Sentenza 6 ottobre 2015
Massime • 1
L'annullamento per mancata convalida del sequestro operato di iniziativa dalla polizia giudiziaria non preclude la possibilità per il P.M. di disporre autonomamente il sequestro probatorio dei medesimi beni, atteso che il principio del "ne bis in idem" comporta l'impossibilità di reiterare un provvedimento solo quando sia intervenuta pronuncia giurisdizionale, non più soggetta ad impugnazione, che abbia escluso la sussistenza delle condizioni per disporlo, e non anche nell'ipotesi di caducazione di un originario provvedimento ablativo per motivi puramente formali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/10/2015, n. 2276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2276 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2015 |
Testo completo
2 2 7 6 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ༠ ༢ ༩ LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ༧ SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 06/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. ANTONIO ESPOSITO N. 1812 - Consigliere - Dott. MATILDE CAMMINO N. 25835/2015- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. PIERCAMILLO DA VIGO Rel. Consigliere - Dott. SERGIO BELTRANI - - Consigliere - Dott. LUCIA AIELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA subricorso proposto da: GAETA VINCENZA N. IL 18/08/1971 avverso l'ordinanza n. 398/2015 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del 11/05/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Mario Pinelli, che he chriests il rigetts hel ricorso, e del difensore di fiducia delle ricorrente, evv. Giuseffe Squitieri, che he chiesto l'eccoglimento dei motivi di ricorso;
rilevate le regolarità degli avvisi di rito;
RITENUTO IN FATTO · che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Napoli, decidendo quale giudice di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla VI sezione di questa Corte con sentenza n. 11306 del 2015, ha confermato l'impugnato decreto di sequestro probatorio, emesso (in data 11.4.2014 cfr. espressa ed inequivocabile precisazione contenuta nella - prima pagina del verbale di udienza camerale 11.5.2015 -) in riferimento ai reati di usura ed estorsione aggravati ex art. 7 I. n. 203 del 1991, limitatamente ai titoli bancari meglio indicati nel verbale di sequestro del 22.1.2014, (all'uopo richiamato per relationem dal provvedimento impugnato); - che, contro tale provvedimento, VINCENZA GAETA, in atti generalizzata, terza interessata (quale erede legittima del defunto coniuge IS PE, in atti generalizzato) agente anche per i figli minorenni AN e ER IS, in atti generalizzati, ha proposto, con l'ausilio di due distinti difensori e procuratori speciali, due distinti ricorsi per cassazione;
- che, all'odierna udienza camerale, celebrata ai sensi dell'art. 127 c.p.p., si è proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito, ed, all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono in toto inammissibili, per difetto della necessaria specificità, per manifesta infondatezza ed in parte perché proposti per motivi non consentiti in sede di legittimità.
1. Deve premettersi che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di violazione di legge>> (per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, c.p.p.) rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, non anche l'illogicità manifesta e la contraddittorietà, le quali possono denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, lett. E), c.p.p. (così Sez. un., sentenza n. 5876 del 28 gennaio 2004, P.c. Ferazzi in proc. Bevilacqua, CED Cass. n. 226710 ss.; conforme, Sez. V, sentenza n. 35532 del 25 giugno 2010, Angelini, CED Cass. n. 248129, per la quale, in tema di riesame delle misure cautelari, il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma 1, c.p.p. può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa.
2. Con il ricorso redatto dall'avv. A. FROJO, la ricorrente lamenta mancanza assoluta di motivazione in relazione alla sussistenza del fumus commissi delicti ed alle esigenze che+ dovrebbero legittimare il disposto sequestro probatorio nell'ambito dei procedimenti nn. 17982/05 e 14569/14 R.G., essenzialmente lamentando che il decesso del IS avrebbe estinto ogni reato ipotizzabile rendendo di conseguenza non necessario il sequestro de quo ai fini di una prosecuzione della indagini ormai non più dovuta;
nessuna motivazione corroborerebbe la ipotizzata configurabilità di un concorso di persone nel reato ascrivibile soltanto al defunto IS;
quanto alla sussistenza delle necessarie esigenze investigative, sarebbe stato del tutto trascurato il contenuto di una memoria difensiva che avrebbe asseritamente spiegato le ragioni della rivendicata legittimità della disponibilità dei titoli de quibus (che, peraltro, non allega al ricorso, e della quale non indica né data di deposito, né affoliazione in atti: la doglianza appare, pertanto, in parte qua, all'evidenza assolutamente generica).
2.1. Con il ricorso redatto dall'avv. PE SQUITIERI, la ricorrente lamenta: I) violazione dell'art. 627 c.p.p. e vizio di motivazione perché il giudice di rinvio avrebbe disatteso il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, sia riguardo alla assenza di adeguata valutazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari che dovevano intendersi sottese al provvedimento ablatorio, sia in tema di adeguata motivazione delle stesse esigenze>>; assenza di motivazione in ordine al fumus commissi delicti ed alle considerazioni difensive in tema di assegni muniti dei relativi giustificativi>>; omessa motivazione in ordine al presupposto della diretta pertinenzialità, ovvero di come gli assegni sequestrati possano offrire supporto alcuno alla acquisizione probatoria>>, nonché anche in ordine alle diverse tipologie di assegni trattenuti in sequestro ed a quale diretta pertinenzialità sia presuntivamente ascrivibile per ciascuno di essi>>; necessità di motivazione per il trattenimento in sequestro - su elementi specifici che rivestano carattere di verosimiglianza>>; erronea applicazione della legge penale (rectius, processuale) in ordine alla totale inosservanza del requisito del fumus commissi delicti>>; il ricorso lamenta, inoltre, che il sequestro impugnato dell'11.04.2014 risulta essere una mera duplicazione del precedente del 22.01.2014 operato di iniziativa della P.G. e mai convalidato e sembrerebbe articolarsi, oltretutto, nella'mbito di un altro procedimento penale iscritto da oltre un anno (n. 14569/14) addirittura a carico di ignoti e nei confronti del quale la stessa Suprema Corte aveva preteso una esaustiva ed adeguata motivazione in tema di esigenze : cautelari >>; lamenta, infine, ingiustificata dissimile valutazione operata dal tribunale della libertà rispetto alla sua precedente ordinanza di rilascio dei soldi contanti e degli orologi >>; II) violazione della legge processuale (art. 606, comma 1, lett. C), c.p.p.) e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. E), c.p.p.) relativamente alla mancata applicazione di diritto in tema di mancata dovuta revoca del provvedimento sulla base della estinzione del reato per morte del reo in questo caso non sopravvenuta ma addirittura antecedente al sequestro dell'11.04.2014 oggetto di impugnazione>>: il difensore della ricorrente cita da pag. 9 a pag. 21 del ricorso, in ben 13 pagine, plurime decisioni giurisprudenziali a suo avviso ferme nell'evidenziare l'impossibilità di disporre la confisca ex art. 240 c.p. dei titoli inवें sequestro per l'intervenuto decesso del IS, che imporrebbe la declaratoria di estinzione del reato ipotizzato ex art. 150 c.p. per morte dell'indagato (dimenticando, tuttavia, che il provvedimento della cui legittimità si discute in questa sede ha disposto un sequestro probatorio, non preventivo finalizzato alla confisca: le plurime argomentazioni in tema sono, pertanto, del tutto inattinenti alla fattispecie in esame, e la relativa doglianza può essere immediatamente dichiarata manifestamente infondata); III) violazione della legge processuale (art. 606, comma 1, lett. C), c.p.p.) e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. E), c.p.p.) derivante dal fatto che la morte del IS è intervenuta addirittura tre mesi prima della emissione da parte del P.M. del decreto di sequestro probatorio indirizzato sempre al IS, ovvero in una situazione in cui l'estinzione del reato a carico del IS stesso già defunto si era ampiamente perfezionata>>; ULTERIORE NULLITA' RELATIVA Ai beni sottoposti a sequestro in data 22 gennaio 2014 dalla P.G. non seguiva un decreto di convalida del sequestro ma direttamente un autonomo provvedimento di sequestro probatorio datato 11 aprile 2014. Mancata convalida. Impossibilità di sanatoria ex di tale inadempimento attraverso la duplicazione di un nuovo decreto di sequestro>>; violazione del ne bis in idem relativo alla mera duplicazione del decreto di sequestro dell'11 aprile sugli stessi titoli di quello operato di iniziativa della P.G. in data 22.01.2014 e mai convalidato dal P.M. Omessa motivazione sui due punti>>.
3. Va immediatamente evidenziato che quest'ultimo ricorso, redatto in termini non sempre agevolmente intellegibili (cfr., ad esempio, I motivo, seconda doglianza, ultima parte, e III motivo, seconda doglianza), e che per tale ragione si è preferito riassumere trascrivendone letteralmente ampie parti, contiene una pletora di doglianze, perlopiù meramente assertive;
i due ricorsi contengono, inoltre, doglianze in parte comuni, che saranno esaminate congiuntamente, secondo quello che appare l'ordine logico preferibile.
4. In considerazione di quanto premesso nel § 1 di queste Considerazioni in diritto, non sono deducibili in sede di legittimità censure di violazione dell'art. 606, comma 1, lett. E), c.p.p., pur reiteratamente formulate dalla ricorrente.
4.1. Si procede attualmente in riferimento al sequestro emesso in data 11.4.2014, in ordine al quale risultano dedotte cause di illegittimità di natura processuale non dirette, ma in ipotesi derivate dal collegamento con altro provvedimento di sequestro probatorio operato in data 22.1.2014 di iniziativa della P.G., non convalidato e quindi asseritamente invalido. Peraltro, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente (nel corpo del secondo ricorso con particolare enfasi, ma sempre in difetto di pertinenti riferimenti normativi о giurisprudenziali a sostegno della propria tesi), gli eventuali vizi (veri o presunti non importa, in questa sede) del precedente sequestro non impedivano al P.M. la successiva emissione di un decreto di sequestro probatorio, di per sé immune da vizi, poiché la "preclusione processuale", che si forma a seguito delle pronunce emesse dalla Corte di cassazione o dal Tribunale all'esito del procedimento incidentale di impugnazione avverso la misura cautelare, rende inammissibile la reiterazione di provvedimenti aventi il medesimo oggetto di quello annullato qualora la situazione di fatto sia rimasta immutata. Nella specie, va precisato che il divieto di "bis in idem" comporta, in tema di sequestro probatorio, l'impossibilità di disporre o confermare un provvedimento in base agli stessi elementi posti a fondamento di un precedente già annullato, ma non preclude la possibilità di imporre la misura cautelare reale sulla base di elementi non valutati, anche se già in precedenza a disposizione dell'accusa >> (Sez. VI, sentenza n. 21103 del 26.3.2013, rv. 256439; conforme, Sez. III, sentenza n. 24963 del 2015, rv. 264095), come avvenuto nel caso di specie. Il predetto orientamento, citato dal Tribunale del riesame, va condiviso e ribadito;
deve, peraltro, considerarsi che la fattispecie in esame appare non coincidente con quelle oggetto delle citate decisioni, poiché, per quanto desumibile dalle doglianze della ricorrente, nel caso in esame il precedente provvedimento di sequestro probatorio del 22.1.2014 non sarebbe stato giurisdizionalmente annullato, ma meramente caducato per difetto di convalida. In tali casi, va condiviso e ribadito l'orientamento (Sez. V, sentenza n. 709 del 1999, rv. 212779) per il quale, in tema di sequestro probatorio, il principio del ne bis in idem, ricavabile dalle linee generali dell'ordinamento processuale, comporta l'impossibilità della reiterazione di un provvedimento avente medesimo oggetto e fondato su identico contenuto, solo quando sia intervenuta pronuncia giurisdizionale non più soggetta ad impugnazione, che abbia escluso la sussistenza delle condizioni per disporlo, e non anche nell'ipotesi di caducazione di un originario provvedimento ablativo per motivi puramente formali. In applicazione del principio, fu rigettato il ricorso dell'indagato il quale, in considerazione del fatto che il precedente sequestro, operato dalla polizia giudiziaria sugli stessi beni, era stato annullato dal Tribunale del riesame, aveva sostenuto essere non conforme a legge la successiva ordinanza del medesimo giudice che aveva rigettato sua istanza di riesame avverso un nuovo decreto di sequestro, incidente sul medesimo bene.
4.2. Nessuna violazione dell'art. 627 c.p.p. (in relazione alle presunte violazioni del dictum della sentenza rescindente reiteratamente invocate dalla ricorrente) risulta effettivamente sussistente. La sentenza rescindete aveva, infatti, così riepilogato le ragioni poste a fondamento del disposto annullamento: "pur prendendo atto [dell'] incertezza nella ricostruzione dei vari sequestri, deve rilevarsi che il tribunale, investito del riesame, non ha offerto alcuna motivazione in ordine alle esigenze cautelari che giustificano il provvedimento ablatorio, verifica tanto più necessaria se, come sostiene la ricorrente, tale provvedimento risulta disposto nei confronti di persone da identificare". Nessun principio di diritto che possa, quindi, in ipotesi ritenersi violato, ma mero annullamento per carenza assoluta di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, che non impediva in astratto al giudice del rinvio di reiterare il provvedimento annullato, purché corredato di supporto argomentativo (la cui adeguatezza sarà di seguito valutata, costituendo questione diversa).
4.3. Quanto al requisito del fumus, a bene interpretare il dictum della sentenza rescindente, la tesi dell'impossibilità di disporre il sequestro probatorio in considerazione del decesso del IS, che avrebbe comportato la previa estinzione del reato configurabile, pur costituente autonomo motivo di ricorso, era già stata implicitamente disattesa, avendo la VI Sezione espressamente precisato che i ricorsi erano fondati nei limiti di seguito indicati>>, con successivo riferimento alla sola motivazione sulle esigenze cautelari che giustificano il provvedimento ablatorio>>. A fugare ogni possibile, residua, perplessità soccorre la lettura dell'epigrafe del decreto di sequestro probatorio oggetto di doglianza, che indica con estrema chiarezza che il provvedimento riguardava due distinte ipotesi di reato oggetto di distinti procedimenti (situazione processuale necessitata dal fatto che i presunti responsabili del reato ipotizzato erano stati in parte già individuati, ed in parte no), l'uno a carico del IS e di altri concorrenti già identificati, l'altro a carico di soggetti non ancora individuati. Pertanto, come ancora una volta con estrema chiarezza osservato dal Tribunale del riesame a f. 3 s. del provvedimento impugnato, il reato non era estinto per effetto del decesso del solo IS.
4.3.1. Il provvedimento impugnato reca, inoltre, a f. 4, adeguata (e certamente non meramente apparente) motivazione (anche richiamando legittimamente per relationem la misura coercitiva emessa in relazione alla ipotesi usuraria contestata, nei confronti oltre che - del defunto IS di BO TR, AM PE, LL GI, - DE OS PE, TT AT e EL ANTONIO, confermata in sede di riesame>>), quanto alla ritenuta sussistenza del necessario fumus.
4.4. Quanto alle esigenze probatorie, il provvedimento impugnato reca, a f. 4, ancora una volta adeguata (e certamente non meramente apparente) motivazione, avendo osservato che sussistono in concreto, le esigenze di accertamento e di più approfondita verifica in merito alla causale dei titoli, la cui correlazione con l'attività imprenditoriale del defunto IS non esclude la ricorrenza delle ipotesi di reato contestate in concorso con altri, che si assumono talora celate da rapporti formalmente legittimi, e sui quali, quindi, correttamente va mantenuta la cautela ai fini probatori indicati >>
4.4.1. Non poteva chiedersi al Tribunale del riesame l'accertamento sull'adeguatezza delle giustificazioni fornite dalla difesa in merito alla disponibilità dei titoli de quibus in difetto delle verifiche investigative alla cui effettuazione l'impugnato sequestro probatorio prelude.
4.4.2. Né può ritenersi contraddittoria la predetta motivazione rispetto a quella posta a fondamento del precedente dissequestro parziale (disposto dal Tribunale del riesame con l'ordinanza del 26./30.5.2014) di quanto contestualmente tratto in sequestro, avendo coerentemente il Tribunale ritenuto che analoga esigenza probatoria non fosse configurabile con riferimento alle somme di denaro contante ed agli orologi. Si rammenta ancora una volta che si verte in tema di sequestro probatorio, non preventivo finalizzato alla confisca.
5. Il collegio, a conclusione della disamina delle doglianze della ricorrente, non può esimersi dal rilevare che, ai sensi del combinato disposto degli art. 82 ed 83 c.p.c., la predetta, terza interessata al dissequestro in proprio e nella qualità vantata, aveva facoltà di stare in giudizio con il ministero di un solo difensore-procuratore speciale. Per tale ragione, il ricorso presentato successivamente (quello sottoscritto dall'avv. SQUITIERI, depositato in data 22.6.2015, dopo il deposito del ricorso sottoscritto dall'avv. FROJO, depositato in data 29.5.2015), anche a prescindere dai rilievi che precedono, andrebbe comunque considerato inammissibile per carenza di legittimazione.
6. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché apparendo - evidente che ella ha proposto i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa al versamento della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale 6 ottobre 2015 Il componente estensore Il Presidente Sergio Beltranifetti Antonio Esposito DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 20 GEN. 2016 IL CANCELLIERE EMA DI IA NE