Sentenza 7 settembre 2015
Massime • 1
Il mancato invito al teste a rendere la dichiarazione sacramentale di cui all'art. 497, comma secondo, cod. proc. pen., configura una nullità relativa che, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere eccepita dalla parte che vi assiste, prima che l'esame abbia inizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/09/2015, n. 44860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44860 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2015 |
Testo completo
448 6 0 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 07/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Presidente - N.2622 Dott. GERARDO SABEONE : - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ANTONIO SETTEMBRE - Consigliere -N. 10368/2015 Dott. PAOLO MICHELI - Consigliere - Dott. GIUSEPPE DE MARZO - Consigliere - Dott. FERDINANDO LIGNOLA . : ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IC UC N. IL 26/02/1963 avverso la sentenza n. 1964/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 26/09/2014 . visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/09/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per . Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. ли -Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Giuseppe Corasaniiti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito, per l'imputato, l'avv. Tommaso Rotella, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Modena, con sentenza confermata dalla Corte di appello di Bologna, ha condannato IN LU per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale commessa quale amministratore e, poi, come liquidatore della DO e BE spa, esercente l'attività di produzione e commercio di materiale tessile, dichiarata fallita l'11-10-2004. Secondo l'accusa l'imputato, operando nella qualità sopradetta, distrasse nel periodo maggio 2003-gennaio 2004, la somma di € 308.509 concedendo un finanziamento senza causa non remunerato, non garantito e non restituito alla società PR srl, di cui era amministratore lo stesso imputato, controllata dalla DO e BE spa, nonché merce di magazzino (capi di abbigliamento, campioni, prodotti in lavorazione) del valore di almeno 2.033.725,81 euro. Inoltre, tenne le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell'interesse dell'imputato, gli avvocati Cosimo Zaccaria e Tommaso Rotella con cinque motivi.
2.1. Col primo lamentano la violazione degli artt. 210, 194, 197, 197/bis, 497, comma 2, cod. proc. pen. per la ragione che il sindaco della società (UZ TO) è stato esaminato ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., invece che come teste.
2.2. Col secondo lamentano una mancanza di motivazione "in relazione ai contenuti determinanti della deposizione del UZ", conseguente alla sua assunzione come persona imputata in procedimento connesso invece che come teste.
2.3. Col terzo lamentano il "travisamento della prova" in ordine alla bancarotta documentale, dacché "la motivazione della Corte d'appello è del tutto svincolata dal risultato probatorio del giudizio di primo grado".
2.4. Col quarto deducono una mancanza di motivazione in ordine alla prova della "insolvenza" della DO e BE spa nel momento in cui venivano effettuati i "finanziamenti" alla PR srl. 2 du 2.5 Col quinto lamentano quanto alla distrazione dei capi di abbigliamento - una illogicità di motivazione in ordine alla prova dell'elemento soggettivo. CONSIDERATO IN DIRITTO Nessuno dei motivi di ricorso merita accoglimento.
1. Il motivo in rito è infondato. Quale che fosse la forma in cui l'esame di UZ avrebbe dovuto essere condotto, il mancato invito al teste a rendere la dichiarazione sacramentale di cui all'art. 497, comma secondo, cod. proc. pen., configura una nullità relativa che, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere eccepita dalla parte che vi assiste, prima che l'esame abbia inizio (Cass., n. 45696 del 27/11/2008; Cass., n. 22407 del 2/3/2004; Cass., n. 8656 del 11/7/1996). Non risulta che, nel caso di specie, il difensore dell'imputato, presente all'udienza in cui fu assunta la testimonianza di UZ, abbia sollevato eccezioni, né prima dell'esame né subito dopo (e nemmeno prima della chiusura dell'udienza). Del tutto incomprensibile è l'affermazione contenuta, sul punto, nel ricorso, secondo cui "non avrebbe potuto aver luogo il rilievo di mancato esperimento del giuramento" perché "non si è proceduto ad esame testimoniale, ma, a seguito della pronuncia resa immediatamente dal Giudicante, si procedeva con le forme dell'esame dell'imputato in procedimento connesso o collegato": ciò non toglie che il difensore, dopo aver instato per l'assunzione di una testimonianza "pura", avrebbe potuto, e dovuto, eccepire immediatamente la nullità che, per effetto della decisione presa dal giudice, si era, a suo giudizio, determinata.
2. Il secondo motivo è inammissibile per genericità. Il ricorrente si limita a richiamare le dichiarazioni di UZ, relative alla tenuta della contabilità di magazzino, ai tempi di presentazione della denuncia dei redditi, alla tenuta del libro inventari, senza chiarire quale incidenza esse abbiano sull'apprezzamento fatta dal giudicante - della condotta imputata a IN al capo B) (bancarotta documentale) e senza confrontarsi in alcuna maniera con la motivazione resa, sul punto, dalla Corte d'appello, la quale ha ricondotto la responsabilità dell'imputato alla sostanziale carenza, già al 31/12/2002, di un inventario fisico delle merci, catalogate e distinte per tipologia, che rendesse possibile la comprensione della loro effettiva consistenza, del loro numero e valore. Il tutto nell'ambito di una gestione caratterizzata da massicce distrazioni di merci. Rispetto a tali argomenti sono praticamente irrilevanti le parziali deduzioni di UZ, a cui si appellano i ricorrenti, posto che la "colpa" di IN non sta nell'aver omesso "la stampa del tabulato di magazzino" (pag. 6 del ricorso), ma nella risalente, mancata dell'inventario e nellaredazione mancata ill 3 rappresentazione della realtà del magazzino secondo criteri di corretta contabilizzazione. E' vero, poi, che "ogni singolo soggetto è libero di adottare la forma che meglio ritiene opportuna per, diciamo così, indicare analiticamente i prodotti che compongono il magazzino" (ancora pag. 6 del ricorso), ma è proprio quello che è stato contestato a IN, giacché, nonostante fosse libero di scegliere la forma di contabilizzazione più consona alla natura delle merci trattate, fece in modo che di non darne nessuna rappresentazione, talché non è stato possibile al curatore ricostruire il patrimonio dell'impresa e il movimento degli affari. Lo stringato riferimento - da parte del giudicante - alle dichiarazioni di UZ non è dipeso, quindi - contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti dalla posizione processuale riconosciuta al dichiarante (imputato di reato connesso invece che teste), ma dalla sostanziale irrilevanza delle sue propalazioni, che non hanno toccato la sostanza dell'accusa mossa al IN.
3. Il “travisamento della prova", dedotto col terzo motivo, è insussistente. La responsabilità di IN - per la bancarotta documentale - è stata ricollegata, per quanto si è detto, alla mancata redazione di un "inventario fisico" delle merci, e non alla mancata tenuta della contabilità di magazzino. Poco rileva, pertanto, che il curatore abbia dato atto di una tenuta seppur irregolare - della - contabilità, posto che, per quanto detto e ripetuto, è stata la mancata redazione, secondo criteri di legge, di un inventario a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Né corrisponde a verità che il curatore abbia parlato di un inventario tardivamente prodotto, giacché, a quanto si desume dallo scampolo di dichiarazioni riportate in ricorso, il curatore ha parlato di "tre pagine" prodotte nella causa civile, rimettendo al giudicante di stabilire se quelle pagine costituissero un inventario avente i crismi di legge: il che è stato recisamente escluso dalla Corte d'appello, che ha ritenuto "pacifica" l'assenza dell'inventario (pag. 12). Né tale conclusione costituisce "travisamento" delle dichiarazioni di UZ riportate in ricorso (pag. 9), giacché anche quest'ultimo ha parlato di "tabulati relativi al magazzino", e non già di inventario.
4. La responsabilità di IN per la distrazione delle somme erogate alla PR srl è stata ricollegata - dai giudici di merito all'assenza di "causa" della erogazione, avvenuta al di fuori di qualsiasi rapporto di natura economica o finanziaria, senza corrispettivo e senza garanzie (senza nemmeno un atto scritto che documentasse il passaggio di denaro). Tanto, sebbene la PR srl fosse amministrata dallo stesso IN e fosse controllata dalla DO e BE spa. Correttamente, l'erogazione è stata considerata una "mera dazione di favore" (pag. 9), e quindi una distrazione, piuttosto che una operazione economica in qualche modo strutturata. Non ha nessun rilievo, pertanto, stabilire se la DO e 4 и BE spa fosse in stato di "insolvenza", nel 2003, ovvero solo in crisi, oppure nemmeno toccata dalla crisi. I beni dell'impresa, invero, sono posti a garanzia, innanzitutto, dei creditori, e non è dato all'imprenditore disperderli secondo il proprio capriccio o le proprie convenienze.
5. L'ultimo motivo che impinge la prova dell'elemento soggettivo in ordine alla più consistente distrazione imputata a IN (per oltre due milioni di euro) - è anch'esso manifestamente infondato. In sentenza si legge chiaramente che lo stesso imputato ha parlato di 90mila capi di abbigliamento esistenti al 31/12/2002 e che nessuno di detti capi è stato rinvenuto dal curatore, né è stato rinvenuto l'equivalente economico. Non è dato comprendere cos'altro ci sia da spiegare. Il fatto che IN avesse finanziato la società, nel 2003, per 400mila euro, e avesse chiuso posizioni debitorie verso istituti di credito per oltre 1.700.000 euro non toglie nulla all'elemento materiale e soggettivo della distrazione, posto che comunque nessuna spiegazione fornisce intorno alla destinazione data dall'imputato alla merce sopra indicata. Il delitto di bancarotta per distrazione è qualificato dalla violazione del vincolo legale che limita, ex art. 2740 cod. civ., libertà di disposizione dei beni dell'imprenditore che li destina a fini diversi da quelli propri dell'azienda, sottraendoli ai creditori. L'elemento oggettivo è realizzato, quindi, tutte le volte in cui vi sia un ingiustificato distacco di beni o di attività, con il conseguente depauperamento patrimoniale che si risolve in un danno per la massa dei creditori. E l'elemento soggettivo è dato dalla coscienza e volontà di operare il distacco, con la consapevolezza della compromissione della garanzia. Elementi su cui i ricorrenti non spendono parola.
6. Segue il rigetto del ricorso atteso che i motivi proposti, in parte infondati e in parte inammissibili, non toccano il solido impianto argomentativo della sentenza impugnata, né evidenziano violazioni di leggi;
ai sensi dell'art. 592 c.p.p., comma 1, e art. 616 c.p.p il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 7/9/2015 DEPOMTATA IN CANCELLERIA Il Presidente Il Consigliere Estensore (TO Sett (Gerardo Sabeone) add - 9 NOV 2015 M ahlone IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise