Sentenza 9 febbraio 1999
Massime • 1
In tema di sequestro probatorio, il principio del "ne bis in idem", ricavabile dalle linee generali dell'ordinamento processuale, comporta la impossibilità di una reiterazione di un provvedimento avente medesimo oggetto e fondato su identico contenuto, solo quando sia intervenuta pronuncia giurisdizionale non più soggetta ad impugnazione, la quale pronuncia abbia escluso la sussistenza delle condizioni per disporlo, e non anche nell'ipotesi di caducazione di un originario provvedimento ablativo per motivi puramente formali. (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso dell'indagato che, in considerazione del fatto che il precedente sequestro, operato dalla polizia giudiziaria sugli stessi beni, era stato annullato dal Riesame, aveva sostenuto essere non conforme a legge la successiva ordinanza del medesimo giudice che aveva rigettato sua istanza di riesame avverso un nuovo decreto di sequestro, incidente sullo stesso oggetto).
Commentario • 1
- 1. IL CLIENTE DEVE SEMPRE CONTROLLARE IL PROFESSIONISTA PER LE SCADENZE FISCALIVillani Maurizio · https://www.diritto.it/ · 15 giugno 2016
La Corte di Cassazione – Sesta Sezione Civile Tributaria -, con l'importante sentenza n. 11832 depositata in cancelleria il 09 giugno 2016, ha ribadito importanti principi sul necessario controllo che deve tenere il cliente sul professionista per quanto riguarda le scadenze fiscali. Rileva, in particolare, quanto affermato in via costante dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale “… in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5, richiede la consapevolezza del contribuente in ordine al comportamento sanzionato, condotta che non deve essere necessariamente dolosa, sanzionando la legge anche la mera …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/02/1999, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott Vincenzo G. Pandolfo Presidente del 1.10.98
1. Dott Alfonso Malinconico Consigliere SENTENZA
2. Dott Franco Marrone Consigliere N. 1656
3. Dott. Carlo Cognetti Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott Pasquale Perrone Consigliere N. 8569/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da LO EN RE, nato il [...] a [...] - Carerina Albanese e da NU TA, nata in data [...] Cosenza
avverso la sentenza del 6.11.97 della Corte di Appello di Catanzaro Letti il ricorso e la sentenza impugnata, Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Pasquale Perrone, Sentito il sostituto procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione, nella persona del dott. Vincenzo Galgano che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore, avv. Noschese che ha chiesto l'annullamento della sentenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Cosenza condannò LO EN RE e NU TA alla pena di anni due mesi e sei di reclusione per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, perché, quali soci della s. n. c. "Supermercato F.lli LO", dichiarata fallita il 21 novembre 1991,avevano tenuto le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione degli affari e avevano fatto apparire la vendita di un loro appartamento, comprensivo dei mobili, a NU CI.
La sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello. Gli imputati ricorrono in cassazione e deducono i vizi di motivazione in ordine:
A-Al reato di bancarotta documentale, che sarebbe stato ravvisato, nonostante l'esclusiva responsabilità del commercialista che non- aveva provveduto, per un breve periodo, a tenere in modo regolare la contabilità: la non diligenza per il mancato controllo dell'attività del tecnico non può essere confusa con il dolo specifico richiesto dalla norma.
B-Alla bancarotta fraudolenta per distrazione, sostenendo che, come dimostrato attraverso tre attendibili testi, di aver venduto l'appartamento, non per sottrarlo alla massa dei creditori, ma per ripianare debiti fatti dalla ditta. Non è logicamente corretto ritenere false e di comodo le tre testimonianze e disattenderle per mancanza di riscontri documentali, atteso che, già in primo grado, si tentò, inutilmente, di acquisire, ex art.507 c.p.p. la documentazione bancaria dalla quale sarebbe risultato anche un prestito di lire 10.000.000,portato da un assegno emesso da CI NU, nel 1989, a favore della società.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1-A norma degli artt.2214 e 2241 cod. civ., l'imprenditore che esercita un'attività commerciale è obbligato, personalmente, alla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili nella propria azienda. Egli può avvalersi dell'opera di un tecnico, sia esso un proprio dipendente o un libero professionista, ma resta sempre responsabile per l'attività da essi svolta nell'ambito dell'impresa. In caso di fallimento, quindi, risponde penalmente dell'attività e delle omissioni delle persone da lui incaricate che non hanno tenuto, in assoluto, o non hanno tenuto regolarmente i libri e le scritture contabili prescritte dalla legge.11 principio opera nel caso di inquadrabilità della con dotta sia in reati punibili, indifferentemente, per dolo o colpa-bancarotta semplice-sia in delitti punibili soltanto a titolo di dolo-bancarotta fraudolenta documentale-In tale ultima ipotesi, infatti, l'imprenditore e-nel caso di bancarotta impropria -gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori non vanno esenti da responsabilità per il fatto che le operazioni contabili siano state affidate ad un commercialista o ad un dipendente, dovendosi logicamente presumere, anche per il principio dei cui prodest, che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni suggerite ed i documenti messi a disposizione dai predetti soggetti che restano, quindi, sempre responsabili della tenuta di una regolare e veritiera contabilità. Trattasi invero, di una presunzione iuris tantum, che può essere vinta soltanto da una rigorosa prova contraria, incombente sui diretti destinatari della norma incriminatrice, la cui valutazione, positiva o negativa, riservata al giudice di merito, è insindacabile, in sede di legittimità, se sostenuta da logica ed esaustiva motivazione.
Ciò posto, si osserva che tale rigorosa prova contraria non è stata offerta dagli imputati. Infatti, le sentenze di primo e secondo grado, che si integrano vicendevolmente, hanno fatto corretta applicazione degli esposti principi, ancorandoli alle dichiarazioni del curatore e sostenendo che la documentazione, incompleta, era stata depositata a scaglioni, con notevole e pregiudizievole ritardo e con palleggiamento di responsabilità tra commercialista e gestori. La grave incompletezza del libro giornale e la parzialità delle scritture, ricadenti, sintomaticamente, in epoca immediatamente precedente la dichiarazione di fallimento e risultate utili ai falliti per la generata impossibilità di accertare la destinazione di 85 milioni, dovevano essere poste a carico-non come omissione, ma come azione strumentale alla bancarotta fraudolenta-dei gestori che, essendo in possesso del "registro dei corrispettivi manuali e delle minute", avevano l'obbligo di metterli a disposizione del tecnico, incaricato soltanto della "contabilità generale" .
2-Il secondo motivo si traduce-attraverso la valorizzazione di deposizioni, criticamente ritenute inattendibili dai giudici del merito-in una diversa rilettura degli atti e una più vantaggiosa rielaborazione del fatto, rispetto a quella elaborata dalle sentenze che hanno ancorato, con corretta e esaustiva motivazione, la bancarotta fraudolenta per distrazione alla vendita simulata del l'appartamento, risultante da plurimi elementi: Dall'epoca del contratto-1989-quando già insistevano sul supermercato ben sedici procedure esecutive. Dal rapporto di parentela esistente tra gli imputati e l'apparente acquirente, fratello della NU e cognato del LO. Dalle inusuali clausole dell'atto, rappresentative, per la vendita anche di quanto custodito nell'appartamento, della volontà di sottrarre all'esecuzione e al fallimento pure tutti i beni mobili. Dalla mancata presa di possesso, da parte dell'apparente acquirente, dell'appartamento, sintomaticamente lasciato nella disponibilità degli alienanti. Dall'omesso versamento di alcun corrispettivo. Dalla falsità della tesi difensiva, sostenuta dai parenti- NU CI, NU LU, NU SC i motivi dell'acquisto, che sarebbe stato convenuto a" ristoro" di pregressi prestiti. Dalla mancanza di prove documentali dei prestiti. Dall'intestazione del bene ad un solo dei pretesi creditori. Tali elementi non sono incrinati dagli accennati rilievi processuali, in quanto il diritto alla prova, che nel processo dispositivo non può essere ricondotto negli artt.507 e 603,terzo comma, cpp, non venne compiutamente esercitato ne' in primo grado, quando furono acquisiti tutti i documenti prodotti dalla parte, ne' in secondo grado, per la mancata richiesta formale della rinnovazione del dibattimento, espressamente rimessa all'eventuale, pura discrezionalità del giudice che ha ritenuto, invece, motivatamente, di poter decidere allo stato degli atti.
Consegue la condanna alle spese ex art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Rigetta i. ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, alla pubblica udienza, il 1 ottobre 1998. Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 1999