Cass. pen., sez. III, sentenza 24/02/2016, n. 21968
CASS
Sentenza 24 febbraio 2016

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In tema di intercettazioni telefoniche, la sanzione della inutilizzabilità, prevista dall'art. 271 cod. proc. pen. in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 268 stesso codice, riguarda l'omessa redazione dei verbali e non l’omesso deposito dei cd. brogliacci, che si distinguono dai primi perché contengono solo la sintesi delle conversazioni intercettate e non la sommaria indicazioni delle operazioni svolte.

In tema di stupefacenti, la circostanza aggravante dell'ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, può essere riconosciuta solo qualora si accerti, ai sensi dell'art. 59, comma secondo, cod. pen., la colpevolezza del soggetto attivo anche in relazione alla predetta circostanza, dimostrando che la stessa sia da lui conosciuta, ovvero ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa. (Fattispecie di reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, nella quale la Corte ha annullato con rinvio, limitatamente alla suddetta circostanza aggravante, la condanna di imputato per l'inconsapevolezza di questi della quantità di stupefacente in arrivo dal paese di produzione).

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  • 1L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nella giurisprudenza della Corte di cassazioneAccesso limitato
    Luigi Giordano · https://www.altalex.com/ · 10 luglio 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 24/02/2016, n. 21968
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21968
Data del deposito : 24 febbraio 2016

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