CASS
Sentenza 2 agosto 2023
Sentenza 2 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/08/2023, n. 33911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33911 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TO AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto SILVIA SALVADORI, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, con le conseguenti statuizioni ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen.; la difesa di TO NI ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale, insistendo nei motivi di ricorso, dei quali ha chiesto l'accoglimento con annullamento della sentenza impugnata, con o senza rinvio. Penale Sent. Sez. 4 Num. 33911 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 28/06/2023 Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Velletri, con la quale TO NI era stato condannato per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) e 2- bis, codice strada (in Anzio il 15/4/2017). L'oggetto del devoluto, in appello, come in questa sede, inerisce alla dedotta nullità da parte della difesa degli atti successivi al decreto di fissazione della prima udienza nel giudizio di primo grado (fissata per il 10/6/2020), ivi compresa la sentenza che ha definito il giudizio, nonché alla conseguente esperibilità del rimedio impugnatorio prescelto (appello a seguito dell'intervenuta conoscenza della sentenza o, al più, a seguito dell'awenuta richiesta di copie del fascicolo processuale già inoltrato in archivio, stante la definitività della sentenza di primo grado), eventualmente previa conversione dell'appello in ricorso straordinario ai sensi dell'art. 629 bis, cod. pen. La Corte d'appello, premesso che le cadenze processuali erano state correttamente ricostruite nel gravame, ha ricordato, in base ad esse, che: il Presidente del Tribunale di Velletri aveva adottato provvedimento organizzativo ai sensi dell'art. 83, comma 6, d.l. n. 18/2020, per fissare i criteri di celebrazione dei processi nel periodo emergenziale legato alla pandemia da COVID-19; era stato previsto il rinvio di tutti i processi penali, chiamati nel periodo ricompreso tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020, con diverse eccezioni, tra le quali non rientrava il processo a carico del TO;
che i magistrati avrebbero predisposto singoli decreti di rinvio fuori udienza, da comunicarsi alle parti e ai difensori;
che l'imputato e i difensori non si erano presentati all'udienza del 10 giugno 2020, nel corso della quale, però, il giudice, dato atto dell'assenza dell'imputato e del suo difensore, aveva nominato un difensore d'ufficio, ammesso le prove richieste, rinviando per la prosecuzione ad altra udienza, senza disporre avviso alle parti assenti;
all'udienza del 10 marzo 2021 così fissata, disegnato un difensore d'ufficio, era stata espletata l'istruttoria e resa la sentenza che definiva il procedimento, con irrevocabilità della stessa attestata al 24 luglio successivo. Il 24 febbraio 2022, il difensore aveva depositato atto d'appello, instando in via principale per la declaratoria di nullità della sentenza per violazione dei diritti della difesa, appello che la Corte territoriale ha ritenuto, però, tardivo poiché proposto dopo il termine di 45 giorni, scadente il 23 luglio 2021, essendo stata la motivazione della sentenza depositata nei termini, scadenti il giorno 8 giugno 2021. Il giudice territoriale, peraltro, ha ritenuto in astratto esperibile il diverso rimedio rescissorio di cui all'art. 629 bis, cod. pen., ma anche rispetto ad esso ha ritenuto la tardività dell'atto difensivo, con conseguente impossibilità di conversione dell'impugnazione presentata. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto la fattispecie inquadrabile nel paradigma del mezzo straordinario di cui alla norma da ultimo citata, atteso che l'imputato aveva avuto 7 conoscenza del processo solo fino a un certo punto, essendo proseguito dal 10 marzo 2020 nell'ignoranza sua e dei difensori, con ciò essendosi venuta a creare una situazione del tutto analoga a quella considerata nell'art. 629 bis cit., che, peraltro, secondo i giudici di secondo grado, non descriverebbe neppure una situazione tipizzata. Peraltro, secondo la Corte territoriale, la parte non avrebbe potul:o chiedere la rimessione in termini per proporre impugnazione, versandosi al di fuori delle ipotesi di ignoranza del processo dovuta a caso fortuito o forza maggiore. 3. La difesa ha proposto ricorso, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale penale, in relazione agli artt. 580, 585, in correlazione all'art. 179, cod. proc. pen., all'art. 6, §2, CEDU e all'art. 111 Costituzione. La Corte territoriale avrebbe offerto una spiegazione ambigua, con approccio ermeneutico con il quale addirittura ha espresso dubbi sull'esistenza della dedotta nullità, sulla quale invece avrebbe dovuto concludere, posto che, ove la stessa fosse stata ritenuta, il percorso processuale ne sarebbe stato travolto. Si contesta il ragionamento sulla esperibilità del rimedio straordinario che riguarda la fattispecie dell'assenza dell'imputato per tutta la durata del processo, osservandosi, tuttavia, che tale ragionamento implicherebbe il riconoscimento della produzione della nullità denunciata degli atti dal 10 giugno 2020 in avanti. Sulla esistenza della denunciata nullità, poi, la difesa rileva che il provvedimento organizzativo rimetteva ai singoli magistrati penali la comunicazione dell'avviso dei relativi rinvii, il processo a carico del TO non essendo compreso nella lista delle eccezioni, altresì rilevando che, nel periodo dell'emergenza, non era stato possibile l'accesso al Tribunale, se non in caso di impegno in udienza. Pertanto, la sentenza resa dal Tribunale era affetta da nullità insanabile, il che dispiegherebbe effetti anche quanto alla decorrenza del termine per proporre impugnazione, non potendo esso decorrere se non dal momento dell'effettiva conoscenza della sentenza stessa o, al più presto, dal momento della richiesta di visione del fascicolo già inviato in archivio. Sotto altro profilo, si contesta la ritenuta non esperibilità del rimedio di cui all'art. 629 bis, cod. proc. pen., per consumazione del relativo termine, atteso che l'imputato aveva avuto conoscenza del processo a suo carico sino all'udienza del 10 giugno 2020, i presupposti per azionare tale rimedio riguardando lo svolgimento successivo del processo sino alla sentenza che lo ha definito, cosicché, anche in tal caso, la decorrenza del termine non potrebbe che essere agganciata al momento di conoscenza di essa. Con il secondo motivo, ha dedotto analogo vizio proprio con riferimento alla norma da ultimo citata: i giudici del gravame hanno ritenuto l'astratta proponibilità di quel rimedio, ma la non convertibilità in esso del proposto appello per asserito, mancato rispetto del termine di 30 giorni previsto dall'art. 629 bis, comma 2, cod. proc. pen., che quei giudici hanno fatto decorrere dal 21 gennaio 2022, data della richiesta di ostensione degli atti. In realtà, solo il 27 gennaio 2022, la cancelleria aveva dato notizie sul fascicolo e solo il 2 febbraio 2022 era stata consegnata copia degli atti, compresa la sentenza. 3 Secondo la difesa, il momento della conoscenza dell'atto coinciderebbe con l'avvenuta conoscenza del fascicolo (quindi il 2 febbraio 2022) o, al più presto, con quello della sottoscrizione della richiesta di rilascio copie (27 gennaio 2022), in entrambi i casi rilevandosi la tempestività del mezzo d'impugnazione da convertirsi, depositato il 24 febbraio 2022, entro il termine, quindi, di giorni trenta previsto dall'art. 629 bis, comma 2, cod. proc. pen., contestando il ragionamento della Corte d'appello che, invece, ha fatto coincidere il dies a quo con il momento nel quale fu formulata la richiesta di consultazione del fascicolo che era però custodito in archivio, solo il suo reperimento avendo consentito al difensore di formulare richiesta di rilascio delle relative copie. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto S. SALVADORI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso, con le conseguenti statuizioni ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. 4. Anche la difesa dell'imputato ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale, insistendo nei motivi di ricorso, dei quali ha chiesto l'accoglimento con annullamento della sentenza impugnata, con o senza rinvio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza di entrambi i motivi. 2. Premesso che, allorquando sia dichiarata l'inammissibilità dell'appello tardivo, non sono proponibili, come motivi di ricorso per cassazione, questioni processuali diverse da quelle dirette a contestare, specificamente, la preliminare e pregiudiziale declaratoria che ha valore meramente dichiarativo e produce effetti ex tunc (sez. 4, n. 1270 del 24/10/2017, dep. 2018, Marrongelli, Rv. 271703-01 che richiama un principio espresso già in sez. 2, n. 38860 del 21/9/2007, Pecci, Rv. 238219-01, da ribadirsi anche in questa sede), nella specie, la questione correttamente devoluta inerisce alla tardività dell'appello, rispetto alla quale la parte fa valere una nullità degli atti del processo successivi alla vocatio in iudicium e alla individuazione del dies a quo per proporre tempestiva impugnazione. In linea generale, sul punto specifico, deve intanto rilevarsi che, in tema di disciplina processuale emergenziale da COVID-19, la comunicazione ai difensori di fiducia del rinvio dell'udienza fissata nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e 1'11 maggio 2020, effettuata mediante l'invio degli elenchi delle cause e delle nuove date di udienza al Consiglio dell'Ordine, secondo le modalità predeterminate con provvedimento organizzativo del capo dell'ufficio, non integra ipotesi di nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c) cod. proc:. pen., salvo che il 4 mezzo prescelto si dimostri inidoneo (sez. 4„ n. 5136 del 2/272022, Arlotta, Rv. 282602-01). Proprio nel precedente richiamato, si è dato risalto alla circostanza che il legislatore dell'emergenza, nell'introdurre forme di semplificazione degli adempimenti, volte a ridurre le attività processuali, non solo di giudici e avvocati, ma anche del personale amministrativo che deve assicurare materialmente le attività necessarie per la celebrazione del processo, ha operato un bilanciamento di principi contrapposti, aventi pari rango costituzionale, quali la vita e la salute da un lato, le garanzie procedurali dall'altro (in tal senso, anche sez. 5, n. 17781 del 7/3/2022, Broseghini, Rv. 283251-01, con riferimento alla regola della trattazione cartolare dei processi;
sez. 4, n. 45605 del 24/11/2021, Gallinaro, n.m.). Nella specie, alcuni elementi possono dirsi definitivamente accertati: il provvedimento organizzativo del Presidente del Tribunale di Velletri in data 14/4/2020 ha riguardato procedimenti le cui udienze erano fissate nel periodo tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020; l'udienza del procedimento a carico del ricorrente era fissata il 10 giugno;
nel decreto è stata disposta la comunicazione al locale Consiglio dell'ordine degli Avvocati;
secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, il processo a carico del ricorrente non rientrava tra quelli per i quali era stata prevista la celebrazione durante il periodo emergenziale;
i decreti di rinvio dovevano essere predisposti fuori udienza dai singoli magistrati con comunicazione e notificazione a cura delle cancellerie, nei termini di legge (via PEC al difensore di fiducia, ferme le notifiche da eseguirsi presso iL difensore d'ufficio). Il ricorrente e il suo difensore fiduciario non hanno ricevuto l'avviso del rinvio dell'udienza già fissata, il giudice avendo proceduto in assenza del difensore fiduciario, non comparso, svolgendo attività e rinviando poi all'udienza del 10 marzo 2021, conclusasi con la sentenza dichiarata irrevocabile. La giurisprudenza formatasi in merito alla disciplina emergenziale ha già chiarito che, in caso di rinvio d'ufficio dell'udienza ai sensi dell'art. 1, comma 1, del dl. 8 marzo 2020, l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione della nuova udienza integra nullità di ordine generale a regime intermedio, suscettibile di essere sanata se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen. (sez. 5, n. 27903 del 9/4/2021, R., Rv. 281601-01), principio ribadito anche con riferimento ad altre ipotesi di sospensione del processo ex lege (sez. 5, n. 26434 del 8/6/2022, Ferri, Rv. 283401-01, con riferimento a eventi sismici). Nella specie, tuttavia, la situazione è invertita: il processo che avrebbe dovuto essere rinviato, secondo quanto disposto nel provvedimento organizzativo presidenziale, portato a conoscenza del locale Consiglio dell'ordine, è stato celebrato e rinviato all'udienza del 10 marzo 2021, assenti imputato e difensore fiduciario, ai quali il rinvio non era stato comunicato. 5 3. Tanto premesso, il ragionamento della Corte d'appello quanto alla ritenuta tardività dell'appello è complessivamente corretto. La difesa, a fronte della nullità maturata nel processo che ha determinato la mancata conoscenza delle scansioni di esso successive alla notifica del decreto di citazione in primo grado, ha scelto di proporre il mezzo ordinario di impugnazione che, tuttavia, è stato presentato certamente oltre i termini di legge, dovendosi a tal fine fare riferimento al criterio legale di conoscenza dell'atto, stabilito dal combinato disposto di cui agli artt. 544 e 585, cod. proc. pen. Sul punto, va infatti ribadito che, in tema di computo dei termini processuali, ai fini della tempestività dell'impugnazione, assumono rilievo esclusivamente gli eventi indicati dall'art. 585, comma 2, lett. a), b) e c), cod. proc. pen. (sez. 1, n. 48012 del 22/6/2022, El Aada, Rv. 283821-01) e il termine comincia a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, in virtù del principio generale di cui all'art. 172, comma 4, cod. proc. pen., cui non deroga il predetto art. 585 (sez. 6, n. 23608 del 27/4/2022, Di Blasi, Rv. 283273-01; n. 51126 del 18/7/2019, Evangelisti, Rv. 278192-01). A tal fine, non assume, dunque, alcuna rilevanza l'effettiva conoscenza dell'atto da impugnare, rispetto alla quale il legislatore ha approntato altre forme di tutela. 4. A tal proposito, va rilevato che il ricorrente non ha formulato istanza di restituzione nel termine per impugnare, ormai scaduto, strumento straordinario rispetto al quale assume rilievo l'effettività della conoscenza dell'atto che la difesa ha invece opposto a sostegno della proponibilità dell'appello tardivo, facendo decorrere un dies a quo diverso da quello legale. Quanto, invece, al diverso istituto della rescissione del giudicato, la cui interpretazione da parte dei giudici d'appello costituisce oggetto del secondo motivo, del pari manifestamente infondato, deve rilevarsi che la Corte territoriale ha evocato l'istituto in maniera ipotetica e solo nella parte motiva della sentenza, quale possibile, astratto rimedio di natura demolitoria, ipotizzando, senza neppure verificare la sussistenza dei rigorosi requisiti formali richiesti dalla legge, una convertibilità del mezzo ordinario in quello straordinario previsto dall'art. 629 bis, cod. proc. pen. Trattasi di un ragionamento ipotetico, non tradottosi in una stal:uizione censurabile in questa sede, rilevandosi, ad ogni buon conto, che si tratterebbe della conversione di un mezzo ordinario con uno strumento extra ordinem, quale la rescissione del giudicato (sulla natura di tale strumento sez. 4, n. 44103 del 4/11/2021, Sclifos, Rv. 282168-01; n. 5983 del 3/12/2019, dep. 2020, Elasri, Rv. 278448-01, quanto alle formalità di presentazione), riconosciuta comunque come tardivamente proposta dai giudici del gravame, in base a un ragionamento coerente con i principi già formulati in materia dalla giurisprudenza di legittimità (sez. 1, n. 6 32267 del 30/10/2020, Scimone, Rv. 279994-01, in cui si è precisato che il termine di trenta giorni per la presentazione della relativa richiesta decorre, non già dal momento in cui il condannato ha avuto compiuta conoscenza degli atti del processo e della sentenza conclusiva, bensì da quello in cui lo stesso ha avuto conoscenza del procedimento, ferma restando, in caso di particolare complessità della vicenda processuale, la possibilità per lo stesso di chiedere la restituzione nel termine per esercitare pienamente il diritto all'impugnazione straordinaria). 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 28 giugno 2023
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto SILVIA SALVADORI, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, con le conseguenti statuizioni ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen.; la difesa di TO NI ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale, insistendo nei motivi di ricorso, dei quali ha chiesto l'accoglimento con annullamento della sentenza impugnata, con o senza rinvio. Penale Sent. Sez. 4 Num. 33911 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 28/06/2023 Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Velletri, con la quale TO NI era stato condannato per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) e 2- bis, codice strada (in Anzio il 15/4/2017). L'oggetto del devoluto, in appello, come in questa sede, inerisce alla dedotta nullità da parte della difesa degli atti successivi al decreto di fissazione della prima udienza nel giudizio di primo grado (fissata per il 10/6/2020), ivi compresa la sentenza che ha definito il giudizio, nonché alla conseguente esperibilità del rimedio impugnatorio prescelto (appello a seguito dell'intervenuta conoscenza della sentenza o, al più, a seguito dell'awenuta richiesta di copie del fascicolo processuale già inoltrato in archivio, stante la definitività della sentenza di primo grado), eventualmente previa conversione dell'appello in ricorso straordinario ai sensi dell'art. 629 bis, cod. pen. La Corte d'appello, premesso che le cadenze processuali erano state correttamente ricostruite nel gravame, ha ricordato, in base ad esse, che: il Presidente del Tribunale di Velletri aveva adottato provvedimento organizzativo ai sensi dell'art. 83, comma 6, d.l. n. 18/2020, per fissare i criteri di celebrazione dei processi nel periodo emergenziale legato alla pandemia da COVID-19; era stato previsto il rinvio di tutti i processi penali, chiamati nel periodo ricompreso tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020, con diverse eccezioni, tra le quali non rientrava il processo a carico del TO;
che i magistrati avrebbero predisposto singoli decreti di rinvio fuori udienza, da comunicarsi alle parti e ai difensori;
che l'imputato e i difensori non si erano presentati all'udienza del 10 giugno 2020, nel corso della quale, però, il giudice, dato atto dell'assenza dell'imputato e del suo difensore, aveva nominato un difensore d'ufficio, ammesso le prove richieste, rinviando per la prosecuzione ad altra udienza, senza disporre avviso alle parti assenti;
all'udienza del 10 marzo 2021 così fissata, disegnato un difensore d'ufficio, era stata espletata l'istruttoria e resa la sentenza che definiva il procedimento, con irrevocabilità della stessa attestata al 24 luglio successivo. Il 24 febbraio 2022, il difensore aveva depositato atto d'appello, instando in via principale per la declaratoria di nullità della sentenza per violazione dei diritti della difesa, appello che la Corte territoriale ha ritenuto, però, tardivo poiché proposto dopo il termine di 45 giorni, scadente il 23 luglio 2021, essendo stata la motivazione della sentenza depositata nei termini, scadenti il giorno 8 giugno 2021. Il giudice territoriale, peraltro, ha ritenuto in astratto esperibile il diverso rimedio rescissorio di cui all'art. 629 bis, cod. pen., ma anche rispetto ad esso ha ritenuto la tardività dell'atto difensivo, con conseguente impossibilità di conversione dell'impugnazione presentata. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto la fattispecie inquadrabile nel paradigma del mezzo straordinario di cui alla norma da ultimo citata, atteso che l'imputato aveva avuto 7 conoscenza del processo solo fino a un certo punto, essendo proseguito dal 10 marzo 2020 nell'ignoranza sua e dei difensori, con ciò essendosi venuta a creare una situazione del tutto analoga a quella considerata nell'art. 629 bis cit., che, peraltro, secondo i giudici di secondo grado, non descriverebbe neppure una situazione tipizzata. Peraltro, secondo la Corte territoriale, la parte non avrebbe potul:o chiedere la rimessione in termini per proporre impugnazione, versandosi al di fuori delle ipotesi di ignoranza del processo dovuta a caso fortuito o forza maggiore. 3. La difesa ha proposto ricorso, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale penale, in relazione agli artt. 580, 585, in correlazione all'art. 179, cod. proc. pen., all'art. 6, §2, CEDU e all'art. 111 Costituzione. La Corte territoriale avrebbe offerto una spiegazione ambigua, con approccio ermeneutico con il quale addirittura ha espresso dubbi sull'esistenza della dedotta nullità, sulla quale invece avrebbe dovuto concludere, posto che, ove la stessa fosse stata ritenuta, il percorso processuale ne sarebbe stato travolto. Si contesta il ragionamento sulla esperibilità del rimedio straordinario che riguarda la fattispecie dell'assenza dell'imputato per tutta la durata del processo, osservandosi, tuttavia, che tale ragionamento implicherebbe il riconoscimento della produzione della nullità denunciata degli atti dal 10 giugno 2020 in avanti. Sulla esistenza della denunciata nullità, poi, la difesa rileva che il provvedimento organizzativo rimetteva ai singoli magistrati penali la comunicazione dell'avviso dei relativi rinvii, il processo a carico del TO non essendo compreso nella lista delle eccezioni, altresì rilevando che, nel periodo dell'emergenza, non era stato possibile l'accesso al Tribunale, se non in caso di impegno in udienza. Pertanto, la sentenza resa dal Tribunale era affetta da nullità insanabile, il che dispiegherebbe effetti anche quanto alla decorrenza del termine per proporre impugnazione, non potendo esso decorrere se non dal momento dell'effettiva conoscenza della sentenza stessa o, al più presto, dal momento della richiesta di visione del fascicolo già inviato in archivio. Sotto altro profilo, si contesta la ritenuta non esperibilità del rimedio di cui all'art. 629 bis, cod. proc. pen., per consumazione del relativo termine, atteso che l'imputato aveva avuto conoscenza del processo a suo carico sino all'udienza del 10 giugno 2020, i presupposti per azionare tale rimedio riguardando lo svolgimento successivo del processo sino alla sentenza che lo ha definito, cosicché, anche in tal caso, la decorrenza del termine non potrebbe che essere agganciata al momento di conoscenza di essa. Con il secondo motivo, ha dedotto analogo vizio proprio con riferimento alla norma da ultimo citata: i giudici del gravame hanno ritenuto l'astratta proponibilità di quel rimedio, ma la non convertibilità in esso del proposto appello per asserito, mancato rispetto del termine di 30 giorni previsto dall'art. 629 bis, comma 2, cod. proc. pen., che quei giudici hanno fatto decorrere dal 21 gennaio 2022, data della richiesta di ostensione degli atti. In realtà, solo il 27 gennaio 2022, la cancelleria aveva dato notizie sul fascicolo e solo il 2 febbraio 2022 era stata consegnata copia degli atti, compresa la sentenza. 3 Secondo la difesa, il momento della conoscenza dell'atto coinciderebbe con l'avvenuta conoscenza del fascicolo (quindi il 2 febbraio 2022) o, al più presto, con quello della sottoscrizione della richiesta di rilascio copie (27 gennaio 2022), in entrambi i casi rilevandosi la tempestività del mezzo d'impugnazione da convertirsi, depositato il 24 febbraio 2022, entro il termine, quindi, di giorni trenta previsto dall'art. 629 bis, comma 2, cod. proc. pen., contestando il ragionamento della Corte d'appello che, invece, ha fatto coincidere il dies a quo con il momento nel quale fu formulata la richiesta di consultazione del fascicolo che era però custodito in archivio, solo il suo reperimento avendo consentito al difensore di formulare richiesta di rilascio delle relative copie. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto S. SALVADORI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso, con le conseguenti statuizioni ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. 4. Anche la difesa dell'imputato ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale, insistendo nei motivi di ricorso, dei quali ha chiesto l'accoglimento con annullamento della sentenza impugnata, con o senza rinvio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza di entrambi i motivi. 2. Premesso che, allorquando sia dichiarata l'inammissibilità dell'appello tardivo, non sono proponibili, come motivi di ricorso per cassazione, questioni processuali diverse da quelle dirette a contestare, specificamente, la preliminare e pregiudiziale declaratoria che ha valore meramente dichiarativo e produce effetti ex tunc (sez. 4, n. 1270 del 24/10/2017, dep. 2018, Marrongelli, Rv. 271703-01 che richiama un principio espresso già in sez. 2, n. 38860 del 21/9/2007, Pecci, Rv. 238219-01, da ribadirsi anche in questa sede), nella specie, la questione correttamente devoluta inerisce alla tardività dell'appello, rispetto alla quale la parte fa valere una nullità degli atti del processo successivi alla vocatio in iudicium e alla individuazione del dies a quo per proporre tempestiva impugnazione. In linea generale, sul punto specifico, deve intanto rilevarsi che, in tema di disciplina processuale emergenziale da COVID-19, la comunicazione ai difensori di fiducia del rinvio dell'udienza fissata nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e 1'11 maggio 2020, effettuata mediante l'invio degli elenchi delle cause e delle nuove date di udienza al Consiglio dell'Ordine, secondo le modalità predeterminate con provvedimento organizzativo del capo dell'ufficio, non integra ipotesi di nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c) cod. proc:. pen., salvo che il 4 mezzo prescelto si dimostri inidoneo (sez. 4„ n. 5136 del 2/272022, Arlotta, Rv. 282602-01). Proprio nel precedente richiamato, si è dato risalto alla circostanza che il legislatore dell'emergenza, nell'introdurre forme di semplificazione degli adempimenti, volte a ridurre le attività processuali, non solo di giudici e avvocati, ma anche del personale amministrativo che deve assicurare materialmente le attività necessarie per la celebrazione del processo, ha operato un bilanciamento di principi contrapposti, aventi pari rango costituzionale, quali la vita e la salute da un lato, le garanzie procedurali dall'altro (in tal senso, anche sez. 5, n. 17781 del 7/3/2022, Broseghini, Rv. 283251-01, con riferimento alla regola della trattazione cartolare dei processi;
sez. 4, n. 45605 del 24/11/2021, Gallinaro, n.m.). Nella specie, alcuni elementi possono dirsi definitivamente accertati: il provvedimento organizzativo del Presidente del Tribunale di Velletri in data 14/4/2020 ha riguardato procedimenti le cui udienze erano fissate nel periodo tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020; l'udienza del procedimento a carico del ricorrente era fissata il 10 giugno;
nel decreto è stata disposta la comunicazione al locale Consiglio dell'ordine degli Avvocati;
secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, il processo a carico del ricorrente non rientrava tra quelli per i quali era stata prevista la celebrazione durante il periodo emergenziale;
i decreti di rinvio dovevano essere predisposti fuori udienza dai singoli magistrati con comunicazione e notificazione a cura delle cancellerie, nei termini di legge (via PEC al difensore di fiducia, ferme le notifiche da eseguirsi presso iL difensore d'ufficio). Il ricorrente e il suo difensore fiduciario non hanno ricevuto l'avviso del rinvio dell'udienza già fissata, il giudice avendo proceduto in assenza del difensore fiduciario, non comparso, svolgendo attività e rinviando poi all'udienza del 10 marzo 2021, conclusasi con la sentenza dichiarata irrevocabile. La giurisprudenza formatasi in merito alla disciplina emergenziale ha già chiarito che, in caso di rinvio d'ufficio dell'udienza ai sensi dell'art. 1, comma 1, del dl. 8 marzo 2020, l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione della nuova udienza integra nullità di ordine generale a regime intermedio, suscettibile di essere sanata se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen. (sez. 5, n. 27903 del 9/4/2021, R., Rv. 281601-01), principio ribadito anche con riferimento ad altre ipotesi di sospensione del processo ex lege (sez. 5, n. 26434 del 8/6/2022, Ferri, Rv. 283401-01, con riferimento a eventi sismici). Nella specie, tuttavia, la situazione è invertita: il processo che avrebbe dovuto essere rinviato, secondo quanto disposto nel provvedimento organizzativo presidenziale, portato a conoscenza del locale Consiglio dell'ordine, è stato celebrato e rinviato all'udienza del 10 marzo 2021, assenti imputato e difensore fiduciario, ai quali il rinvio non era stato comunicato. 5 3. Tanto premesso, il ragionamento della Corte d'appello quanto alla ritenuta tardività dell'appello è complessivamente corretto. La difesa, a fronte della nullità maturata nel processo che ha determinato la mancata conoscenza delle scansioni di esso successive alla notifica del decreto di citazione in primo grado, ha scelto di proporre il mezzo ordinario di impugnazione che, tuttavia, è stato presentato certamente oltre i termini di legge, dovendosi a tal fine fare riferimento al criterio legale di conoscenza dell'atto, stabilito dal combinato disposto di cui agli artt. 544 e 585, cod. proc. pen. Sul punto, va infatti ribadito che, in tema di computo dei termini processuali, ai fini della tempestività dell'impugnazione, assumono rilievo esclusivamente gli eventi indicati dall'art. 585, comma 2, lett. a), b) e c), cod. proc. pen. (sez. 1, n. 48012 del 22/6/2022, El Aada, Rv. 283821-01) e il termine comincia a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, in virtù del principio generale di cui all'art. 172, comma 4, cod. proc. pen., cui non deroga il predetto art. 585 (sez. 6, n. 23608 del 27/4/2022, Di Blasi, Rv. 283273-01; n. 51126 del 18/7/2019, Evangelisti, Rv. 278192-01). A tal fine, non assume, dunque, alcuna rilevanza l'effettiva conoscenza dell'atto da impugnare, rispetto alla quale il legislatore ha approntato altre forme di tutela. 4. A tal proposito, va rilevato che il ricorrente non ha formulato istanza di restituzione nel termine per impugnare, ormai scaduto, strumento straordinario rispetto al quale assume rilievo l'effettività della conoscenza dell'atto che la difesa ha invece opposto a sostegno della proponibilità dell'appello tardivo, facendo decorrere un dies a quo diverso da quello legale. Quanto, invece, al diverso istituto della rescissione del giudicato, la cui interpretazione da parte dei giudici d'appello costituisce oggetto del secondo motivo, del pari manifestamente infondato, deve rilevarsi che la Corte territoriale ha evocato l'istituto in maniera ipotetica e solo nella parte motiva della sentenza, quale possibile, astratto rimedio di natura demolitoria, ipotizzando, senza neppure verificare la sussistenza dei rigorosi requisiti formali richiesti dalla legge, una convertibilità del mezzo ordinario in quello straordinario previsto dall'art. 629 bis, cod. proc. pen. Trattasi di un ragionamento ipotetico, non tradottosi in una stal:uizione censurabile in questa sede, rilevandosi, ad ogni buon conto, che si tratterebbe della conversione di un mezzo ordinario con uno strumento extra ordinem, quale la rescissione del giudicato (sulla natura di tale strumento sez. 4, n. 44103 del 4/11/2021, Sclifos, Rv. 282168-01; n. 5983 del 3/12/2019, dep. 2020, Elasri, Rv. 278448-01, quanto alle formalità di presentazione), riconosciuta comunque come tardivamente proposta dai giudici del gravame, in base a un ragionamento coerente con i principi già formulati in materia dalla giurisprudenza di legittimità (sez. 1, n. 6 32267 del 30/10/2020, Scimone, Rv. 279994-01, in cui si è precisato che il termine di trenta giorni per la presentazione della relativa richiesta decorre, non già dal momento in cui il condannato ha avuto compiuta conoscenza degli atti del processo e della sentenza conclusiva, bensì da quello in cui lo stesso ha avuto conoscenza del procedimento, ferma restando, in caso di particolare complessità della vicenda processuale, la possibilità per lo stesso di chiedere la restituzione nel termine per esercitare pienamente il diritto all'impugnazione straordinaria). 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 28 giugno 2023