Sentenza 25 gennaio 2005
Massime • 1
In tema di estradizione dall'estero, il principio di specialità previsto dall'art. 14 della Convenzione europea di estradizione opera anche con riferimento al procedimento di prevenzione, e pertanto non è consentita l'applicazione di misure di sorveglianza speciale di polizia sulla base di circostanze anteriori all'estradizione e diverse da quelle per le quali questa è stata concessa. (La Corte ha specificato che la soluzione accolta è la sola costituzionalmente orientata, determinandosi, con l'interpretazione contraria, una irragionevole disparità di trattamento in relazione all'operatività, espressamente prevista dall'art.721 cod. proc. pen., del principio di specialità per la esecuzione delle misure di sicurezza).
Commentario • 1
- 1. Il principio di specialità può riferirsi anche alle misure diPaola Maggio · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Secondo il provvedimento in commento, si applica anche alle misure di prevenzione personali il principio di specialità, previsto dall'art. dall'art. 14, par. 1, della Convenzione europea di estradizione del 1957 e, a livello codicistico, dall'art. 721 c.p.p. Entrambe le disposizioni, nello stabilire - con finalità di garanzia - che la persona estradata non può essere sottoposta a provvedimenti limitativi della libertà personale per fatti anteriori diversi da quelli per i quali l'estradizione è stata concessa, si riferiscono all'«esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza» e, pur richiamando ogni «altra misura restrittiva della libertà personale», non menzionano espressamente le …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/01/2005, n. 23695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23695 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 25/01/2005
Dott. PROVIDENTI Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 151
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 28914/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 7.4.2004 da:
avv. prof. SGUBBI Filippo;
avverso l'ordinanza del 24 marzo 2004 con la quale il Tribunale di Bologna, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata in favore di CU RD, nato il [...], volta ad ottenere la pronuncia di ineseguibilità allo stato della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno già applicata a suo carico.
Letta la memoria depositata il 7.1.2005, contenente motivi nuovi, e la successiva memoria del 20 successivo.
Sentita la relazione del consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO. Lette le conclusioni del P.M. che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 30.5.2001, confermato in sede di gravame, il Tribunale di Bologna applicava a MO RD, all'epoca detenuto in Svizzera, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di anni tre.
Successivamente al decreto applicativo di tale misura, in data 29.6.2001 il MO veniva estradato in Italia, in stato di custodia cautelare, nell'ambito di un procedimento penale pendente a suo carico.
Dopo la scarcerazione, avvenuta il 25.7.2002 per scadenza del termine massimo di custodia cautelare, con imposizione di obbligo di dimora e divieto di espatrio salvo che per esigenze di salute, approssimandosi la scadenza del termine di 45 giorni di cui all'art. 721 c.p.p., il predetto ha chiesto una pronuncia di ineseguibilità della misura di prevenzione personale non essendo volontaria la sua permanenza nello Stato oltre tale termine.
Con decreto del 30.9.2002, emesso ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p., il Tribunale di Bologna, in qualità di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile la richiesta, sul rilievo che il titolo in relazione al quale era stato sollevato l'incidente non era ancora definitivo. Affrontando, comunque, anche il merito dell'istanza, il Tribunale escludeva che, nel caso di specie, potesse trovare applicazione il principio di specialità in materia di estradizione, non risultando che dopo la scarcerazione dagli arresti domiciliari il MO, che, in quel momento si trovava in Svizzera per alcune cure, avesse soggiornato in Italia. Inoltre, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, il principio di specialità non era applicabile alla materia delle misure di prevenzione personali.
Pronunciando sul ricorso per Cassazione proposto avverso l'anzidetto provvedimento, questa Suprema Corte, con sentenza n. 4468 del 9.10.2003, annullava il decreto impugnato, sul rilievo che, stante l'immediata esecutività del decreto applicativo della sorveglianza speciale, a norma dell'art. 4, commi 10 e 11 l. n. 1423/1956, il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare inammissibile l'istanza non risultando l'irrevocabilità del decreto, ma avrebbe dovuto pronunciarsi nel merito, peraltro nel rispetto del contraddittorio, ai sensi dell'art. 606, commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 666 c.p.p. e non già de plano, ai sensi del comma 2, come era invece avvenuto. Provvedendo quale giudice di rinvio, il Tribunale di Bologna rilevava che sulla questione relativa all'inapplicabilità del principio di specialità alla materia della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, questa Corte si fosse già pronunciata nel procedimento principale relativo all'applicazione della misura in questione, con sentenza dell'11.2.2003, di guisa che sulla questione si era formato il giudicato. L'efficacia preclusiva dello stesso giudicato rendeva, poi, manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalla difesa con riferimento alle norme degli artt. 721 c.p.p. e 14 Convenz. europea d'estrad., ove interpretate nel senso dell'inapplicabilità del principio di specialità da esse previsto alle misure di prevenzione determinanti restrizioni della libertà personale.
Avverso tale pronuncia il difensore del MO propone ora nuovo ricorso per Cassazione, deducendo inosservanza e violazione delle norme relative alla disciplina del giudicato e, segnatamente, inosservanza degli artt. 648, 649, 650 c.p.p., ai sensi dell'art. 606, lett. b) c.p.p. sul rilievo dell'inoperatività del giudicato in materia di misure di prevenzione e della riferibilità dell'affermazione di principio al procedimento riguardante l'applicazione della misura della prevenzione, ove invece, nel caso di specie, di trattava di decidere dell'eseguibilità della stessa misura. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza e violazione dell'art. 721 c.p.p. e dell'art. 306 c.p.p. (ai sensi dell'art. 606, lett. c) c.p.p.); violazione dell'art. 14 Convenzione Europea di estradizione, art. 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali;
violazione dell'art. 4, comma 1, l. 27.12.1956, n. 1423 e dell'art. 11 stessa legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b) c.p.p. sul rilievo dell'erroneità della pronuncia del Tribunale in ordine all'inapplicabilità del principio anzidetto in rapporto alla natura ed effetti della misura di prevenzione che comporti limitazione della libertà personale, come appunto la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- È certamente fondato il rilievo difensivo in ordine all'inoperatività del giudicato in materia di misure di prevenzione. Più esattamente, deve dirsi che il principio dell'intangibilità del giudicato è subordinato alla condizione rebus sic stantibus, la quale ne consente la revoca o la modifica allorquando cessa o muta la causa che ha determinato il relativo provvedimento (cfr., tra le tante, Cass. 31.3.1995, n. 1971, rv. 201367; e, da ultimo, Cass. 7.10.2004, n. 43569, rv. 230267). Peraltro, nel caso di specie,
l'inapplicabilità, in subiecta materia, del principio di specialità era stata affermata con riferimento al procedimento principale concernente il merito della misura inflitta, e cioè alla fase della sua applicazione. Fase questa che, in materia, è nettamente distinguibile dall'esecuzione o eseguibilità, a fronte della nota disarticolazione dei due momenti sul piano logico e concettuale, tant'è che è ben possibile il differimento dell'esecuzione delle misure di prevenzione, in costanza di detenzione, al momento della scarcerazione. E non v'è dubbio che, nel caso di specie, si trattava di eseguibilità di un provvedimento relativo ad una misura di prevenzione già applicata con provvedimento non più impugnabile, nel momento in cui, scarcerato l'estradato nell'ambito del procedimento penale per il quale l'estradizione era stata concessa, si poneva il problema della sua sottoposizione alla misura di prevenzione personale applicata anteriormente all'estradizione. Dunque, è proprio in questa fase, che è la sede più pertinente, che si ripropone il quesito dell'applicabilità del principio di specialità in materia di prevenzione personale. Si tratta di argomento che ha conosciuto soluzioni contrastanti nella giurisprudenza di questa Suprema Corte. Ed infatti, secondo un orientamento maggioritario, il principio di specialità non trova applicazione in tema di misure di prevenzione, dato che il relativo procedimento non è finalizzato all'irrogazione di sanzioni penali, bensì alla tutela della sicurezza pubblica in relazione alla pericolosità sociale del proposto, desumibile oggettivamente dalla valutazione di fatti sintomatici della condotta abituale e del tenore di vita del soggetto (cfr., da ultimo, Cass. sez. 1, 4.3.2004, n. 19900, rv. 227976; e, tra le altre, Cass. sez. 1, 5.12.2002, n. 1379, rv. 223261 e Cass. sez. 2, 8.4.1994, n. 1784, rv 198157). A tale linea interpretativa, si contrappone altra secondo cui il principio di specialità stabilito dall'art. 14 della convenzione europea di estradizione opera anche con riferimento al procedimento di prevenzione e, pertanto, non è consentita l'applicazione di misure di sorveglianza speciale di polizia sulla base di circostanze anteriori all'estradizioni e diverse da quelle per le quali questa è stata concessa (cfr., Cass. 10.6.2002, n. 2876, rv. 223843; Cass. sez. 1, 17.11.1989, n. 2924, rv 182891). Reputa il Collegio di dover aderire alla tesi dell'inapplicabilità del principio in questione.
L'art. 721 c.p.p. offre, già nella sua formulazione letterale, un utile elemento testuale a favore di tale soluzione, posto che, dopo aver sancito che la persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza, soggiunge che la stessa non può essere assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa, salvo che non ricorrano le condizioni espressamente previste dalla stessa norma. Come è noto, tali condizioni - non ricorrenti nel caso di specie - sono:
l'espresso consenso dello Stato estero o la permanenza dell'estradato in territorio nazionale, protratta oltre il termine di quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione, ovvero il suo volontario ritorno in Italia, dopo aver lasciato il Paese. Se è vero, infatti, che la locuzione altra misura restrittiva della libertà personale sembra alludere alle misure coercitive di carattere personale, diverse dalla detenzione, non v'è dubbio che la genericità della formula sia tale da ricomprendere anche le misure di prevenzione che, come la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, comportino una limitazione della libertà personale, attraverso la contrazione della libertà di locomozione che ne costituisce una delle più significative espressioni contenutistiche.
Tale soluzione, peraltro, è quella maggiormente in sintonia con i principi ispiratori delle convenzioni internazionali e con la legislazione comunitaria in materia volta ad escludere dalla sfera dell'estradizione effetti limitativi della libertà della persona per fatti anteriori e diversi da quelli per i quali l'estradizione sia stata concessa. Sembra particolarmente significativo, in proposito, che il testo dell'art. 14 della citata Convenzione Europea contenga un'espressione meno equivoca della norma interna, stabilendo che "la persona estradata non sarà perseguita, giudicata, arrestata in vista dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, ne' sottoposta a qualsiasi altra restrizione della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna, diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione...".
All'applicazione del principio di specialità alle misure di prevenzione non sembra ostare il riferimento al fatto anteriore, posto che, se è vero che condizione per l'applicazione di tali misure non è la commissione di un fatto-reato, ma un mero giudizio di pericolosità sociale, è pur vero che tale giudizio deve essere formulato sulla base di precisi elementi fattuali univocamente rivelatori di pericolosità; e, nel caso in cui tali circostanze siano anteriori al fatto per il quale l'estradizione è concessa, non si vede perché mai il principio di specialità non debba operare anche in tale situazione.
Da ultimo, la soluzione prescelta risulta anche soluzione costituzionalmente orientata, siccome rispettosa dei principi costituzionali, segnatamente di quello dell'eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.. Ed infatti, si porrebbe in irriducibile contrasto con quest'ultimo principio un'interpretazione dell'art. 721 c.p.p. che limitasse l'ambito della specialità alle misure di sicurezza (quali la libertà vigilanza) negandola, invece, con irragionevole disparità di trattamento, alle misure di prevenzione che comportino limitazione della libertà personale, con effetti sostanzialmente riconducibili a quelli delle misure di sicurezza.
2. - Per le ragioni che precedono, l'impugnato provvedimento deve essere annullato nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 gennaio 2005. Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2005