Sentenza 20 aprile 2004
Massime • 1
È abnorme, in quanto incompatibile con i principi generali dell'ordinamento e causa di una stasi del procedimento non altrimenti superabile se non con la risoluzione del conflitto, l'ordinanza del Tribunale monocratico che, investito della citazione a giudizio per reati rispettivamente di competenza del giudice monocratico e del Tribunale in composizione collegiale, tra i quali non sussista un'ipotesi di connessione qualificata, disponga la restituzione di tutti gli atti al pubblico ministero, così determinando la regressione alla fase delle indagini preliminari dell'intero procedimento, anche per i reati di competenza del giudice monocratico per i quali l'azione penale era stata validamente esercitata mediante citazione diretta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/04/2004, n. 23958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23958 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 20/04/2004
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - N. 1928
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 047727/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GIP TRIB. PADOVA;
nei confronti di:
2) TRIB. PADOVA, ORDINANZA del 30/05/2002 TRIBUNALE monocratico di PADOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. MONETTI Vito, che ha chiesto dichiararsi la competenza del G.I.P. del tribunale di Padova. CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Nel corso del processo a carico di SQ RC, UC IE, RA AR ER, RA UC e IA IO - imputati i primi quattro, in concorso tra loro, dei reati previsti dall'art. 20 lett. c) L. 47/1985 (capo A) e dall'art. 1 sexies L. 431/1985
(capo B) ed il quinto del delitto previsto dall'art. 323 co. 2 c.p. - con ordinanza 03/05/2002 il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, rilevato che il delitto di cui all'art. 323 co. 2 c.p. è di competenza del Tribunale in composizione collegiale, disponeva la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.
A seguito di richiesta di rinvio a giudizio per gli stessi reati presentata dal P.M., con ordinanza 30/05/2002 il G.I.P. del Tribunale di Padova - rilevato che tra i reati relativi alle violazioni urbanistiche e quello di abuso di abuso di ufficio non vi era alcuna connessione, di guisa che il Tribunale in composizione monocratica era competente a conoscere dei reati ascritti ad SQ, CC e ai due RA - sollevava conflitto negativo di competenza limitatamente alla posizione dei suddetti imputati e ordinava la trasmissione degli atti a questa Suprema Corte per la sua risoluzione.
Va premesso che deve essere considerata abnorme l'ordinanza del Tribunale monocratico nella parte in cui è stata disposta la restituzione al P.M. anche degli atti relativi alle due contravvenzioni ascritte ai capi A) e B) della rubrica, contestati in concorso tra loro agli imputati CC, SQ e ai due RA e non allo IA. Infatti, poiché non sussisteva una ipotesi di connessione qualificata ex art. 12 c.p.p. tra dette contravvenzioni e il delitto di abuso di ufficio contestato al solo IA, ai sensi dell'art. 550 c.p.p. l'azione penale relativa alle due contravvenzioni doveva essere esercitata con citazione diretta, di guisa che la disposta regressione di tutto il procedimento alla fase delle indagini costituisce indubbiamente un provvedimento abnorme, in quanto incompatibile con i principi generali dell'ordinamento processuale.
Pertanto, anche se il contrasto è insorto tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, deve ritenersi che il conflitto sia ammissibile in rito ai sensi del secondo comma dell'art. 28 c.p.p., posto che, a seguito del provvedimento parzialmente abnorme del Tribunale monocratico, si è verificata una stasi del procedimento non altrimenti superabile se non con la risoluzione del conflitto (Cass. sez. 1^ n. 4794 del 9/7/1999, rv. 214285).
Ciò premesso, il conflitto va risolto nel senso prospettato dal G.I.P. del Tribunale di Padova. Infatti, dovendosi escludere una ipotesi di connessione qualificata tra il delitto e le due contravvenzioni, l'eventuale connessione probatoria non è sufficiente ad operare lo spostamento della competenza per materia in relazione alle due contravvenzioni per le quali, a differenza del delitto di abuso di ufficio, l'azione penale viene esercitata con citazione diretta. Ne consegue che deve essere dichiarata la competenza del Tribunale monocratico di Padova limitatamente alle due contravvenzioni con conseguente trasmissione degli atti al suddetto giudice, che adotterà - quanto alla dedotta indeterminatezza del capo di imputazione in relazione alla posizione dell'SQ - la decisione che riterrà più opportuna.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione, risolvendo il conflitto, dichiara la competenza del Tribunale monocratico di Padova in ordine ai reati contravvenzionali sub A) e B) e dispone trasmettersi gli atti al suddetto Tribunale.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2004