Cass. civ., sez. I, sentenza 13/02/2003, n. 2148
CASS
Sentenza 13 febbraio 2003

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L'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, con riferimento al processo penale, prevede il diritto della persona di ottenere entro un termine ragionevole la decisione sul fondamento dell'accusa che le viene rivolta, e quindi richiede il computo di quel termine a partire dal momento in cui il querelato o denunciato abbia avuto conoscenza dell'atto del processo che lo identifichi come accusato. Ne discende che - al fine del riscontro della inosservanza di detta norma e, correlativamente, del diritto ad equa riparazione contemplato per l'inosservanza medesima dall'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 - la fase anteriore al rinvio a giudizio è rilevante se e dalla data in cui vi sia stata accusa, nel senso specificato.

Con riguardo a ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'amministrazione, la nullità della notificazione, in quanto eseguita presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, resta sanata, con effetto "ex tunc" (e consequenziale esclusione del verificarsi di decadenza per il sopravvenuto decorso del termine d'impugnazione), dalla costituzione in giudizio dell'amministrazione medesima rappresentata dall'Avvocatura generale.

L'equa riparazione di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89 integra un credito a contenuto indennitario, non risarcitorio, prescinde da atti o contegni illeciti od illegittimi, deriva dall'oggettivo verificarsi d'inosservanza dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, con lesione del diritto della persona alla definizione della causa in un termine ragionevole, in dipendenza dell'inefficienza dell'organizzazione giudiziaria, e, dunque, abbraccia tutte le "violazioni di sistema", ivi incluse quelle riconducibili a scelte legislative che determinino o concorrano a determinare l'eccessivo protrarsi della lite. Fra le indicate "violazioni di sistema" non può essere compresa l'omessa emanazione di norme di legge per disciplinare l'esercizio del diritto di astensione dalle udienze degli avvocati, giacché la mancanza di dette norme non è causa o concausa, secondo i comuni parametri in tema di nesso eziologico, del rinvio dell'udienza per l'adesione dei difensori a manifestazioni di protesta, detto rinvio restando deferibile a libere scelte dei competenti ordini professionali e dei loro iscritti, nell'esercizio di diritti a rilevanza costituzionale che quella disciplina non potrebbe comunque compromettere, e, quindi, rimanendo imputabile a fattori esterni ed estranei all'organizzazione giudiziaria.

Commentario1

  • 1Il diritto all’equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processoAccesso limitato
    Walter Giacardi · https://www.altalex.com/ · 14 aprile 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 13/02/2003, n. 2148
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2148
Data del deposito : 13 febbraio 2003

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