Sentenza 19 febbraio 2008
Massime • 1
Oggetto del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625 bis cod. proc. pen. possono essere soltanto le sentenze di condanna, mentre deve ritenersi preclusa dal divieto di applicazione analogica della disposizione l'estensione del gravame straordinario a decisioni emesse nei procedimenti incidentali. (Nella specie la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro una sentenza che aveva statuito in materia "de libertate").
Commentario • 1
- 1. Le impugnazioni straordinarie e la revisione nel processoMartina Liaci · https://www.diritto.it/ · 9 luglio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/02/2008, n. 11741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11741 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 19/02/2008
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 236
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 038050/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TE ON N. IL 09/11/1972;
avverso ALTRO sent. del 09/10/2007 SESTA SEZ. CORTE CASSAZIONE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA PIETRO. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 9.10.2007 la Sesta Sezione Penale di questa Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso proposto da TA ON avverso l'ordinanza in data 10.4.2007 del Tribunale del riesame di Catania, adito ex art. 309 c.p.p., che aveva confermato il provvedimento del 14.3.2007 con il quale il GIP di Catania aveva applicato nei confronti del TA la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 110 c.p.. In particolare con la predetta sentenza la
Sesta Sezione di questa Corte aveva rilevato che nelle more del giudizio l'ordinanza del 14.3.2007 era stata revocata per scadenza dei termini di talché non era configurabile un interesse alla impugnazione in funzione del conseguimento della pronuncia della Cassazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza ex art. 405 c.p.p., comma 1 bis.
Avverso tale sentenza l'indagato TA ON propone, per mezzo del difensore, ricorso straordinario da qualificarsi ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p. rilevando che, dopo la scarcerazione per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, il P.M. presso il Tribunale di Catania aveva avanzato allo stesso GIP nuova richiesta per l'applicazione della misura cautelare in carcere a carico dell'indagato, sostenendo l'erroneo computo della data di scadenza della misura cautelare;
ed il GIP aveva emesso nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del TA. Posto ciò rileva la difesa che, a seguito dei nuovi fatti sopravvenuti, il provvedimento di questa Corte del 9.10.2007 andava revocato atteso che il ricorso proposto dal TA era stato dichiarato inammissibile sotto il profilo della carenza di interesse per l'avvenuta scarcerazione.
Chiede quindi la revoca del provvedimento in parola e la fissazione di nuova udienza per la trattazione del ricorso avverso il provvedimento del Tribunale del riesame di Catania che aveva confermato l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del TA.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Osserva in proposito il Collegio che in tema di ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p., poiché la relativa richiesta è ammessa solo a favore del condannato e l'art. 625 bis c.p.p. ha natura di norma eccezionale, possono costituire oggetto dell'impugnazione straordinaria solo quei provvedimenti della Corte di Cassazione che rendono definitiva una sentenza di condanna e non anche le altre decisioni che intervengono in procedimenti incidentali. Sul punto le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 16103 del 27.3.2002, hanno evidenziato che "se si considera che l'art. 625 bis c.p.p. ammette il ricorso soltanto "a favore del condannato"
(comma 1) e limita la legittimazione all'impugnazione straordinaria al procuratore generale e al condannato (comma 2), risulta palese che il legislatore ha assunto come modello il contenuto della disciplina della revisione (cfr. artt. 629 e 632 c.p.p.), anch'essa certamente di carattere eccezionale (Cass., sez. 1^, 6 aprile 2000, rv. 216197;
Cass. sez. 1^, 21 settembre 1999, I., rv. 215244; Cass. sez. 2^, 2 dicembre 1998, L., rv. 212267). Ne segue che oggetto del ricorso straordinario possono essere soltanto le sentenze di condanna e che l'estensione a decisioni emesse all'interno di procedimenti incidentali trova insuperabile preclusione nel divieto dell'interpretazione analogica, come è stato, del resto, esattamente ritenuto nella pronuncia con cui è stato considerato inammissibile il ricorso per errore di fatto contro la decisione adottata nel procedimento di rimessione del processo a norma dell'art. 45 c.p.p. (Cass. sez. 1^, 7 febbraio 2002, P.)". Alla stregua di quanto sopra, versandosi nel caso di specie di procedimento incidentale de libertate, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile stante il rilievo ostativo del contenuto della norma predetta, avente carattere chiaramente eccezionale e come tale non suscettibile di applicazione analogica, che limita il ricorso al procedimento in parola alle sentenze definitive di condanna.
Tale declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2008