Sentenza 26 settembre 2017
Massime • 1
La notificazione eseguita "a mani proprie" dell'imputato, pur in presenza di un'elezione di domicilio, è valida dovunque essa avvenga, in quanto costituisce la forma più sicura per portare l'atto a conoscenza del destinatario.
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- 1. Riciclaggio: il profitto del reato può essere individuato anche mediante elementi di tipo presuntivoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 ottobre 2023
La massima In tema di confisca per equivalente, il profitto del reato di riciclaggio può essere individuato dal giudice anche mediante elementi di tipo presuntivo, atteso che indizi e presunzioni, purché ancorati a concrete circostanze, legittimano l'applicazione di misure di sicurezza, qualora non siano contraddette da elementi contrari processualmente rilevanti. (Fattispecie di riciclaggio internazionale di vetture in cui, ai fini della confisca per equivalente, si è fatto riferimento al valore di mercato dei veicoli, in ragione dei modelli prestigiosi e della recente immatricolazione delle autovetture - Cassazione penale , sez. II , 12/11/2020 , n. 35031). Vuoi saperne di più sul …
Leggi di più… - 2. Notifica al detenuto: come fare se ha eletto domicilio altrove? (Cass. 12778/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 giugno 2020
L'ordinamento giuridico equipara il rifiuto (e, quindi, a fortiori, anche la rinuncia) di ricevere la notifica da parte del destinatario alla consegna: il difensore domiciliatario può rinunciare alla notifica per sè ma anche per l'imputato, in quanto l'autorità notificante, essendo estranea al rapporto interno fra domiciliante e domiciliatario, non è tenuta a verificare quali siano i poteri del domiciliatario. L 'autorità giudiziaria che debba procedere a notifiche nei confronti di un imputato non detenuto, non ha alcun obbligo di svolgere ricerche in ordine allo status libertatis, sicchè la notifica deve ritenersi ritualmente eseguita secondo il modello notificatorio previsto per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/2017, n. 9544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9544 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2017 |
Testo completo
09544-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 26/09/2017 ARTURO CORTESE -Presidente -- Sent. n. sez. 3118/2017 FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE VINCENZO SIANI N.414/2017 MONICA BONI ANTONIO MINCHELLA N. 11 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ON TT nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 01/12/2016 del TRIBUNALE di VARESE sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
I DOTT. SANTE SPINAL I lette/sentite le conclusioni del PG K RIGETTO DEC NGONO ене на сніе это RITENUTO IN FATTO -1. Con il provvedimento in epigrafe, emesso in data 1° 2 dicembre 2016, il Tribunale di Varese ha, in accoglimento parziale dell'istanza avanzata dal difensore di IO NI, dichiarato la nullità della notifica dell'estratto contumaciale relativo alla sentenza emessa dal Tribunale di Varese in data 14 ottobre 2013 e di tutti gli atti conseguenti disponendo la corrispondente rinnovazione, rimettendo in termini imputato per l'impugnazione avverso la predetta sentenza e sospendendo l'esecuzione dell'ordine di carcerazione n. 348/2014 SIEP emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese il 5 agosto 2015, dichiarato nullo nella parte inerente, con liberazione dell'imputato se non detenuto per altra causa, mentre ha rigettato la medesima istanza con riferimento alla sentenza emessa dallo stesso Tribunale di Varese in data 28 ottobre 2013. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore del NI chiedendone l'annullamento e adducendo un unico, articolato motivo con cui lamenta la manifesta illogicità della motivazione e l'erronea interpretazione delle norme processuali di cui agli artt. 148, 170, 161 cod. proc. pen. e 7 legge n. 890 del 1982. Secondo il ricorrente, è da contestarsi la parificazione fra notificazione effettuata ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen. a mani proprie del destinatario e la notificazione perfezionata, ai sensi dell'art. 170 cod. proc. pen., a mezzo del servizio postale. Fermo il principio secondo il quale la notificazione a mani proprie doveva ritenersi regolare anche quando fosse avvenuta in luogo diverso dal domicilio eletto, la parificazione fra la notifica effettuata dall'ufficiale giudiziario e quella messa in essere dall'agente postale era erronea, perché solo il primo, e non il secondo, svolgeva l'attività di identificazione della persona a cui consegnava il plico. In secondo luogo, anche la notificazione dell'estratto contumaciale relativo alla sentenza del 28 ottobre 2013 era provata da avviso di ricevimento da cui non risultava che la firma del destinatario o della persona abilitata appartenesse al NI: quindi, la motivazione del provvedimento impugnato era manifestamente illogica dove affermava che l'atto era stato consegnato personalmente al NI. Aveva, in definitiva, errato il giudice dell'esecuzione nel non dichiarare la nullità dell'ordine di carcerazione anche in ordine alla sentenza ora indicata.
3. Il Procuratore generale ha chiesto rigettarsi l'impugnazione, in quanto la 2 notificazione a mezzo del servizio postale dell'estratto contumaciale, pur in luogo diverso dal domicilio eletto, era stata effettuata con consegna dell'atto personalmente al NI, sicché doveva considerarsi valida per la garanzia di conoscenza da parte del destinatario che essa offriva, senza che fossero prospettati elementi concreti per arrivare a ritenere fondata la dedotta non riconducibilità della firma apposta per ricevuta allo stesso NI, stante anche l'assenza di annotazioni dell'addetto all'ufficio postale in ordine all'eventuale riferibilità del ritiro ad un delegato del destinatario. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte ritiene che l'impugnazione non sia fondata e vada quindi rigettata.
2. Si premette che (per quel che qui ancora rileva) a ragione del provvedimento assunto il Tribunale ha ritenuto che, mentre per la sentenza emessa il 14 ottobre 2013 si era riscontrata l'irregolare notificazione dell'estratto contumaciale, altrettanto non potesse dirsi in ordine alla sentenza emessa il 28 ottobre 2013, in quanto pur essendo la notificazione del relativo estratto avvenuta presso il luogo di effettiva residenza dell'imputato, e non presso quello in cui egli aveva eletto il domicilio l'atto, inviato per il tramite del servizio - postale, con raccomandata ed avviso di ricevimento, risultava essere stato ricevuto personalmente da IO NI e, quindi, a lui personalmente consegnato in data 8 gennaio 2014. La valutazione giuridica fondatamente compiuta dal giudice dell'esecuzione è stata nel senso che, in questo caso, l'interpretazione del quadro normativo di riferimento impone di ritenere regolare la notificazione effettuata mediante consegna personale al destinatario, pure se eseguita in luogo differente da quello indicato nell'elezione di domicilio, in quanto essa ha garantito all'imputato l'efficace conoscenza dell'atto stesso.
3. Posto ciò, l'impugnazione appare infondata anzitutto nella parte (trattata per seconda nell'articolazione della doglianza) in cui sembra revocare in contestazione che l'estratto contumaciale della sentenza di cui si tratta sia stato notificato con consegna personale al NI. Invero, deve evidenziarsi come dall'esame dell'avviso di ricevimento - che la Corte è abilitata a fare in ragione della natura processuale della censura -si evinca in modo univoco che il piego della notificazione a mezzo del servizio postale dell'estratto contumaciale è stato consegnato in data 8 gennaio 2014 a 3 IO NI che ha sottoscritto l'avviso, sia pure in rigo inesatto, ossia nel rigo dove avrebbe dovuto collocarsi l'attestazione dell'agente postale, attestazione a sua volta (e conseguentemente) inserita nel rigo destinato alla sottoscrizione del ricevente. La firma di quest'ultimo, poi, è risultata perfettamente leggibile ("NI IO"). L'inversione della collocazione delle due sottoscrizioni (quella del ricevente e quella dell'agente postale procedente, coniugata alla data della formalità è stata evidenziata dal'apposizione di freccette di inversione, tese appunto a rimarcare quale fosse il modo corretto di intendere il documento. La consegna diretta la destinatario risulta confermata dall'avvenuta segnalazione con la barratura apposta dall'agente postale sulla corrispondente casella del modulo.
4. E' poi da ribadire che la notificazione di atti e avvisi eseguita a mani proprie dell'imputato, sebbene in presenza di una elezione di domicilio, è valida dovunque essa avvenga, in quanto essa integra la forma più sicura per portare l'atto a conoscenza del destinatario (cfr. in tal senso anche Sez. 2, n. 6910 del 25/01/2011, Macrì, Rv. 249360; Sez. 2, n. 16296 del 23/03/2004, Iezzi, Rv. 228638). In effetti, assodato il dato di fatto che il ricorrente ha ricevuto personalmente l'estratto contumaciale, la conseguenza di tale accertamento è che al momento del perfezionamento di tale personale consegna egli ha acquisito a tutti gli effetti la conoscenza legale dell'atto. Ai presenti fini, invero, il rilievo che il NI avesse eletto domicilio, per questo procedimento, presso lo studio del suo difensore e che, invece, l'effettuazione della notificazione non è stata effettuata dall'ufficiale giudiziario secondo le modalità stabilite dall'art. 163 cod. proc. pen., bensì dall'agente postale ai sensi dell'art. 170 cod. proc. pen., in combinato disposto con le norme di cui agli artt. 7 e ss. legge n. 890 del 1982 (inerenti alla notificazione a mezzo del servizio postale), in ragione del fatto che la notificazione è stata esitata con la consegna del piego nei diretti e personali riguardi del NI, non si profila aver pregiudicato in alcun modo la sua conoscenza dell'estratto notificatogli nelle sue mani, senza alcuna interposizione. Il perfezionamento della formalità, quindi, non ha vulnerato in nessuna maniera la facoltà del destinatario di esercitare i conseguenti diritti di difesa. E' stato, al riguardo, evidenziato che la notificazione ai sensi dell'art. 161, commi 1 e 4, cod. proc. pen. è stata introdotta nell'ordinamento allo scopo di assolvere ad esigenze di celerità procedimentale e di economia processuale, non certo per apprestare un assetto di garanzie a favore dell'imputato: è, infatti, 4 incontestabile a lume di logica che l'imputato, destinatario dell'estratto, sia più efficacemente garantito quando la notificazione venga eseguita in modo tale da consentirgli di avere immediatamente e concretamente nelle proprie mani l'atto oggetto di legale conoscenza. Pertanto, va senz'altro confermata la conclusione che la notificazione eseguita personalmente all'imputato può essere validamente effettuata in qualsiasi luogo. Non può, dunque, concordarsi con il ricorrente laddove prospetta una diversità qualitativa fra la notificazione personale eseguita dall'ufficiale giudiziario e quella compiuta dall'agente postale. Con riferimento a specifico angolo visuale, si è già chiarito che la diversità dei procedimenti di notificazione, a seconda che questa avvenga ad opera dell'ufficiale giudiziario personalmente ovvero mediante il ricorso al servizio postale, non comporta diversità di garanzie in ordine alla presunzione legale di conoscenza, da parte del destinatario, dell'atto del giudice o di altro soggetto processuale e, conseguentemente, non comporta diversità del regime di nullità dei due differenti tipi di notificazione, sicché non sono sottratte al regime di nullità proprio delle notificazioni eseguite personalmente dall'ufficiale giudiziario le attività particolari dell'ufficiale postale che, pur non in tutto coincidenti con quelle dell'ufficiale giudiziario, si inquadrino nell'ambito delle medesime finalità (arg. ex Sez. U, n. 15 del 08/04/1998, Marzaioli, Rv. 210540, in relazione a notificazione dell'estratto di sentenza contumaciale, ritenuta nulla sul rilievo dell'omessa indicazione, nell'avviso di ricevimento della raccomandata, dell'esecuzione delle formalità prescritte dall'art. 8, secondo comma, legge n. 890 del 1982). In particolare, nel procedimento di effettuazione della notificazione da parte dell'agente postale, l'avviso di ricevimento compilato e sottoscritto dal notificante, al pari della relazione di notifica dell'ufficiale giudiziario, fa fede fino a querela di falso che il recapito della raccomandata è stato effettuato nel tempo e nel luogo in essa indicati ed alla persona che ha apposto la sottoscrizione. E, quando l'agente postale consegni il piego nelle mani proprie del destinatario, si profila necessario e sufficiente, per la validità della notificazione, che il destinatario sottoscriva l'avviso di ricevimento e il registro di consegna, non essendo necessaria l'indicazione delle generalità del consegnatario quando l'attestazione della consegna del plico a mano dello stesso non crei alcuna incertezza sulla sua identità (cfr. nei sensi indicati sull'argomento (v. Sez. 3, n. 17708 del 20/01/2015, Mercorio, Rv. 263351; Sez. 6, n. 117 del 25/01/1984, D'Onghia, Rv. 163006). Corollario degli esposti principi è che il giudice dell'esecuzione ha 50 fondatamente annesso efficacia dimostrativa (con valenza fidefaciente) al documento che ha attestato la personale consegna dell'estratto contumaciale a IO NI e ritenuto la consegna personale al destinatario da parte dell'agente postale del tutto equiparabile a quella dell'ufficiale giudiziario, per l'effetto pienamente surrogatorio della notificazione dell'atto nel domicilio eletto.
5. Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso. Segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26 settembre 2017 Il Presidentepresl Il Consigliere estensore ☺ Arylico partese Vincenzo Siani.Vincenzo Shank DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 2 MAR 2018 IL CANCELLIERE ✗Stefania FAIELLA 106