Sentenza 14 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/03/2001, n. 3734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3734 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2001 |
Testo completo
/0 1 REPU0 3 7 3 4 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto magare to mpeuss SEZIONE SECONDA CIVILE spettati all'ingegnere fernance for all. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cart. 181. n° 143/491 - Presidente Dott. Rafaele CORONA R.G.N. 12116/98 - Cron. 77.90 Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Rep. 1247 - Rel. Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Ud. 07/06/00 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO ConsigliereDott. Matteo IACUBINO ha pronunciato la seguente Are Jules Thumm, est. SENTENZA sul ricorso proposto da: RE AU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE OSLAVIA, 30, presso lo studio DENTE, difeso dagli Richiesta copia studio IL SOLE 24 O RE GIAMPAOLO, avvocati RE GAETANO, dal Sig. 6000 per diritti L. giusta delega in atti;
14 MAR 2001 il IL CANCELLIERE
- ricorrente -
contro
REG PUGLIA;
CANCELLERIA intimato avverso la sentenza n. 151/98 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 16/03/98; 00663583 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1127 udienza del 07/06/00 dal Consigliere Dott. Rosario DE -1- JULIO;
udito il P.M Generale Dott l'accoglimento . in persona del Sostituto Procuratore . Raffaele CENICCOLA che ha concluso per del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 26/6/88 la Regione Puglia proponeva opposizione avversO il decreto ingiuntivo del Presidente del Tribunale di Lecce, emesso il 28/5/88 ad istanza di TA LA per i pagamento della somma di L. 32.987.118, oltre accessori, e conveniva in giudizio il TA davanti al Tribunale. Deduceva che il TA assieme ad altri due professionisti aveva eseguito lo studio particolareggiato dei progetti del Parco naturale attrezzato di Porto Selvaggio - Torre Uluzzi e che 1'istante con delibera del 27/4/87 aveva liquidato per tutto il lavoro svolto la somma di L. 766.682.276. Con precedente delibera del 18/12/96 la Regione, approvati i lavori di cui al progetto, ne affidato la direzione agli altri due aveva professionisti, BA e LE, per cui il TA aveva chiesto, in base all'art. 18 della legge professionale n. 143 del 1949, il maggior compenso spettante per incarico parziale, liquidato dal Presidente col decreto opposto. Detto maggior compenso però non competeva al TA, perché trattandosi di opere pubbliche, lo studio e progettazione era una fase distinta dalla direzione 3 dei lavori;
inoltre, il compenso senza maggiorazione era stato da lui chiesto quando già sapeva che non avrebbe avuto la successiva direzione dei lavori ed in ogni caso la pretesa era eccessiva. Chiedeva la revoca dell'opposto decreto ed il rigetto della domanda, perché infondata, con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio il TA contrastava la domanda, chiedendone il rigetto, perché infondata. Il Tribunale, con sentenza del 16/4 17/7/93, - revocava il decreto ingiuntivo, per mancanza della convenzione d'incarico e quindi della forma scritta ad substatiam, prevista per i contratti della P.A., e compensava le spese di lite fra le parti. Con citazione del 12/9/94 proponeva appello avversO detta sentenza il TA, chiedendo la riforma della stessa, perchè ingiusta, per i seguenti motivi: 1) le delibere prodotte dall'altra parte costituivano "inequivocabili titoli (forma scritta ad substantiam) del conferimento dell'incarico professionale i cui compensi sono determinati dalla tariffa professionale;
2) nel merito, il progetto elaborato dall'istante comprendeva a) lo studio particolareggiato dell'intera superficie (che rappresentava un lavoro urbanistico completo), b) il progetto generale e c) il progetto relativo al delle infrastrutture stralcio dei lavori (che rappresentavano I ° incarichi parziali, cui avrebbe fatto seguito lo sviluppo completo dell'opera); sussisteva quindi la parzialità dell'incarico, che giustificava la liquidazione della relativa indennità; 3) detta parzialità era stata ribadita con la delibera della Regione n. 10442 del 18/12/86, con cui si riconosceva la opportunità di affidare la direzione agli stessi progettisti per assicurare la uniformità di indirizzo;
nel prosieguo, invece, dell'istante, chec'era stata la esclusione giustificava l'indennizzo per incarico parziale a norma di legge;
4) egli aveva inviato la specifica quando ancora non conosceva che l'incarico sarebbe stato parziale;
la norma contenuta nell'art. 18 della legge professionale era stata riconosciuta costituzionalmente legittima era quindi valida ed applicabile. Si costituiva in giudizio il convenuto e chiedendone il rigetto econtrastava la domanda, Precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al collegio e la Corte d'appello di Lecce, con sentenza del 13/2 - 16/3/98 rigettava l'appello. Avverso detta sentenza ricorre per Cassazione TA LA con due motivi di gravame. La Regione Puglia non si è costituita nel presente giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE denunciaCol primo motivo il ricorrente violazione e falsa applicazione dell'art. 18 della legge n. 143/1949, dell'art. unico della legge n. 143/1958 e dell'art. 6 della legge n. 404/1977, in relazione dell'art. 360 c.p.c., per avere la sentenza impugnata disatteso la domanda del TA LA sull'erroneo presupposto che la inderogabilità, ai sensi della legge del 5.5.1976 n. 360 della tariffa professionale, è prevista soltanto in relazione ai minimi ed in relazione soltanto ai rapporti intercorrenti tra i privati ai sensi dell'art. 6 della legge n. 404/1977, mentre da altroper l'incarico conferito dallo Stato ente pubblico è previsto solo il limite massimo, ma (dis) testuale 4 posto non quello minimo in base al dell'art. 6, 2° comma, secondo cui il compenso 6 74 14 massimo spettante non può essere superiore a quello previsto ai sensi della tariffa professionale. Deduce il ricorrente che la maggiorazione del 25%, prestazioni professionalispettante per le effettivamente svolte, in caso di limitazione originaria ○ successiva - dell'incarico rispetto dell'opera, compete alla completa realizzazione anche nel caso in cui le prestazioni del professionista si riferiscano alla realizzazione di un'opera pubblica, non prevedendo tale norma. alcuna deroga rispetto agli incarichi professionali opere pubbliche e non essendo direlativi ad ostacolo a tale interpretazione l'art. 285 della legge comunale e provinciale di cui al R.D. n. 383/1934 che, nello stabilire che 1'incarico di compilare un progetto relativo ad un'opera pubblica non conferisce titolo al privato professionista per la direzione dei lavori e l'esecuzione dell'opera medesima, non esclude comunque l'interesse del medesimo alla continuazione ed all'espletamento dei lavori. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli epigrafati al primo motivo e dell'art. 2225 cod. civ., posto in relazione con gli stessi, con 7 riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettata dalle parti, con riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la sentenza impugnata erroneamente affermato che anche tutti gli altri motivi dell'appello, relativi all'applicabilità al caso tariffa professionale sono di specie della infondati per la esplicita esclusione della inderogabilità dei minimi tariffari nei rapporti con la P.A., di cui alla citata legge n. 404/77; e che quella disposizione della tariffa professionale non appare utilizzabile per la determinazione del corrispettivo ex art. 2225 cod. civ., essendo il compenso liquidato convenzionalmente più che adeguato in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo. Deduce il ricorrente che nella fattispecie non questione di determinazione del quantum del compenso professionale, nell'ambito dei minimi e dei massimi della tariffa, bensì della previsione di un quid ulteriore, in maggiorazione degli stessi, mediante l'aggiunta di una quota che li travalica in modo distinto ed autonomo, tale essendo il coefficiente di maggiorazione del 25%, 8 +1 " che rappresenta un quid ulteriore consistente nella utilità che viene in rilievo nei successivi stadi dell'attività professionale. I due motivi, per la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente;
essi sono infondati. È giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. sentt. n. 9155/1995, n. 5061/1992, n. 3167/1993) 404, il che l'art. 6 della legge 1 luglio 1977 n. quale, interpretando autenticamente l'articolo unico della legge 5 maggio 1976 n. 340, la quale ha fissato il principio dell'inderogabilità dei minimi delle tariffe professionali degli ingegneri e degli ne ha limitato l'applicazionearchitetti, esclusivamente Qi rapporti intercorrenti tra privati. Pertanto giustamente la corte di merito ha ritenuto che la inderogabilità, ai sensi della legge 5 maggio 1976, della tariffa professionale si applica solo aj rapporti intercorrenti fra i privati ai sensi dell'art. 6 legge 1 luglio 1977 n. 404, mentre per l'incarico di progettazione conferito dallo Stato о da altro ente pubblico è previsto soltanto il limite massimo, ma non quello minimo in base al testuale disposto del 2° comma di 9 detto art. 6, secondo il quale il compenso massimo spettante non può essere superiore a quello previsto ai sensi della tariffa professionale>>. Pertanto, stipulato il compenso per il lavoro. svolto, con la richiesta del professionista e l'accettazione della Regione o dell'ente pubblico, non si può più chiedere l'aumento del 25% per incarico parziale, sulla base della tariffa professionale, essendo la stessa derogabile nei rapporti con l'ente pubblico. E giustamente la sentenza impugnata ha motivato che il principio della inderogabilità dei minimi tariffari non appare utilizzabile per la determinazione del corrispettivo ex art. 2225 cod. civ., essendo il compenso liquidato convenzionalmente più che adeguato in relazione al risultato ottenuto ed al lavoro normalmente necessario per ottenerlo>>. La Giunta Regionale ha approvato le delibere di accettazione e liquidazione del compenso richiesto dal Collegio dei professionisti per la progettazione del parco naturale attrezzato di Porto Selvaggio Torre Uluzzi, compenso aumentato da L. 24 milioni a L. 96.883.197, per giungere poi alla liquidazione finale di L. 766.682.276 in 10 relazione al progressivo ampliamento dell'incarico e del lavoro svolto. Nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
for Corte rigetta il mioress, nullafor le spese. Così deciso in Roma il 7.6.2000.0 Horen deute Il Coungliere ext. Ne Julen Thoraris IL CANCELLIERE.C1 Paolo Talaric c LERIA.5101 DEPOSITATO IN CAN Roma IL CANCELLIEREELIJERE Z CORTE SUPREMA CASSAZIONE וי Si attesta la registrazione presso l'Agenzia 69000 delle Entrate di Roma 2 il 9.6.2011 310000 serie 4 al n. 31283 versate € 155,77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 1097 12514 4557 2,66 7067 600 155, FL 11 1 1