Sentenza 1 aprile 2014
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo, il provvedimento del giudice riguardante le modalità di esercizio dell'amministrazione dell'azienda sottoposta a vincolo è impugnabile mediante appello ex art. 322-bis cod. proc. pen., atteso che l'ampia formula di questa disposizione ha riferimento a qualsiasi questione attinente la misura. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto impugnabile la revoca del provvedimento di autorizzazione del custode giudiziario a liquidare un compenso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/04/2014, n. 18061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18061 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. CARMENINI Secondo L. - Presidente - del 01/04/2014
Dott. CASUCCI Giuliano - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 729
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 52316/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN AN N. IL 24/08/1971;
avverso l'ordinanza n. 310/2013 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO, del 25/10/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;
sentite le conclusioni del PG Dott. BALDI Fulvio per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 25 ottobre 2013, il Tribunale di Palermo, sezione per il riesame, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di EL MA contro l'ordinanza del GIP del Tribunale in sede, con la quale era stata revocata precedente ordinanza che aveva autorizzato il custode giudiziario di azienda del ricorrente (distributore di carburante) a corrispondere a somma di Euro 63.889,23 nell'interesse di EL stesso, sottoposto ad indagini per il reato di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12- quinquies.
Il Tribunale ha rilevato che la questione esulava dalla proprie competenze, in quanto non riguardante il perdurare dei presupposti del sequestro preventivo ma vicende legate all'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'indagato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione dell'art. 322 - bis c.p.p., che, nella sua ampia dizione, ha ad oggetto tutti i provvedimenti che operano in materia di sequestro preventivo non soggetti a riesame ex art. 322.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Innanzi tutto va ribadito che rientrano nella competenza del g.i.p., in quanto "autorità giudiziaria" che ha disposto il sequestro, e non del P.M., la nomina del custode per l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e la determinazione delle modalità di esecuzione del medesimo (Cass. Sez. 2^, 6.5.2009 n. 23572; in senso conforme anche la successiva giurisprudenza - cfr. Cass. Sez. 2^ rv 257396; Cass. Sez. 5^, 22.6.2012 n. 25118) In senso difforme si sono pronunciate Cass. Sez. 2^, 21.2.2011 n. 6459 e;
Cass. Sez. 5^, 17.4.2009 n. 30596, le quali hanno affermato che in tema di sequestro preventivo - in virtù dell'art. 104 disp. att. c.p.p., che, quanto al sequestro preventivo, richiama le norme, in materia contenute nella disciplina dettata per il sequestro probatorio (art. 259 c.p.p.) ed in particolare l'art. 92 disp. att. c.p.p., - spetta al pubblico ministero richiedente l'esecuzione della misura cautelare, la quale implica necessariamente anche l'adozione di tutti quei provvedimenti funzionali a porre in essere e rendere operativo il vincolo cautelare, tra cui la nomina del custode giudiziario, nonché contestualmente, per esigenze di economia, il conferimento al custode dei compiti di gestione che, ordinariamente di mera conservazione, possono essere anche di amministrazione. Queste ultime sentenze non tengono tuttavia conto che la L. n. 94 del 2009, ha modificato l'art. 104 ed ha introdotto l'art. 104 - bis disp. att. c.p.p., norme che regolano l'esecuzione del sequestro preventivo e in forza delle quali la nomina dell'amministratore giudiziario (ove, come nel caso, il sequestro abbia ad oggetto un' azienda) è di competenza dell'"autorità giudiziaria". L'ultimo comma dell'art. 104 cit. stabilisce che, per l'esecuzione del sequestro preventivo, trova applicazione la disposizione dell'art. 92. Deve concludersi che, nel corso delle indagini preliminari, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento deve trasmettere il decreto di sequestro al pubblico ministero che ne ha fatto richiesta per l'esecuzione, in analogia con quanto avviene per l'ordinanza che dispone la custodia cautelare. L'esecuzione alla quale deve provvedere il pubblico ministero per il sequestro preventivo è quella regolata dal successivo art. 104 e cioè, per quello che nel caso in esame rileva, l'immissione dell'amministratore nel possesso dei beni aziendali organizzati per l'esercizio dell'impresa, amministratore evidentemente già nominato dal giudice per le indagini preliminari e al quale l'amministratore dovrà rivolgersi per tutte le questioni da risolvere nel corso dell'amministrazione.
Tanto premesso, si osserva che l'art. 322 bis c.p.p., attribuisce al tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento la competenza a decidere sull'appello proposto contro le "ordinanze in materia di sequestro preventivo...", formula analoga a quella adottata dal codice per disciplinare l'appello in materia di misure cautelari personali. Il provvedimento impugnato ha dichiarato inammissibile il gravame al rilievo che "esso non riguarda questioni legate alla perdurante sussistenza dei presupposti del sequestro preventivo ma si riferisce esclusivamente a vicende legate alla amministrazione dei beni sottoposti a sequestro, che esulano dalla competenza di questo Tribunale", senza tuttavia indicare quale sarebbe il giudice competente, e senza spiegare per quale ragione le vicende legate all'amministrazione del bene sequestrato (e quindi le ordinanze pronunciate dal giudice su questioni attinenti a tale amministrazione) sarebbero escluse dal novero delle ordinanze pronunciate "in materia di sequestro preventivo". L'ampia formula normativa include infatti qualsiasi questione attinente il disposto sequestro. Allorché il sequestro preventivo abbia ad oggetto un' azienda per la gestione della quale è necessario nominare un amministratore, costituiscono materia che riguarda il sequestro preventivo dell'azienda anche le questioni di amministrazione che richiedono l'intervento del giudice. Oggetto dell'appello non è l'attività dell'amministrazione, ma il provvedimento del giudice che ha dato disposizioni rilevanti in tale materia e quindi su aspetti rilevanti che riguardano il bene oggetto di sequestro preventivo. Del resto, la disciplina dell'appello in materia di misura cautelare reale è formulata in maniera analoga a quella dell'appello in materia cautelare personale. È pacifico che per quest'ultima l'intervento del giudice non è limitato alle questioni che riguardino soltanto il perdurare della sussistenza dei presupposti della misura cautelare personale ma anche a quelle riguardanti le diverse modalità di esecuzione della stessa (ex plurimis Cass. Sez. 5^, 21.2.2013 n. 20082 in materia di verifica dello stato di tossicodipendenza utile per stabilire la sussistenza dei presupposti per autorizzare l'imputato agli arresti domiciliari ad allontanarsi dalla propria abitazione per sottoporsi a terapia). Va quindi affermato il seguente principio di diritto: "in materia di sequestro preventivo di azienda il provvedimento del giudice riguardante le modalità di esercizio dell'amministrazione dell'azienda è appellabile a norma dell'art. 322 - bis c.p.p.". Si impone in conseguenza l'annullamento con rinvio al Tribunale di Palermo, per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2014