Cass. pen., sez. V, sentenza 25/01/2005, n. 23695
CASS
Sentenza 25 gennaio 2005

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In tema di estradizione dall'estero, il principio di specialità previsto dall'art. 14 della Convenzione europea di estradizione opera anche con riferimento al procedimento di prevenzione, e pertanto non è consentita l'applicazione di misure di sorveglianza speciale di polizia sulla base di circostanze anteriori all'estradizione e diverse da quelle per le quali questa è stata concessa. (La Corte ha specificato che la soluzione accolta è la sola costituzionalmente orientata, determinandosi, con l'interpretazione contraria, una irragionevole disparità di trattamento in relazione all'operatività, espressamente prevista dall'art.721 cod. proc. pen., del principio di specialità per la esecuzione delle misure di sicurezza).

Commentario1

  • 1Il principio di specialità può riferirsi anche alle misure di
    Paola Maggio · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Secondo il provvedimento in commento, si applica anche alle misure di prevenzione personali il principio di specialità, previsto dall'art. dall'art. 14, par. 1, della Convenzione europea di estradizione del 1957 e, a livello codicistico, dall'art. 721 c.p.p. Entrambe le disposizioni, nello stabilire - con finalità di garanzia - che la persona estradata non può essere sottoposta a provvedimenti limitativi della libertà personale per fatti anteriori diversi da quelli per i quali l'estradizione è stata concessa, si riferiscono all'«esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza» e, pur richiamando ogni «altra misura restrittiva della libertà personale», non menzionano espressamente le …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 25/01/2005, n. 23695
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23695
Data del deposito : 25 gennaio 2005

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