Sentenza 30 marzo 2006
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 20, comma primo, prima parte, e comma secondo, L. 18 aprile 1975 n. 110 (omissioni di cautele necessarie per la custodia di armi ed esplosivi) la condotta di colui che lascia un fucile da caccia all'interno di un'autovettura parcheggiata in una zona dove é possibile l'esercizio di attività venatoria, sussistendo la concreta possibilità che estranei entrino agevolmente in possesso dell'arma lasciata alla loro portata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/03/2006, n. 13006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13006 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 30/03/2006
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 368
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 035680/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di PERUGIA;
nei confronti di:
1) IC PI GI, N. IL 04/12/1934 (anch'esso ricorrente);
avverso SENTENZA del 09/06/2004 TRIBUNALE di PERUGIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DE SANDRO Anna Maria che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla omessa confisca e rigetto del ricorso proposto dalla SC.
FATTO E DIRITTO
1. Nel giudizio conseguente all'opposizione a decreto penale di condanna promosso da IC ER GI, imputato di omessa custodia di un fucile da caccia all'interno della sua autovettura (L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 20, comma 1 e 2), con sentenza del 9
giugno 2004, il G.I.P. del tribunale di Perugia condannava l'opponente alla pena di Euro 300,00 di ammenda, osservando che la prova della sua responsabilità penale emergeva dal verbale dei CC. della Compagnia di Città della Pieve e dal verbale di perquisizione e di sequestro. Il reato contestato in ogni caso - concludeva il giudice - doveva considerarsi integrato alla luce della giurisprudenza della Cassazione sul punto.
Avverso la sentenza ricorreva per cassazione lo SC e proponeva appello il procuratore della Repubblica di Perugia, quest'ultimo poi convertito in ricorso per cassazione (App. 25 agosto 2005).
Lo SC si doleva a mezzo dei suoi difensori di erronea applicazione della legge penale e di vizio della motivazione, richiamando la giurisprudenza di legittimità sulla L. n. 110 del 1975, art. 20 e osservando che la stringata motivazione adottata dal giudice di merito non consentiva di individuare le ragioni della decisione, che i verbali di sequestro erano stati per ben due volte annullati dal tribunale della libertà e che dalla relazione di servizio dei CC. non era possibile rendersi conto se, all'interno del veicolo, l'arma fosse visibile o meno.
Quanto al procuratore della Repubblica, la sua impugnazione era diretta ad ottenere la confisca obbligatoria del fucile e delle munizioni sequestrate, omessa nella sentenza.
2. Il ricorso proposto dallo SC non è fondato, mentre va accolta l'impugnazione proposta dal procuratore della Repubblica di Perugia.
Contrariamente a quanto si assume nel ricorso, il G.I.P. del tribunale di Perugia, sia pure in modo estremamente sintetico, ha indicato gli atti dai quali emergeva il fatto contestato, che era consistito nell'aver lasciato un fucile da caccia all'interno della propria autovettura parcheggiata in zona dove era possibile esercitare l'attività venatoria, tali atti erano la relazione dei Carabinieri e il verbale di perquisizione e di sequestro, dai quali era possibile ricavare sia la visibilità dell'arma all'esterno del veicolo sia la possibile materiale apprensione di essa da parte di estranei. Il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte completava poi il quadro probatorio dell'accusa, essendo implicito in esso il riferimento al fatto che il dovere di diligenza nella custodia di un'arma può dirsi adempiuto quando siano state adottate le cautele che nelle specifiche situazioni di fatto possono esigersi da una persona di normale prudenza secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit (Cass., Sez. 1^, 21 gennaio 2000, n. 2056, Romeo, in Cass. pen. mass. ann., 2001, p. 620, n. 322). In quest'ottica, l'aver lasciato un fucile da caccia all'interno di un'autovettura parcheggiata in una zona dove era possibile esercitare l'attività venatoria integra senza dubbio gli estremi del reato contestato, sussistendo la possibilità che estranei entrino agevolmente in possesso dell'arma lasciata alla loro portata per violazione dell'obbligo giuridico di usare le necessarie cautele (Cass., Sez. 1^, 22 ottobre 1999, n. 13894, Marguglio, ivi, 2001, p. 267, n. 135). Fondato è invece il motivo relativo alla necessità di disporre la confisca dell'arma e delle munizioni in sequestro, che discende dalla L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 6 con riferimento all'art. 240 c.p., comma 2, giacché questa norma prevede appunto l'applicabilità della confisca a tutti i reati concernenti le armi che hanno formato oggetto dell'imputazione (Cass., Sez. 1^, 3 dicembre 1997, n. 11128, P.M. c. Maesano).
Al rigetto del ricorso proposto dallo SC seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo. La sentenza va invece annullata senza rinvio limitatamente all'omessa applicazione della confisca del fucile da caccia e delle munizioni sequestrate, confisca che va disposta.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 e 620 c.p.p. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della confisca del fucile da caccia e delle munizioni sequestrate, che dispone.
Rigetta il ricorso proposto dallo SC, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2006