Sentenza 26 marzo 2009
Massime • 1
La recidiva può determinare l'aumento di pena se contestata, a nulla rilevando che non risulti dal certificato penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/03/2009, n. 16001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16001 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 26/03/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 309
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 034959/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SO IN N. IL 30/05/1977;
2) SO EL N. IL 08/02/1977;
3) OL TO N. IL 13/06/1957;
4) RI OL N. IL 25/04/1977;
5) IO IM N. IL 29/05/1977;
6) TI IG N. IL 01/08/1953;
7) TI IE N. IL 04/11/1977;
8) IO IZ N. IL 30/05/1977;
avverso SENTENZA del 20/05/2008 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giordano Umberto;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Montagna che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di TI LU limitatamente alla pena, il rigetto nel resto del ricorso di TI LU e il rigetto di tutti gli altri ricorsi;
uditi i difensori avv. Lotta, Rapisarda e Scarvaglieri. OSSERVA
Il procedimento pervenuto all'esame di questa Corte riguarda l'attività svolta sino al maggio 2002 da tre diverse associazioni, dedite al traffico di sostanze stupefacenti, esistenti secondo l'ipotesi accusatoria convalidata dai giudici del merito nel territorio di Adrano, ove avevano la base principale, ma con diramazioni in altre località della Sicilia e anche dell'Italia settentrionale: quella descritta nel capo A), che trattava eroina;
quella di cui al capo B), facente capo a IL AL (deceduto), che trattava cocaina e marijuana;
e quella di cui al capo C), facente capo a TI LU, che trattava cocaina.
In esito al giudizio di primo grado, svoltosi con rito abbreviato nei confronti di numerosi imputati alcuni dei quali hanno patteggiato in appello, con sentenza in data 9/6/06 il GUP del Tribunale di Catania ha ritenuto, per quanto concerne gli attuali otto ricorrenti:
OS RE, GI NI e MA RI responsabili della violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1 rubricata al capo A) ed inoltre tutti e tre di concorso nella violazione continuata del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6 rubricata al capo A1) e il GI anche di concorso nella violazione dell'art. 73, commi 1 e 6 rubricata al capo A2);
TI RO responsabile delle violazioni dell'art. 74, comma 1 rubricate al capo B) e al capo C) ed inoltre di concorso nelle violazioni dell'art. 73, commi 1 e 6 rubricate ai capi B1), B2) e C1); US ME, IO MI e TI LU responsabili della violazione dell'art. 74, comma 1 rubricata al capo C) ed inoltre tutti e tre di concorso nella violazione continuata dell'art. 73, commi 1 e 6 rubricata al capo C1) e il IO anche di concorso nella violazione dell'art. 73, commi 1 e 6 rubricata al capo C2) e il US anche di concorso nelle violazioni dell'art. 73, commi 1 e 6 rubricate ai capi C3) e C4);
BA EN responsabile di concorso nella violazione dell'art. 73, commi 1 e 6 rubricata al capo C4).
Ritenuta la continuazione tra i reati di cui ciascuno dei predetti è stato dichiarato colpevole, con la diminuente per la scelta del rito il GUP ha quindi condannato lo TI RO a 8 anni e 4 mesi di reclusione, il IO a 8 anni, il OS e lo
TI LU a 7 anni e 6 mesi, il US con la concessione delle attenuanti generiche a 5 anni e 6 mesi, il GI con la concessione delle attenuanti generiche a 5 anni, il MA con la concessione delle attenuanti generiche a 4 anni e 8 mesi, il BA infine, ritenuta l'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5 del citato D.P.R., alla pena di 10 mesi di reclusione e 2.000,00 Euro di multa condizionalmente sospesa.
Il giudice di primo grado ha posto a base delle pronunce di condanna, oltre alle risultanze delle indagini di polizia giudiziaria (che hanno portato a sequestri ed arresti in flagranza) e alle dichiarazioni di alcuni coimputati, il contenuto di intercettazioni telefoniche eseguite tra il marzo e il maggio 2002, respingendo le eccezioni di inutilizzabilità sollevate a quest'ultimo riguardo da quasi tutte le difese.
Proposto gravame dagli imputati, con sentenza in data 20/5/08 la Corte di appello di Catania ha integralmente confermato la decisione di primo grado nei confronti del BA, del US, del IO e dello TI LU;
ha solo escluso per OS, GI e MA l'aggravante (rectius ipotesi aggravata) di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1, mantenendo però ferme le pene a ciascuno inflitte;
ha escluso la suddetta aggravante anche per lo TI RO in relazione al capo B) e, riconosciuta in relazione a tale capo l'attenuante di cui all'art. 74, comma 6, ha rideterminato la pena per questo imputato in 8 anni di reclusione e 6.000,00 Euro di multa.
Contro la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione il comune difensore del BA, del OS, del GI e del IO (con unico atto), il comune difensore dello TI LU e dello TI RO (con unico atto integrato da memoria) e i difensori del US e del MA. Per tutti si rinnova - contestando la validità delle argomentazioni, richiamate dalla Corte di appello, con cui è stata respinta dal GUP - l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3 e, secondo la difesa degli TI, anche per violazione dell'art. 267 c.p.p. con riferimento ai decreti autorizzativi del GIP in quanto motivati, si sostiene illegittimamente, per relationem;
e per il US e per gli TI vengono eccepiti anche altri vizi formali (mancata attestazione del deposito in cancelleria e della data di emissione dei provvedimenti).
Per tutti, tranne il BA che è stato condannato solo per un fatto specifico, si deduce comunque l'inesistenza di elementi per ritenere integrati gli estremi dei reati associativi e si lamenta in subordine, tranne che per il MA, che non sia stata configurata l'ipotesi attenuata di cui all'art. 74, comma 6 (che peraltro allo TI RO, in relazione al capo B, è già stata riconosciuta).
Per lo TI LU, lo TI RO e il MA si sostiene anche l'inesistenza di elementi idonei a giustificare l'affermazione di responsabilità per i fatti specifici, e per i primi due si lamenta in subordine il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 5.
Sempre in via di subordine per il US vi è doglianza per non essere stata formalmente esclusa in relazione al capo C l'aggravante (rectius ipotesi aggravata) di cui all'art. 74, comma 1, come è invece stato fatto per OS, GI e MA quanto al capo per TI RO quanto al capo B.
Vi sono poi per tutti, tranne che per il US e il MA, doglianze che attengono al diniego delle attenuanti generiche e alla entità della pena, con riferimento anche all'aumento per la recidiva apportato a quella irrogata allo TI LU.
Per il MA infine si deduce assenza di motivazione in ordine alla mancata esclusione della misura di sicurezza.
Tutte le questioni attinenti alla utilizzabilità delle intercettazioni sono prive di fondamento. Al riguardo va anzitutto richiamato il principio enunciato dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr. le sentenze 21/6/00, Primavera e altri;
31/10/01, Policastro e altri;
26/11/03, Gatto) in tema di legittimità dell'adozione nei relativi provvedimenti di una motivazione per relationem, anche sotto il profilo della esistenza di eccezionali ragioni di urgenza ai sensi dell'art. 268 c.p.p., comma 3, purché riferita ad atti conoscibili dagli interessati e congrua. Di tale principio, e degli altri affermati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte, è stata fatta nella sentenza di primo grado (richiamata, nella parte in cui sono state analiticamente esaminate le varie eccezioni, dalla più sintetica motivazione della Corte di appello) corretta applicazione. Il GUP invero - dato atto, in conformità al principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza 29/11/05, Campennì, che non si poteva dare rilievo a un provvedimento di integrazione della motivazione dei relativi decreti esecutivi emesso dal P.M. solo dopo l'effettuazione delle operazioni captative presso la sala di ascolto del commissariato di p.s. di Adrano - ha ritenuto che tutti i decreti autorizzativi del GIP e i decreti esecutivi in questione (il primo, riguardante l'utenza del GI, datato 1/3/02 e i successivi emessi tra il 9/3/02 e il 29/4/02) si potessero comunque considerare congruamente motivati, quanto all'esistenza dei presupposti delle intercettazioni e quanto alla affermata inidoneità delle postazioni collocate nella sala di ascolto della lontana Procura della Repubblica di Catania e alla indifferibilità dei preventivabili interventi, tenendo conto di quanto esposto negli atti di polizia giudiziaria (note allegate alle richieste del P.M.) dai provvedimenti medesimi richiamati. Ciò perché da tali atti, come il giudice ha con puntuali riferimenti evidenziato, si poteva evincere l'esistenza di eccezionali ragioni di urgenza, per la natura dei reati oggetto di indagine e per la necessità di impedirne, se possibile, la consumazione attraverso operazioni da organizzare ed eseguire immediatamente, e l'assenza quindi di attitudine funzionale degli impianti della Procura rispetto al complesso delle attività investigative da espletare (sulla rilevanza, ai fini che qui interessano, della cd. inidoneità investigativa cfr. le sentenze di questa Sezione 14/11/05, Cerchi e altri, rv. 233.794 e 17/2/06, Vecchione e altro, rv. 233.794).
Per ciò che riguarda gli altri vizi formali dei provvedimenti relativi alle eseguite intercettazioni cui si accenna in alcuni motivi di ricorso, senza peraltro specificarne la concreta rilevanza, è sufficiente osservare che non comportano inutilizzabilità ne' nullità insanabile e che non risultano essere stati dedotti in precedenza.
I motivi di ricorso che attengono all'affermazione di responsabilità dei ricorrenti per gli addebiti associativi e per i fatti specifici sono inammissibili, poiché riguardano esclusivamente, e per lo più in termini generici, aspetti di fatto e il merito delle valutazioni, sorrette da adeguato apparato argomentativo immune da vizi di logicità, con cui la Corte di appello ha desunto dagli elementi acquisiti che, tra coloro che sono stati imputati di appartenenza a ciascuno dei tre gruppi, vi era - anche quando erano in posizioni contrattuali diverse (cfr. in proposito, tra le molte, le sentenze della 6, Sezione 7/4/03, Marrone, rv. 225.682; 16/12/03, Chicco ed altri, rv. 229.510; 3/7/07, Conigliaro, rv. 237.476; 28/9/07, Giuliano, rv. 237.292; 11/2/08, Oidih e altro, rv. 239.643) - uno stabile vincolo, anche se con qualche momento di fibrillazione, essendo in particolare emerso dalle intercettazioni il comune interesse e attivazione, con adeguata predisposizione di mezzi, per il mantenimento sempre efficiente dei canali di rifornimento e di immissione della droga nel mercato dei tossicodipendenti, per l'andamento delle trattative, per i sistemi di conservazione e nascondimento della sostanza e per l'elusione dei controlli delle forze dell'ordine; ed ha altresì ritenuto provato il fattivo intervento di ciascun imputato negli episodi che gli sono stati addebitati.
Nella sentenza impugnata si è evidenziato in particolare, a quest'ultimo riguardo: per il OS, il GI e il MA che attraverso le loro conversazioni, in cui si parla apertamente di quantità e qualità della droga e di approvvigionamenti, gli inquirenti sono potuti arrivare il 6/4/02 all'arresto in flagranza in Misterbianco del coimputato AS NI e al sequestro di 60 grammi di eroina trasportata dal Nord Italia, circostanza in cui il GI è riuscito a darsi alla fuga;
per lo TI RO la notevole mole di sue conversazioni intercettate con gli altri appartenenti ai gruppi di cui ai capi B e C, e anche con acquirenti della droga, e il fatto che i coimputati IL AL, AN NI e TR RC sono stati arrestati mentre trasportavano un chilogrammo di marijuana su una sua autovettura;
per lo TI LU (padre di RO), il US e il IO l'esistenza di un cospicuo numero di significative conversazioni intercettate, avvalorate dall'esito dei controlli di polizia che hanno condotto il 4/5/02 al sequestro di 25 grammi di cocaina in loro possesso, mentre il concorso del US e del BA nella cessione di due grammi di cocaina a tre giovani che sono stati identificati risulta, oltre che dalle intercettazioni, da quanto costoro hanno dichiarato. Corrette appaiono le valutazioni con cui il giudice di secondo grado ha ritenuto che per i reati associativi di cui ai capi A e C non potesse essere ravvisata l'ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6, trattandosi di gruppi con assetto organizzativo tutt'altro che limitato avendo canali di rifornimento in diverse zone del territorio nazionale, e ha ritenuto che i fatti specifici per cui sono stati condannati gli TI non si potessero in nessun caso qualificare come di lieve entità essendo comprensivi anche degli approvvigionamenti di stupefacente che, anche quando erano destinati al piccolo spaccio come quelli riguardanti l'associazione di cui al capo B, non potevano che essere di una certa consistenza.
Merita invece accoglimento il motivo di ricorso con cui per il US si è lamentato che il fatto di cui al capo C,
indifferentemente rubricato per tutti coloro cui è stato imputato come violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1 e 2, non sia stato anche formalmente ricondotto nell'ambito della previsione del solo comma 2 di tale norma (mera partecipazione); al che può senz'altro provvedere questa Corte, non comportando alcuna modifica sul piano sanzionatorio in quanto già i giudici del merito hanno di fatto ritenuto in modo inequivoco applicabile l'ipotesi meno grave facendo riferimento alla pena per essa stabilita nel comma 2. Il diniego delle attenuanti generiche e la misura delle pene sono stati congruamente giustificati con la gravità sostanziale dei fatti, considerati nel loro complesso, e con l'assenza di qualsivoglia segno di resipiscenza da parte degli imputati. Deve trovare accoglimento solo il motivo di gravame con cui per lo TI di LU si è lamentato che, nel determinare la pena, sia stato calcolato un aumento per la recidiva poiché la stessa, in effetti, non risulta essere mai stata contestata all'imputato e quindi, se anche risultava dal certificato penale, non se ne poteva tenere conto ai fini del trattamento sanzionatorio (cfr. al riguardo, tra le molte, Sez. 6, 27/2/96, Caccavallo, rv. 205.072 e Sez. 1, 8/2/01, Chiardola, rv. 219.823). La sentenza impugnata va pertanto in tale parte annullata senza rinvio, con eliminazione del suddetto aumento (che il GUP ha stabilito in 6 mesi di reclusione, ridotti a 4 mesi per la diminuente per la scelta del rito) e rideterminazione quindi della pena inflitta allo TI LU in 7 anni e 2 mesi di reclusione.
Il motivo di gravame con cui per il MA si lamenta che non sia stata esclusa una non meglio specificata misura di sicurezza è manifestamente privo di fondamento, essendo a detto imputato stati in realtà correttamente applicati il divieto di espatrio e il ritiro della patente, che sono pene accessorie previste dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 85. Consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., alla totale reiezione dei ricorsi del BA, del OS, del GI, del
IO, dello TI RO e del MA la condanna in solido degli stessi del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di TI LU limitatamente alla misura della pena, che ridetermina in anni sette e mesi due di reclusione. Qualifica il reato ascritto a US ME al capo C come violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 2. Rigetta nel resto i ricorsi di TI LU e US ME. Rigetta i restanti ricorsi e condanna in solido i ricorrenti BA EN, OS RE, GI NI, IO MI, TI RO e MA RI al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 26 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2009