Sentenza 20 gennaio 2015
Massime • 1
In tema di notificazioni a mezzo posta, qualora l'agente postale consegni il piego nelle mani proprie del destinatario è sufficiente, per la validità della notifica, che quest'ultimo sottoscriva l'avviso di ricevimento e il registro di consegna, non essendo necessaria l'indicazione delle generalità del consegnatario quando l'attestazione della consegna del plico a mano dello stesso non crei alcuna incertezza sulla sua identità. (Fattispecie in cui la Corte ha reputato corretta la dichiarazione di contumacia dell'imputato, a seguito di notifica del decreto di citazione a giudizio eseguita a mani proprie di persona che l'agente postale attestava, sotto la propria responsabilità, identificarsi con il destinatario dell'atto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/01/2015, n. 17708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17708 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 20/01/2015
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 198
Dott. ACETO Aldo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - N. 21360/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO NZ, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 05/04/2013 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale De Augustinis Umberto che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
udito per l'imputato l'avv. Monaco Enrico, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. il sig. IO NZ ricorre per l'annullamento della sentenza del 05/04/2013 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che l'ha condannato alla pena di 7.500,00 Euro di ammenda per il reato di cui alla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. b), perché, quale titolare del punto vendita all'insegna Merkogel, deteneva per la vendita 31,6 chilogrammi di frutti di mare misti in una vasca prima di impianto di refrigerazione, alla temperatura di 13.1C e pertanto in cattivo stato di conservazione.
1.1.Con il primo motivo eccepisce la nullità della sentenza per omessa citazione e deduce che la notifica è stata effettuata a persona diversa da lui, tant'è che ha denunciato la falsa attestazione contenuta nella relata dell'agente postale alla competente Procura della Repubblica.
1.2. Con il secondo eccepisce che all'epoca dell'accertamento del fatto (16/12/2009) egli non era titolare del punto vendita. La sentenza è, sul punto, viziata da travisamento del fatto.
1.3.Con il terzo motivo eccepisce l'insussistenza del reato perché la norma che prescrive la temperatura di conservazione (il D.P.R. n. 193 del 2007) è ormai abrogata e non vi sono ulteriori parametri di riferimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
3. Il primo motivo è totalmente infondato.
3.1. Dall'esame degli atti risulta che il decreto di citazione a giudizio fu notificato a mezzo posta e fisicamente consegnato a mani dell'imputato, indicato come destinatario dell'atto dall'agente postale mediante segno grafico apposto in corrispondenza della casella: destinatario persona fisica.
3.2. Il ricorrente tuttavia contesta la paternità della sottoscrizione, allega la denunzia-querela sporta contro ignoti il 29/07/2013 ed eccepisce, ai sensi dell'art. 168 c.p.p., comma 1, art. 179 c.p.p., lett. d), e art. 179 cod. proc. pen., la nullità della notifica perché priva dell'indicazione delle generalità della persona che ha ricevuto la copia;
3.3. Osserva il Collegio che, trattandosi di notificazione a mezzo posta, quando l'agente postale consegni il piego nelle mani proprie del destinatario è sufficiente che quest'ultimo sottoscriva l'avviso di ricevimento e il registro di consegna (L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, commi 1 e 4), non essendo necessario che indichi anche le generalità del destinatario quando le stesse siano comunque specificate, come nel caso di specie, nell'avviso stesso e l'attestazione della consegna del plico a mano del destinatario nei termini sopra indicati non crei alcuna incertezza sull'identità del consegnatario del plico.
3.4. Poiché la notificazione è stata regolarmente eseguita a mani di persona che l'agente postale ha attestato sotto la propria responsabilità identificarsi con il destinatario dell'atto, il giudice, che non ha in questi casi un ragionevole motivo per dubitare della veridicità dell'attestazione proveniente dal pubblico ufficiale, correttamente ha dichiarato la contumacia dell'imputato (che peraltro risultava assistito da difensore di fiducia).
3.5. Occorre peraltro ricordare che la nullità della notificazione di un atto non può essere dichiarata sul solo presupposto che una parte adduca la falsità delle modalità attestate nella relazione di notificazione senza fornire la prova che il pubblico ufficiale notificatore abbia commesso un delitto di falso.
3.6. Ove tale falsità dovesse successivamente essere dimostrata potrebbe giustificare la revisione della sentenza di condanna (art. 630 c.p.p., lett. d), ma poiché l'eccezione propone questioni di fatto sollevate per la prima volta in questa sede di legittimità, la sua fondatezza non può essere esaminata.
4. È inammissibile il secondo motivo di ricorso che denunzia il travisamento della prova facendo però riferimento a prove documentali che l'imputato non afferma di aver prodotto in giudizio.
4.1. Il ricorrente lamenta infatti di non essere mai stato titolare del punto vendita all'insegna "Merkogel" (come recita il capo di imputazione), ne' legale rappresentante della società titolare del negozio, indicata nella motivazione della sentenza come "Mercogel", società amministrata da altra persona e del tutto diversa dalla "Merkogel Srl", amministrata da OR GI dall'aprile 2009. 4.2.Rileva la Corte che dalla lettura del verbale di testimonianza di OR IR, che il ricorrente afferma essere stata travisata, risulta che l'esercizio era all'insegna "Mercogel di IO NZ" e che l'imputato fu individuato in base alla licenza di esercizio esposta nel negozio e ai documenti esibitigli.
4.3. Orbene, il travisamento che l'imputato denunzia per un verso si alimenta dell'inammissibile confronto con fonti di prova esterne al processo e mai prodotte, per un altro non è in ogni caso decisivo perché stando al contenuto della testimonianza del OR risulta che l'esercizio commerciale era all'insegna dell'imputato che risultava anche titolare della licenza esposta, elementi questi ultimi sufficienti a ricondurre alla responsabilità dell'imputato la signoria sul fatto contestato.
5. È manifestamente infondato anche l'ultimo motivo di ricorso.
5.1. Diversamente da quanto sostiene il ricorrente, il Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, di cui al D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, non è stato abrogato dal D.Lgs. 6 novembre 2007, sicché è ancora vigente il divieto di conservare i prodotti ittici a temperature superiori a quelle indicate nell'allegato C della parte 2^ e nel D.M. 4 ottobre 1978 (4/6 gradi).
6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Rma, il 20 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2015