Sentenza 3 marzo 2005
Massime • 1
L'omesso avviso del giudizio di appello al difensore dell'imputato quando questi sia assistito anche da altro difensore regolarmente assistito si configura come lesione del diritto dell'imputato alla difesa tecnica (art. 178 lett. c) cod. proc. pen.) e, pertanto, essa è insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/03/2005, n. 21308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21308 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro - Presidente - del 03/03/2005
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - N. 280
Dott. FIANDANESE NC - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 024495/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IA IU, N. IL 30/05/1960;
2) EN UC, N. IL 15/03/1971;
avverso SENTENZA del 22/11/2001 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CONZATTI ALESSANDRO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del S.P.G. Dott. MONETTI Vito, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Udito il difensore, Avv. RATTAZZI Ferruccio del Foro di Asti, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
ES PP e NA UC, imputate la prima del reato di cui agli artt. 81 cpv. 648 c.p. (capo A, accertato in Genova, località Vesima il 24.03.99) per ricettazione di un crocifisso in oro provento di furto in danno di MO NC (in Genova, il 24.12.98) e di un orologio "Longines" provento di furto in danno di AG TA (in Genova Voltri, il 15.1.99), la seconda del reato di cui agli artt. 81 cpv. 648 c.p. (capo B) accertato nello stesso luogo e data) per ricettazione di un bracciale provento di furto in danno di LI ON (in Silvano d'Orba, il 27.10.98) e di un bracciale intrecciato provento di furto in danno di BA DI (in Varazze, il 16.01.99), tutti oggetti in oro giallo, erano condannate, con sentenza 27.09.00 del Tribunale di Genova, giudice monocratico, in quanto ritenute colpevoli dei reati loro ascritti, concesse le attenuanti genetiche prevalenti sulla recidiva contestata alla ES, la prima alla pena della reclusione di anni 1, mesi 5, giorni 10 di reclusione e L.
1.000.000 di multa, la seconda alla pena della reclusione di anni 1, mesi 4, giorni 10 di reclusione e L. 900.000 di multa e al pagamento delle rispettive spese processuali, disponendo il giudice l'immediata restituzione dei beni in sequestro ai legittimi proprietari, per quanto concerne il bracciale sub B, prima parte, a LI ON.
La sentenza era appellata dal difensore delle imputate, che chiedeva l'assoluzione o, in subordine, il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648 cpv. cod.pen., il contenimento della pena nei minimi edittali e, per NA UC, la sospensione condizionale della pena. Con sentenza 22.11.01 la Corte di Appello di Genova, contumaci le imputate in entrambi i gradi di giudizio, in riforma della sentenza impugnata assolveva la NA dal reato ascrittole quanto al bracciale provento di furto in danno di LI ON, unica parte offesa, perché il fatto non sussiste, riducendo la pena ad anni 1, mesi 4 di reclusione e L. 800.000 di multa, pena sospesa, e confermava nel resto la sentenza di primo grado e ponendo le spese del grado a carico della ES.
La Corte territoriale dichiarava inoltre inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p., il separato appello proposto dall'Avv.
Ferruccio Rattazzi, in mancanza di un atto di nomina del legale da parte delle due imputate.
Ricorre il difensore, Avv. Rattazzi, per l'annullamento della sentenza, deducendo la nullità, per violazione di legge, della dichiarazione dell'inammissibilità dell'appello, perché la NA e la ES avevano proceduto alla nomina fiduciaria con atto del 28.12.99, inviato in pari data al Tribunale con raccomandata n. 8602 a ricevuta di ritorno, pervenuta all'Ufficio il 30.12.99, data antecedente alla prima udienza dibattimentale, fissata per il 01.02.00, e perché dai verbali del dibattimento risultava la presenza del legale quale difensore delle ricorrenti. Deduce quindi la nullità derivata (art. 185, comma 1, c.p.p.) del decreto di fissazione del dibattimento in appello e della relativa citazione a giudizio del 22.11.01 per omessa notifica dell'avviso al secondo difensore, nonché la nullità dell'ordinanza della Corte territoriale, che informata di tale nullità a mezzo fax del 22.11.01, ore 08,37, respingeva la richiesta di rinvio per rinnovazione del decreto di citazione a giudizio sul presupposto della mancanza di nomina a difensore, e quindi del dibattimento stesso e della sentenza.
Infine, nel merito, deduceva la nullità della sentenza per difetto, illogicità, contraddittorietà della motivazione. I motivi preliminari sono fondati, il motivo di merito resta assorbito.
Osserva il Collegio che, seppure Tatto di appello è sottoscritto da altro difensore, e seppure non risulta in atti la lettera raccomandata n. 8602, della quale il ricorrente allega testuali riferimenti in ordine al destinatario, il Tribunale di Genova, e al contenuto, la nomina a difensore da parte delle due imputate ES e NA, detta nomina può ritenersi confermata e provata in forza delle annotazioni risultati dal verbale del processo di primo grado, dalle quali si evince che l'Avv. Ferruccio Rattazzi era il secondo difensore delle imputate, trattandosi di un atto di ufficio assistito dalla presunzione di fedeltà e completezza (art. 482 c.p.p.). Ritiene pertanto il Collegio che non si possano condividere gli argomenti sui quali la Corte genovese ha fondato la decisione di inammissibilità dell'appello presentato dal codifensore, apparendo neutra la circostanza che l'indicazione dell'Avv. Rattazzi risulti apposta a mano su una modulistica già predisposta nelle parti fisse, in cui il difensore non era citato, rispetto alla quale l'intervento correttivo manuale deve intendersi logicamente prevalente, e pur avendo accertato la Corte che anche all'esito del dibattimento l'Avv. Rattazzi aveva discusso la causa e assunto le conclusioni in favore di ES e NA;
apparendo ininfluenti le circostanze ulteriori, che nell'atto di impugnazione non fosse contenuto alcun riferimento al mandato fiduciario, trattandosi di questione che non era emersa nel giudizio di primo grado, e che nessuna designazione fosse intervenuta da parte delle imputate personalmente, non comparse nel processo, atteso che l'incarico al difensore può essere conferito dalla parte prima del dibattimento.
In definitiva, avendo entrambi i difensori diritto all'avviso di cui all'art. 601, comma 5, c.p.p., la mancanza della notificazione dell'avviso ad uno di essi, nel caso in esame, all'Avv. Rattazzi, si configura come lesione del diritto dell'imputato alla difesa tecnica (art. 178, lett. c) c.p.p.), la cui lesione è insanabile (Cass. 29821/02 rv 221209) e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (art. 179, comma 1, c.p.p.). La sentenza è pertanto annullata, con rinvio al giudice di merito per nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla con rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Genova per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2005