Sentenza 20 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/10/2003, n. 15693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15693 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2003 |
Testo completo
/03 AULA A 56 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro Composta dai magistrati: R.G.N. 11962/2001 Stefano Ciciretti - Presidente Paolino Dell'Anno - Consigliere 22 Cron. 31874 Michele De Luca 66 Rep. Luciano Vigolo Pasquale Picone relatore Ud. 11.6.2003 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da OL ZI, elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico, n. 35, presso l'avv. Domenico D'Amati, che, unitamente all'avv. Giovanni Villani, lo difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
-ricorrente- contro 3608 SIMPESFAIP SpA in persona del direttore generale Roberto Fortunato, elettivamente domiciliato in Roma, via Ripetta, 22, presso l'avv. Gerardo Vesci, che, unitamente all'avv. Agostino Pacchiana Parravicini, la difende con procura speciale apposta a margine del controricorso;
-resistente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Torino n. 3045 in data 26 aprile 2000 (R.G. 1999/98); sentiti, nella pubblica udienza dell'11.6.2003: il cons. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
l'avv Gaspare Salerno per delega dell'avv. Vesci;
il Pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Pietro b Abritti che ha concluso per il rigetto del ricorso. q Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Torino, ZI PO domandava nei confronti della SpA Simpesfaip, alle dipendenze della quale aveva lavorato con qualifica dirigenziale, accertarsi che il rapporto di lavoro si era estinto in data 15.11.1996 (per effetto della malattia che aveva spostato la scadenza originaria del 31.8.1996) e non in data 30.4.1996 come sosteneva la datrice di lavoro, con la condanna di questa al pagamento delle differenze per trattamento di fine rapporto, preavviso e ferie, rivendicate in ragione della maggiore durata del rapporto e per altre causali. La domanda è stata rigettata dal giudice di primo grado e la sentenza, in relazione al tema controverso nel giudizio di legittimità (al quale è estranea la condanna dell'appellata al pagamento di una differenza di £ 2.098.077 sulle tre mensilità erogate a titolo di preavviso), è stata confermata dal Tribunale della stessa sede, che ha giudicato infondato per questa parte l'appello del PO perché, mentre era in corso il periodo lavorato di preavviso, a seguito delle dimissioni rassegnate 2 dal lavoratore, le parti avevano concordato la risoluzione consensuale del rapporto alla data del 30.4.1996. La cassazione della sentenza è domandata da ZI PO con ricorso per tre motivi, ulteriormente precisati con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., al quale resiste con controricorso la SpA Simpesfaip. Motivi della decisione 1. Va esaminato innanzi tutto, per ragioni di pregiudizialità logica, il secondo motivo di ricorso, con quale si denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 1362 ss. c.c., nonché vizio della motivazione, perché il Tribunale ha ritenuto consensualmente risolto il rapporto alla data del 30 aprile 1996: a) senza considerare che la richiesta di "essere autorizzato a completare il mio periodo di 4/ preavviso in data 30 aprile 1996", fermo restando il riconoscimento dell'intero trattamento di preavviso concordato il 26 marzo 1996, interpretata alla luce degli accordi complessivi che contemplavano la scadenza del preavviso al 31 agosto 1996 ed il riconoscimento di un mese aggiuntivo di ferie, oltre che la corresponsione di una somma a titolo di incentivo all'esodo e dell'accettazione della società della proposta formulata nei termini indicati, esprimevano l'intento delle parti di lasciare ferma la data originaria di estinzione del rapporto al 31.8.1996, pattuendo soltanto l'esonero dalla prestazione lavorativa;
b) valutando i comportamenti successivi al 30 aprile 1996 come confermativi dell'intento di risoluzione anticipata, mentre in realtà la percezione delle spettanze di fine rapporto in tale data non era idonea a modificare le pattuizioni intervenute, né era consentito attribuire significati al ritardo di quasi due mesi nella comunicazione al datore di lavoro della malattia insorta il 3 maggio, atteso che la società non aveva fatto questione di tardività, limitandosi a restituire i certificati nell'assunto che il 3 rapporto fosse già cessato all'atto dell'insorgenza della malattia, mentre, al contrario, si doveva attribuire rilievo decisivo alla data della certificazione sanitaria;
c) affermando che nessun valore poteva attribuirsi alla dichiarazione della società in data 30 aprile 1996, recante l'attestazione che il lavoratore era residente nell'area torinese per motivi di lavoro a tempo definito e "di natura strettamente temporanea" 2. La Corte giudica il suesposto motivo privo di fondamento. Sebbene sia formalmente denunciata la violazione delle regole sull'ermeneutica negoziale dettate dagli art. 1362 ss. c.c., in realtà non si deduce che il Tribunale non abbia preso in considerazione i contenuti delle manifestazioni di volontà espresse dalle parti, né che abbia mancato di verificare il complesso degli accordi negoziali, ovvero il comportamento anche posteriore alla conclusione del contratto, mentre, in particolare, la pretesa violazione dell'art. 1364 c.c. resta un enunciato che non trova riscontro negli elementi di fatto riportati dallo stesso ricorrente.
2.1. Nella parte in cui sono denunciati vizi della motivazione, come risulta dalla formulazione delle censure, si persegue, inammissibilmente, il risultato di ottenere nel giudizio di legittimità una nuova valutazione del fatto. Non si denuncia, infatti, l'omessa considerazione di fatti decisivi ovvero l'insufficiente valutazione di alcuni di essi, ma si contesta direttamente il risultato interpretativo raggiunto dal giudice del merito contrapponendovi quello che, a parere del ricorrente, sarebbe stato più esatto.
2.2. Né, sotto il profilo del rispetto dei canoni logico-giuridici, la motivazione merita critiche. 4 La sentenza ha accertato che il PO rassegnò le dimissioni in data 25.3.1996; peraltro, più che di dimissioni, sub specie iuris si era in presenza di risoluzione consensuale, considerato che gli accordi tra le parti contemplavano fra l'altro: l'erogazione di £ 55.000.000 a titolo di incentivo all'esodo; l'estinzione del rapporto alla data del 31 agosto successivo, con prestazione dell'attività lavorativa per quattro mesi e il mese di luglio quale periodo aggiuntivo di ferie. Successivamente, venne stipulato un nuovo accordo, su iniziativa del dipendente che formulò la proposta "di essere autorizzato a completare il mio periodo di ✓ preavviso in data 30.4.1996" con il riconoscimento "dell'intero trattamento spettantemi per i mesi di preavviso come concordato"; alla data predetta il PO ricevette, senza formulare riserve, le spettanze retributive del mese, i ratei per ferie non godute, tre mensilità a titolo di preavviso, il t.f.r. e l'incentivo.
2.3. Sulla base di questi accertamenti, è logicamente plausibile il convincimento del giudice del merito secondo cui per "completamento del periodo di preavviso" si intendeva estinzione consensuale del rapporto, e non, come assume il ricorrente, mera rinuncia del datore di lavoro a pretendere ulteriori prestazioni lavorative, ferma restando la data di estinzione inizialmente prevista.
2.4. Sul piano della qualificazione giuridica della ricostruzione del fatto operata dal Tribunale, si deve ritenere necessariamente che l'obbligo assunto dalla società, di pagare ulteriori tre mensilità di retribuzione, non concretava pagamento di indennità di preavviso non lavorato, ma un'erogazione aggiuntiva concordata per la risoluzione consensuale del rapporto alla data del 30 aprile (cosicché sono inconferenti le considerazioni svolte in diritto dal ricorrente circa la cd. natura reale del preavviso, in presenza di una risoluzione consensuale), restando esclusa 5 la persistenza di altre obbligazioni, quali, in particolare, quella relativa alla considerazione del mese di luglio quale periodo aggiuntivo di ferie.
2.5. E' valutazione di fatto insindacabile, in quanto congruamente motivata, la conferma dell'intento negoziale, ricostruito nei termini di cui sopra, desunta dal Tribunale dal comportamento delle parti consistito nell'erogazione in data del 30 aprile 1996 di tutte le spettanze di fine rapporto dovute al dipendente.
2.6. Come lo è, del pari, il giudizio di irrilevanza, agli stessi fini, dell'attestazione, peraltro rilasciata dalla società nella stessa data del 30 aprile, circa la persistenza del rapporto di lavoro (che comunque, a quella data, era effettivamente in atto), in quanto destinata al servizio sanitario nazionale e rilasciata al solo fine di consentire al PO di fruire delle prestazioni del servizio stesso.
2.7. Nell'economia della decisione impugnata, pertanto, non assume rilievo decisivo la considerazione degli avvenimenti successivi al 30 aprile, e precisamente la certificazione della malattia insorta in data 3 maggio, il rilascio di altri successivi certificati, la trasmissione degli stessi alla società in data 22 giugno, la restituzione al PO motivata dalla cessazione del rapporto al 30 aprile.
3. L'affermata ininfluenza sulla decisione della parte di motivazione concernente lo stato di malattia e altre circostanze connesse (in quanto da ritenere svolta ad abundantiam), rende irrilevante la denuncia dei vizi di motivazione sul punto ed assorbe, di conseguenza, l'esame del terzo motivo del ricorso, con il quale, denunciando violazione degli art. 420, 115 e 116 c.c., 2697 c.c. e vizio della motivazione, si censura la sentenza per non aver accertato, ammettendo la prova testimoniale richiesta, che il giorno 2 maggio 1996 il PO aveva avvertito l'azienda dello stato di malattia.
4. Va ora esaminato il primo motivo del ricorso, con il quale è denunciata violazione degli art. 2120 e 2121 c.c., 112 e 132 c.p.c., nonché omessa e contraddittoria motivazione, per non essersi il Tribunale pronunciato, o comunque, per avere implicitamente rigettato, la domanda di pagamento della differenza di trattamento di fine rapporto derivante dall'inserimento nella base di calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché la domanda di pagamento della mensilità aggiuntiva a titolo di ferie.
4.1. Il motivo va respinto perché non sussiste la denunciata violazione dell'art. 112 c.p.c., né altro vizio, avendo il Tribunale correttamente ritenuto che dall'accertamento della risoluzione del rapporto alla data del 30 aprile 1996 derivasse l'infondatezza anche di queste domande.
4.2. Della mensilità aggiuntiva rivendicata a titolo di ferie si è già detto al n. 2.4.: il Tribunale ha ritenuto insindacabilmente che il nuovo accordo, sostituendo il precedente, anticipasse la data di estinzione del rapporto e modificasse le obbligazioni retributive pattuite originariamente, nel senso che sarebbero state corrisposte soltanto tre mensilità di retribuzione.
4.3. In ordine al computo dell'indennità di preavviso nel t.f.r., nel caso di specie è rimasto escluso, sulla base della ricostruzione del fatto operata dalla sentenza, proprio che spettasse l'indennità di preavviso (cfr. ancora quanto detto al n. 2.4.). Invero, sulla base degli accordi originari, il periodo di preavviso sarebbe stato lavorato, con diritto alla normale retribuzione. Con l'accordo successivo, l'estinzione consensuale del rapporto, accertata dal Tribunale, escludeva la corresponsione dell'indennità di preavviso. La società, quindi, si era obbligata a corrispondere tre mensilità di retribuzione nell'ambito di pattuizioni relative 7 all'incentivo all'esodo, negozialmente commisurate all'importo del preavviso, ma estranee, quanto alla natura giuridica, alla configurazione legale dell'istituto.
5. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, nella misura determinata in dispositivo.
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese, in € 12,00 degli onorari, in € 2000, del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del l'11 giugno 2003 Il Presidente Il Consigliere estensore 2 ПрилиTiconn These rolle IL/CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 20 OTT. 2003 oggi, E CANCELLIEREJanselle T R O 8