Sentenza 5 marzo 2014
Massime • 1
Ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante dell'ingente quantità di sostanze stupefacenti, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, è necessario accertare, ai sensi dell'art. 59, comma secondo, cod. pen., la colpevolezza del soggetto attivo anche in relazione alla predetta circostanza, dimostrando che la stessa sia da lui conosciuta, ovvero ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa. (Fattispecie relativa ad illecita detenzione di oltre nove chili di cocaina rinvenuti all'interno dell'auto guidata dal ricorrente, il quale, pur negando di essere a conoscenza del dato ponderale, aveva ammesso di aver accettato di accompagnare altra persona - seduta in auto al lato passeggero, e rivelatasi come quale punto di riferimento di un'organizzazione dedita al narcotraffico internazionale - per la consegna di una partita di droga in un'altra città).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/03/2014, n. 13087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13087 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 05/03/2014
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 262
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 35772/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. GA DO, nato in [...] il [...];
2. LA ON, nato in [...] il [...];
3. MA DM, nato in [...] il [...];
avverso la sentenza del 06/03/2013 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. APRILE Ercole;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso del MA ed il rigetto degli altri due ricorsi.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado del 25/09/2012 con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città aveva condannato alle pene di giustizia i tre imputati in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis e art. 80, comma 2, per avere, in Milano il 05/03/2012:
- GA DO detenuto illegalmente 11,989 kg. di stupefacente del tipo cocaina, sostanza di ingente quantità divisa in dieci distinti involucri e occultata nello zaino portato in spalla;
- LA ON detenuto illegalmente 9,498 kg. di stupefacente del tipo cocaina, sostanza di ingente quantità divisa in otto distinti involucri e occultata all'interno di una borsa trovata all'interno della mercedes nella quale si trovava assieme al MA;
- MA DM detenuto illegalmente, oltre ai predetti 9,498 kg. scoperti nell'auto nella quale si trovava assieme al Kelaj, altri 19,247 kg. di stupefacente del tipo cocaina, sostanza di ingente quantità divisa in diciotto distinti involucri rinvenuti nell'abitazione di via Govone 42, della cui chiave di ingresso aveva la disponibilità.
Rilevava la Corte di appello come il sequestro delle tre partite di droga e l'arresto dei tre prevenuti - trovati a pochi metri uno dall'altro e tutti in prossimità del suddetto immobile - fosse avvenuto nell'ambito di una unitaria operazione di polizia giudiziaria, che aveva consentito di scoprire che tutta quella cocaina, contenente sostanza pura con una percentuale variabile tra il 68 ed il 90%, aveva un'uguale provenienza (essendo stati i pacchetti confezionati tutti con le stesse modalità e recanti su una delle facce lo stesso simbolo, un'amaca tra due palme), ed avessero dimostrato la colpevolezza di ciascuno dei tre imputati in ordine alla detenzione della droga nel quantitativo innanzi precisato;
e come gli stessi non fosse meritevoli del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ne' della riduzione della pena inflitta, come determinata dal Giudice di prime cure. Avverso tale sentenza hanno presentato ricorso tutti e tre gli imputati.
2. Il GA, con atto sottoscritto personalmente, ha denunciato, con un unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello ingiustificatamente disatteso le richieste difensive con le quali erano stati sollecitati il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la riduzione della pena irrogata dal primo giudice, in considerazione del comportamento processuale dell'imputato e del quadro complessivo in cui si era inserita la condotta criminosa del prevenuto.
3. il LA, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Lino Terranova, ha dedotto i seguenti due motivi.
3.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 59 c.p., comma 2 e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, e vizio della motivazione, per mancanza e manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale confermato la condanna del LA in ordine al reato ascrittogli, benché lo stesso avesse ammesso di aver accettato l'incarico di accompagnare, con la sua auto, il MA per effettuare la consegna di una partita di cocaina, senza però alcuna consapevolezza in ordine alla sua entità ponderale, dunque non potendo rispondere della aggravante della ingente quantità.
3.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 99 c.p., e vizio di motivazione, per mancanza e manifesta illogicità, per avere la Corte distrettuale omesso di pronunciarsi sulla richiesta di esclusione della recidiva contestata all'imputato, che, pur non incidente sul calcolo della pena, potrebbe avere altri effetti di natura penale pregiudizievoli per il predetto.
4. Il MA, con atto sottoscritto dal suo difensore CC Angelo, ha dedotto, con un unico motivo, la violazione di legge, in relazione agli artt. 62 bis e 133 c.p., ed il vizio di motivazione, per avere la Corte lombarda rigettato la richiesta di concessione delle attenuanti generiche e di rideterminazione della pena finale in misura più congrua alle effettive caratteristiche del fatto ed alla capacità a delinquere dell'imputato.
Ritiene la Corte che tutti e tre i ricorsi siano inammissibili.
5. Il motivo unico del ricorso presentato dall'imputato GA è manifestamente infondato.
Il ricorrente ha preteso che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali i Giudice di merito hanno esercitato il potere discrezionale loro concesso dall'ordinamento ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e delle scelte sulla dosimetria della pena:
esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.
Nella specie, del tutto legittimamente la Corte di appello di Milano ha ritenuto ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche e ad una riduzione della pena inflitta l'estrema gravita dei fatti accertati e l'assenza di qualsivoglia dato sul quale poter fondare un giudizio di benevolenza: parametri, questi, considerati dall'art. 133 c.p., applicabile anche ai fini della definizione dell'ambito di operatività dell'art. 62 bis c.p., rispetto ai quali è stato correttamente giudicato ininfluente il fatto che lo GA abbia sostenuto di non poter rendere dichiarazioni confessore per timore di ritorsioni ad opera degli affiliati all'organizzazione criminale albanese, cui evidentemente ha collegato l'iniziativa del traffico di quell'ingente quantitativo di sostanza stupefacente e della quale ha sostanzialmente riconosciuto di fare parte (v. pagg. 24-25 sent. impugn.).
6.1. Il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse del LA è inammissibile perché formulato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.
Il ricorrente solo formalmente ha indicato, come motivo della sua impugnazione, il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione della decisione gravata, ma non prospettato alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni;
ne' ha lamentato, come pure sarebbe stato astrattamente possibile, una incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dalle carte del procedimento. Il ricorrente, invero, si è limitato a criticare il significato che la Corte di appello di Milano aveva dato al contenuto delle emergenze acquisite durante le indagini preliminari: tuttavia, bisogna rilevare come il ricorso, lungi dal proporre un "travisamento delle prove", vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di "travisamento dei fatti" oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente.
Questa Corte, pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo il quale, a seguito delle modifiche dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ad opera della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (così, tra le tante, Sez. 3^, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5^, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215).
La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, avendo la Corte ambrosiana analiticamente spiegato come il consapevole concorso del LA nella detenzione dell'ingente quantitativo di cocaina trovatagli all'interno della sua vettura, alla guida della quale egli si trovava con accanto il MA, fosse stato comprovato dal fatto che il primo avesse riconosciuto di essersi recato presso l'abitazione del secondo con l'intesa di accompagnarlo a Brescia per effettuare la consegna di una partita di droga, sicché era ragionevole pensare che sapesse che si trattava di un quantitativo di così rilevante entità ponderale e di così elevato valore economico: sia perché non era verosimile che il MA, che non era certo inabilitato alla guida e che era diventato il "punto di riferimento" di una organizzazione criminale attiva nel settore del narcotraffico internazionale, si facesse accompagnare, per realizzare una così delicata operazione criminale, da un soggetto ignaro di quanto stava accadendo e tanto meno da un mero tossicodipendente, così come il LA ha cercato maldestramente di raffigurarsi;
sia anche perché questi - che era stato trovato con addosso, oltre che di due cellulari e di ben quattro schede telefoniche, un bigliettino con il nome della via dove era stato poi fermato, ma che era stato visto mentre era parcheggiato proprio di fronte all'abitazione del MA - evidentemente sapeva quale fosse l'immobile dove sarebbe avvenuto l'incontro, frutto di un consapevole accordo che era stato preventivamente assunto dai due (v. pagg. 11-23 sent. impugn.). Dunque, il risultato della lettura delle emergenze processuali si pone in consonanza con i criteri di attribuibilità di una circostanza aggravante ai sensi dell'art. 59 c.p., comma 2, trattandosi di elementi oggettivi dai quali è stato congruamente desunta la prova della colpevolezza del soggetto attivo anche in relazione alla circostanza contestata dell'ingente quantitativo di droga codetenuta, dimostrando, con un grado di ragionevole prevedibilità concreta, come la stessa aggravante fosse da lui conosciuta, ovvero, comunque, ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa.
6.2. Il secondo motivo del ricorso del LA è inammissibile per carenza di interesse, essendo pacifico che la recidiva produce i suoi effetti non in quanto sia stata fatto oggetto di contestazione, bensì solo in quanto sia stata riconosciuta sussistente dal giudice della cognizione, anche qualora sia stata giudicata subvalente rispetto a circostanze attenuanti (così, tra le tante, Sez. 6^, n. 3174 del 11/01/2012, Merlo, Rv. 251575). Corretta e congruamente motivata appare, dunque, la decisione della Corte lombarda che ha giudicato priva di pregio la specifica doglianza formulata dalla difesa sul punto, avendo rilevato come il Giudice di primo grado non avesse riconosciuto la recidiva contestata al LA, ne' ne avesse tenuto conto al momento del calcolo della pena da irrogare al prevenuto.
7. Il motivo unico del ricorso presentato nell'interesse del MA è inammissibile perché generico.
Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3^, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4^, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2^, n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249).
Nel caso di specie il ricorrente si è limitata ad enunciare, in forma molto indeterminata e con un generico richiamo ai principi che regolano la materia, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, senza specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata:
pronuncia con la quale erano stati analiticamente indicati i dati informativi - in specie, la oggettiva gravita della condotta concernente la detenzione di un così elevato quantitativo di cocaina, compravenduta nel contesto della operatività di una organizzazione dedita al narcotraffico internazionale, come confermato dalla disponibilità, in capo all'imputato, anche di cinque apparecchi telefonici e di ben cinque schede telefoniche spagnolo, chiaramente finalizzare a consentire i contatti con altri sodali residenti all'estero (v. pagg. 18-20 sent. impugm.) - in base ai quali fosse doveroso disattendere le richieste difensive.
8. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento e ciascuno al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2014