché, non essendo previsto contro un provvedimento del genere, proprio a cagione della sua abnormità e della conseguente impossibilità per il legislatore di iscriverlo in una categoria tipica di vizi, uno specifico mezzo di gravame, l'esigenza di giustizia che esso venga annullato, in quanto contrastante con l'ordinamento giuridico, può essere appagata, ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 2, mediante l'immediato ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge (Cass., Sez. 5^, 15 aprile 1999, p.m. in proc. ignoti;
Cass., Sez. Un., 10 dicembre 1997, Di Battista;
Cass., Sez. 3^, 9 luglio 1996, p.m. in proc. Cammarata).
2. Nella specie, l'ordinanza impugnata evoca in capo al giudice del dibattimento un potere dispositivo nei confronti del pubblico ministero che non trova referente alcuno nel panorama della legge processuale, atteggiandosi alla stregua di un "ordine di fare" impartito alla parte pubblica che crea una norma anziché limitarsi ad applicarla, così vulnerando lo stesso principio di legalità costituzionalmente sancito. Va d'altra parte osservato che questa Corte ha avuto modo di affermare reiteratamente che la eventuale inosservanza dell'obbligo del pubblico ministero di trasmettere ex art. 416 c.p.p., l'intera documentazione raccolta nel corso delle indagini preliminari è sanzionata esclusivamente dall'inutilizzabilità degli atti non trasmessi, non essendo prevista un'autonoma sanzione di invalidità per il mancato deposito degli atti, indipendentemente dalla loro utilizzazione o meno (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 6^, 4 giugno 1997, Finocchi;
Cass., Sez. 6^, 30 marzo 1998, Pareglio). Principio che, evidentemente, opera a fortiori per quanto riguarda la disciplina relativa all'utilizzazione dei verbali dei collaboratori di giustizia.
3. La giurisprudenza è costante nell'affermare dunque che non lede il diritto di difesa l'esercizio da parte del pubblico ministero, ex art. 130 disp. att. c.p.p., del potere di formare il fascicolo di cui all'art. 416 c.p.p., comma 2, mediante l'inserimento soltanto degli atti che si riferiscono alle persone ed alle imputazioni per cui richiede il rinvio a giudizio, a meno che non risulti da concreti elementi, recuperati anche attraverso investigazioni difensive, che la selezione abbia sottratto alla integrale "discovery" atti rilevanti per gli interessi della difesa. In ogni caso, ove anche si fosse concretizzata questa ultima ipotesi, da escludersi comunque allo stato nel caso di specie, la sanzione per la violazione dell'obbligo di cui all'art. 416 c.p.p., comma 2, è esclusivamente quella dell'inutilizzabilità degli atti non trasmessi, non essendo prevista la nullità dell'udienza preliminare e del decreto di rinvio a giudizio. (Sez. 6^, n. 33435 del 04/05/2006 - dep. 05/10/2006, Battistella e altri, Rv. 234355). D'altra parte l'insussistenza di un diritto assoluto della parte interessata ad ottenere copia degli atti di indagine è stata affermata dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. un., 3 febbraio 1995, n. 4, Sciancalepore) e tale affermazione mantiene la sua validità ancora oggi, sebbene la questione specifica allora sottoposta all'esame dei giudici di legittimità - riguardante le procedure ex artt. 309 e 310 c.p.p. - sia stata successivamente risolta in maniera espressa dalla L. 8 agosto 1995, n. 332, artt. 16 e 17, che hanno riconosciuto il diritto di estrarre copia degli atti depositati in cancelleria, in quanto la novazione legislativa, riconoscendo tale diritto al difensore nelle sole procedure di riesame e di appello in materia di misure cautelari, ha confermato l'assunto secondo cui l'art. 116 c.p.p., pone, come regola generale, una mera possibilità e non un vero diritto della parte interessata ad ottenere il rilascio di copia degli atti. Il riferimento all'intero fascicolo processuale tenuto presente nell'ordinanza impugnata, non consentirebbe di verificare, tra l'altro, la sussistenza dell'interesse della parte, tenuto conto che l'art. 116 c.p.p., impone al giudice di valutare l'interesse in modo specifico per ogni singolo atto. L'esclusione dell'interesse al rilascio delle copie dell'intero fascicolo discende dunque da una ricostruzione di sistema che non presenta caratteri di eccentricità, ponendosi all'interno di una corretta dialettica di valutazione di interessi contrapposti, del tutto rispettosa dello stesso spirito dell'art. 116 c.p.p. e dei principi che informano questa materia, dovendosi considerare che il richiedente non vanta alcun "diritto" alla copia, non trovandosi in alcuna delle situazioni indicate dall'art. 43 disp. att. c.p.p. (si veda sui medesimi principi anche Sez. 6^, n. 36167
del 09/04/2008 - dep. 19/09/2008, Acampora, Rv. 241909). D'altra parte al giudice, ai fini della decisione, rimane intatto il potere di integrazione officiosa delle prove previsto dall'art. 507 c.p.p., per il dibattimento, a prescindere dalla tipologia del rito (
Sez. 2^, n. 40724 del 18/09/2013 - dep. 02/10/2013, Riccio e altri, Rv. 256730).
4. Il sistema così ricostruito trova la sua coerente e corrispondente ricostruzione nel D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, art. 16 sexies, comma 1, laddove la legge dispone che il deposito del verbale illustrativo deve essere prodotto, quando si deve procedere all'esame del collaboratore "limitatamente alle parti di esso", cioè del verbale illustrativo, che concernono la responsabilità degli imputati nel procedimento;
non vi è dunque alcun potere/dovere di segretazione particolare per questa tipologia di atti in capo al p.m. ovvero della possibilità di configurare un onere processuale a suo carico di motivare l'esercizio dello stesso. In sostanza a parere della Corte la disciplina prevista dal combinato disposto della L. n. 42 del 1991, artt. 16 quater e 16 sexies, si configura come norma speciale rispetto all'art. 329 c.p.p., nel senso che la previsione specifica della conoscibilità per "estratto" del contenuto dei verbali, anticipa in via generale la previsione una parte degli stessi non ostensibile, che sotto questo profilo non possono essere assimilati, in base alla stessa disciplina normativa, alle restanti dichiarazioni del verbale illustrativo , che sole, entrano, alle condizioni sopra precisate, nel fascicolo del pubblico ministero.
5. Alla luce delle suesposte considerazioni l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al tribunale di Napoli.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2014