Sentenza 9 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/10/2003, n. 15104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15104 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE ёс 63443 AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B N. MATERIA REPUBBLICA ITALIANA TRIBUTAN 151 04/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPR MA etto SEZIONE TRI Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO R.G. N. 8197/99 Cron. 30635 Presidente - Consigliere Dott. Enrico PAPA Rep. Consigliere Dott. Enrico ALTIERI Ud. 19/12/02 Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER BIELLI Rel. Consigliere Dott. Stefano CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente N. 64443 SENTENZA sul ricorso proposto da: NI, in proprio, CORSO BUCCI 1 CA NO (avviso ex art. 135 d.a. c.p.c.), elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSTILIA 1/A, presso lo studio dell'avvocato ROMANO GIUSEPPE, difeso da sè medesimo;
ricorrente
contro
UFFICIO II DD CA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 - controricorrente 4737 -1- avversO la sentenza n. 59/98 della Commissione tributaria regionale di CA, depositata il 20/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/02 dal Consigliere Dott. Stefano BIELLI;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato NO NI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. き -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.- NT NO ricorreva alla Commissione tributaria di 1° grado di Campobasso avverso l'avviso con il quale l'Ufficio delle imposte dirette di Campobasso, ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR del 1983, aveva sinteticamente accertato, in rettifica (ai sensi dell'art. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600 dl 1973), un reddito complessivo superiore a quello dichiarato dal contribuente. 2.- La Commissione tributaria adita, con sentenza n. 1487/01/91, depositata il 4 marzo 1992, accoglieva il ricorso, 3.- Con sentenza n. 59/04/98, del 27 gennaio 1998, depositata il 20 marzo 1998, non notificata, la Commissione tributaria regionale del Molise, in parziale accoglimento dell'appello interposto dall'Ufficio tributario, determinava in £. 10 milioni il reddito imponibile del contribuente. 4.- Avverso tale sentenza, il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, diretto all'Ufficio finanziario periferico e notificato a tale Ufficio, sia, per esso, al Ministro delle 3 finanze, presso l'Avvocatura generale dello Stato in Roma, sia presso l' Avvocatura distrettuale dello Stato in Campobasso. 5.- Resistono con controricorso il Ministero delle finanze e l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Campobasso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Occorre preliminarmente rilevare, d'ufficio, 1'inammissibilità del ricorso per cassazione, perché proposto contro soggetto privo di legittimazione (l'Ufficio finanziario periferico). a 1.1.- Ai sensi dell'art. 366, primo comma, cod. proc. civ. (ricompreso nel richiamo generale di cui all'art. 62, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992), il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, (tra l'altro) l'indicazione delle parti. Gli artt. 10, 11, comma 2, 12, comma 4, 52, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 limitano ai giudizi tributarie la legittimazione davanti alle Commissioni degli Uffici periferici processuale delle finanze, mentre per ildell'Amministrazione giudizio davanti alla Corte di cassazione (secondo la 4 normativa vigente all'epoca del ricorso) è legittimato a stare in giudizio solo il Ministero delle finanze, in persona del Ministro. Ne consegue che il ricorso per cassazione va proposto indicando quale parte destinataria il Ministero delle finanze e non già l'Ufficio periferico soggettività esterna, al di fuori delle(privo di specifiche -ed eccezionali- previsioni di legge). L'indicazione, quale parte, di un soggetto od ente non legittimato a resistere equivale all'omessa indicazione della parte intimata e comporta il rilievo - anche d'ufficio dell'inammissibilità del ricorso (v., tra le molte pronunce, Cass., nn. 8714, 13730, 15927 del 2001; nn. 456, 522, 1099, 4101, 7150, 8878 del 2002). Deve soggiungersi che l'indicazione del a destinatario del ricorso va desunta esclusivamente dal ricorso medesimo, senza che possa farsi riferimento ad altri elementi ed in particolare Halle modalità della notificazione (logicamente, cronologicamente perciòmaterialmente distinta dal ricorso): irrilevante (nonostante qualche pronuncia in contrario di questa Corte: Cass., n. 11781 del 2001) che la notifica all'Ufficio sia effettuata presso l'Avvocatura allorché, con la generale dello Stato, tanto più l'intenzione di notificazione, venga ribadita instaurare il contraddittorio esclusivamente con l'Ufficio periferico (v. Cass., nn. 522, 1099, 4101 del 2002). In tali casi non ha effetti sananti neppure la costituzione in giudizio del Ministero, perché il vizio dell'impugnazione attiene all'esercizio dell'azione e non soltanto alla notificazione, con la conseguenza, da un lato, che si è in presenza non già di una causa di nullità, ai sensi dell'art. 164, primo comma, cod. proc. civ., ma di un inemendabile motivo originario di inammissibilità (salva l'eventuale tempestiva e corretta riproposizione del ricorso); dall'altro, che l'Avvocatura dello Stato non legittimata a partecipare al giudizio né in rappresentanza dell'Ufficio periferico (privo di legittimazione), né rappresentanza del Ministero delle finanze, non in destinatario dell'impugnazione e della notifica di questa (Cass., n. 15927 del 2001; nn. 217, 1099, 4101, 7150,8878 del 2002). 1.2.- Nella specie, il ricorso per cassazione stato proposto nei confronti dell'Ufficio delle imposte dirette di Campobasso, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed è stato notificato, a mezzo posta, al destinatario e, "per esso", al Ministro delle finanze, presso l'Avvocatura generale dello Stato in Roma (plico spedito il 20 aprile 1999 e ricevuto il 22 aprile 1999), nonché (a mani) all' Avvocatura distrettuale dello Stato in Campobasso (il 20 aprile 1999). Si è, poi, costituito in giudizio il Ministero delle finanze (unico vero legittimato passivo del ricorso per cassazione, ma non evocato in giudizio), chiedendo il rigetto del ricorso nel merito. In base ai sopra esposti principi, deve perciò dichiararsi, in ragione della fattispecie in esame, 1'inammissibilità del ricorso. 2.- La declaratoria di inammissibilità impedisce l'esame dei motivi proposti. 3.- Il rilievo d'ufficio dell'inammissibilità del ricorso costituisce giusto motivo per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
inammissibile il ricorso,La Corte dichiara compensa le spese. Cosi deciso il 19 dicembre 2002, nella camera di consiglio della sezione tributaria. Jahan Bralli, antenna Il consigliere estensore Il Presidente Стиве Ома CANCELLIERE dott. Lagi Riitano DEPOSITATO IN CANCELLERIA j pool, 9 017-7003 IL CANCEL ERE C1 dott. Luigi Riitano