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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 14/01/2026, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 584/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
D'ANDREA GIULIO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12393/2025 depositato il 28/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Nominativo_1 - CF_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Nominativo_2 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Carmina Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palma Campania - -- 80036 Palma Campania NA
elettivamente domiciliato presso Email_2 So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Carmina Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2025 4841-4842-4843-4844 VEDI ACC
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2020 915 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2020 1532 TARI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2021 931 TASI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22412/2025 depositato il
17/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato innanzi alla CGT di I grado di Napoli i sigg. Nominativo_2, Nominativo_1 , Ricorrente_1 Ricorrente_1 e Difensore_1, tutti tutti quali eredi del sig. Nominativo_1
hanno convenuto in giudizio la ER ed il Comune di PALMA CAMPANIA al fine di impugnare l'intimazione ad adempiere nr. 2025/4841-4842-4843-4844 del 18/02/2025 di complessivi
€ 1.038,98 (doc. 1), notificata il 09/05/2025 (doc. 2), e dei presupposti avvisi di accertamento esecutivo:
1) nr. 2020/915 (identificativo 1440) di € 329,37 per la TARI dell'anno 2015;
2) nr. 2020/1532 (identificativo 1440) di € 384,82 per la TARI dell'anno 2014;
3) nr. 2021/931 (identificativo 1203) di € 285,36 per la TASI dell'anno 2014;
I ricorrenti eccepiscono preliminarmente il difetto di legittimazione passiva, assumendo che la ER non abbia dato prova della loro qualità di eredi
Nel merito eccepiscono:
- Omessa rituale notifica atti prodromici
- Intervenuta prescrizione quinquennale
- Intrasmissibilità agli eredi di interessi e sanzioni
- Difetto di motivazione
- Esistenza di parziali pagamenti per TASI 2014 ( sul punto esibisce quietanze di pagamento F24)
Tanto premesso, concludono per l' accoglimento del ricorso, vinte le spese di lite
Si costituisce la ER che, preliminarmente, esibisce ricevuta della dichiarazione di successione da cui si evince che a seguito della morte del decuius avvenuta il 01.01.2015, i chiamati all' eredità sono divenuti eredi in data 11.11.2021
L' ufficio esibisce poi copia delle relate di notifica degli avvisi prodromici rispettivamente notificati, ed in particolare:
1) nr. 2020/915 (identificativo 1440) di € 329,37 per la TARI dell'anno 2015 notificata presso l' indirizzo di residenza in data 02.03.2021 a mani di persona abilitata a ricevere gli atti tramite servizio postale semplificato;
2) nr. 2020/1532 (identificativo 1440) di € 384,82 per la TARI dell'anno 2014 notificata presso l' indirizzo di residenza in data 14.06.2021 a mani di persona abilitata a ricevere gli atti tramite servizio postale semplificato;
3) nr. 2021/931 (identificativo 1203) di € 285,36 per la TASI dell'anno 2014 notificata presso l' indirizzo di residenza in data 14.06.2021 a mani di persona abilitata a ricevere gli atti tramite servizio postale semplificato;
Tanto premesso, attesa la ritualità delle notifiche, insiste per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite
Con successive note, il contribuente contesta la documentazione esibita dall' Ufficio oltre che la ritualità delle notifiche
Insiste per l' accoglimento del ricorso, vinte le spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice, esaminati gli atti osserva:
E' da premettere che l' Ufficio ha dato prova della qualità di eredi dei contribuenti esibendo sul punto documentazione probante come l' estratto della dichiarazione di successione
Con riferimento alle notifiche esibite va osservato:
1) nr. 2020/915 (identificativo 1440) di € 329,37 per la TARI dell'anno 2015 notificata presso l' indirizzo di residenza in data 02.03.2021 a mani di persona abilitata a ricevere gli atti tramite servizio postale semplificato;
2) nr. 2020/1532 (identificativo 1440) di € 384,82 per la TARI dell'anno 2014 notificata presso l' indirizzo di residenza in data 14.06.2021 a mani di persona abilitata a ricevere gli atti tramite servizio postale semplificato;
3) nr. 2021/931 (identificativo 1203) di € 285,36 per la TASI dell'anno 2014 notificata presso l' indirizzo di residenza in data 14.06.2021 a mani di persona abilitata a ricevere gli atti tramite servizio postale semplificato
Dalla ritualità delle notifiche discende l' infondatezza delle doglianze del contribuente
Tali atti peraltro, non impugnati nei termini, sarebbero divenuti definitivi
Insiste però la prova in atti che parte ricorrente ha esibito i pagamenti per TARI e TASI 2014, non contestati dalla ER ma che documentano come detta causale abbia trovato pagamento, azzerandosi tale pretesa.
Di contro, i successivi avvisi di accertamento non sono stati opposti divenendo definitivi
Consegue che il ricorso va parzialmente accolto, riscontrato il corretto pagamento di TARI e TASI 2014.
Resta da corrispondersi la TARI per anno 2015 che va corrisposta senza sanzioni atteso che la sanzione può applicarsi solo al responsabile dell' omissione del pagamento;
Nel caso di specie, gli eredi non possono soggiacere all' applicazione della sanzione
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione e compensa le spese.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
D'ANDREA GIULIO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12393/2025 depositato il 28/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Nominativo_1 - CF_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Nominativo_2 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Carmina Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palma Campania - -- 80036 Palma Campania NA
elettivamente domiciliato presso Email_2 So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Carmina Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2025 4841-4842-4843-4844 VEDI ACC
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2020 915 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2020 1532 TARI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2021 931 TASI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22412/2025 depositato il
17/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato innanzi alla CGT di I grado di Napoli i sigg. Nominativo_2, Nominativo_1 , Ricorrente_1 Ricorrente_1 e Difensore_1, tutti tutti quali eredi del sig. Nominativo_1
hanno convenuto in giudizio la ER ed il Comune di PALMA CAMPANIA al fine di impugnare l'intimazione ad adempiere nr. 2025/4841-4842-4843-4844 del 18/02/2025 di complessivi
€ 1.038,98 (doc. 1), notificata il 09/05/2025 (doc. 2), e dei presupposti avvisi di accertamento esecutivo:
1) nr. 2020/915 (identificativo 1440) di € 329,37 per la TARI dell'anno 2015;
2) nr. 2020/1532 (identificativo 1440) di € 384,82 per la TARI dell'anno 2014;
3) nr. 2021/931 (identificativo 1203) di € 285,36 per la TASI dell'anno 2014;
I ricorrenti eccepiscono preliminarmente il difetto di legittimazione passiva, assumendo che la ER non abbia dato prova della loro qualità di eredi
Nel merito eccepiscono:
- Omessa rituale notifica atti prodromici
- Intervenuta prescrizione quinquennale
- Intrasmissibilità agli eredi di interessi e sanzioni
- Difetto di motivazione
- Esistenza di parziali pagamenti per TASI 2014 ( sul punto esibisce quietanze di pagamento F24)
Tanto premesso, concludono per l' accoglimento del ricorso, vinte le spese di lite
Si costituisce la ER che, preliminarmente, esibisce ricevuta della dichiarazione di successione da cui si evince che a seguito della morte del decuius avvenuta il 01.01.2015, i chiamati all' eredità sono divenuti eredi in data 11.11.2021
L' ufficio esibisce poi copia delle relate di notifica degli avvisi prodromici rispettivamente notificati, ed in particolare:
1) nr. 2020/915 (identificativo 1440) di € 329,37 per la TARI dell'anno 2015 notificata presso l' indirizzo di residenza in data 02.03.2021 a mani di persona abilitata a ricevere gli atti tramite servizio postale semplificato;
2) nr. 2020/1532 (identificativo 1440) di € 384,82 per la TARI dell'anno 2014 notificata presso l' indirizzo di residenza in data 14.06.2021 a mani di persona abilitata a ricevere gli atti tramite servizio postale semplificato;
3) nr. 2021/931 (identificativo 1203) di € 285,36 per la TASI dell'anno 2014 notificata presso l' indirizzo di residenza in data 14.06.2021 a mani di persona abilitata a ricevere gli atti tramite servizio postale semplificato;
Tanto premesso, attesa la ritualità delle notifiche, insiste per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite
Con successive note, il contribuente contesta la documentazione esibita dall' Ufficio oltre che la ritualità delle notifiche
Insiste per l' accoglimento del ricorso, vinte le spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice, esaminati gli atti osserva:
E' da premettere che l' Ufficio ha dato prova della qualità di eredi dei contribuenti esibendo sul punto documentazione probante come l' estratto della dichiarazione di successione
Con riferimento alle notifiche esibite va osservato:
1) nr. 2020/915 (identificativo 1440) di € 329,37 per la TARI dell'anno 2015 notificata presso l' indirizzo di residenza in data 02.03.2021 a mani di persona abilitata a ricevere gli atti tramite servizio postale semplificato;
2) nr. 2020/1532 (identificativo 1440) di € 384,82 per la TARI dell'anno 2014 notificata presso l' indirizzo di residenza in data 14.06.2021 a mani di persona abilitata a ricevere gli atti tramite servizio postale semplificato;
3) nr. 2021/931 (identificativo 1203) di € 285,36 per la TASI dell'anno 2014 notificata presso l' indirizzo di residenza in data 14.06.2021 a mani di persona abilitata a ricevere gli atti tramite servizio postale semplificato
Dalla ritualità delle notifiche discende l' infondatezza delle doglianze del contribuente
Tali atti peraltro, non impugnati nei termini, sarebbero divenuti definitivi
Insiste però la prova in atti che parte ricorrente ha esibito i pagamenti per TARI e TASI 2014, non contestati dalla ER ma che documentano come detta causale abbia trovato pagamento, azzerandosi tale pretesa.
Di contro, i successivi avvisi di accertamento non sono stati opposti divenendo definitivi
Consegue che il ricorso va parzialmente accolto, riscontrato il corretto pagamento di TARI e TASI 2014.
Resta da corrispondersi la TARI per anno 2015 che va corrisposta senza sanzioni atteso che la sanzione può applicarsi solo al responsabile dell' omissione del pagamento;
Nel caso di specie, gli eredi non possono soggiacere all' applicazione della sanzione
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione e compensa le spese.