Sentenza 13 febbraio 2003
Massime • 3
L'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, con riferimento al processo penale, prevede il diritto della persona di ottenere entro un termine ragionevole la decisione sul fondamento dell'accusa che le viene rivolta, e quindi richiede il computo di quel termine a partire dal momento in cui il querelato o denunciato abbia avuto conoscenza dell'atto del processo che lo identifichi come accusato. Ne discende che - al fine del riscontro della inosservanza di detta norma e, correlativamente, del diritto ad equa riparazione contemplato per l'inosservanza medesima dall'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 - la fase anteriore al rinvio a giudizio è rilevante se e dalla data in cui vi sia stata accusa, nel senso specificato.
Con riguardo a ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'amministrazione, la nullità della notificazione, in quanto eseguita presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, resta sanata, con effetto "ex tunc" (e consequenziale esclusione del verificarsi di decadenza per il sopravvenuto decorso del termine d'impugnazione), dalla costituzione in giudizio dell'amministrazione medesima rappresentata dall'Avvocatura generale.
L'equa riparazione di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89 integra un credito a contenuto indennitario, non risarcitorio, prescinde da atti o contegni illeciti od illegittimi, deriva dall'oggettivo verificarsi d'inosservanza dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, con lesione del diritto della persona alla definizione della causa in un termine ragionevole, in dipendenza dell'inefficienza dell'organizzazione giudiziaria, e, dunque, abbraccia tutte le "violazioni di sistema", ivi incluse quelle riconducibili a scelte legislative che determinino o concorrano a determinare l'eccessivo protrarsi della lite. Fra le indicate "violazioni di sistema" non può essere compresa l'omessa emanazione di norme di legge per disciplinare l'esercizio del diritto di astensione dalle udienze degli avvocati, giacché la mancanza di dette norme non è causa o concausa, secondo i comuni parametri in tema di nesso eziologico, del rinvio dell'udienza per l'adesione dei difensori a manifestazioni di protesta, detto rinvio restando deferibile a libere scelte dei competenti ordini professionali e dei loro iscritti, nell'esercizio di diritti a rilevanza costituzionale che quella disciplina non potrebbe comunque compromettere, e, quindi, rimanendo imputabile a fattori esterni ed estranei all'organizzazione giudiziaria.
Commentario • 1
- 1. Il diritto all’equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processoAccesso limitatoWalter Giacardi · https://www.altalex.com/ · 14 aprile 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/02/2003, n. 2148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2148 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - rel. Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NC LL, elettivamente domiciliato in Roma, viale Giulio Cesare n. 14, presso l'avv. Aldo Sipala, che, con l'avv. Aldo Schiavi, lo difende per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
Ministero della giustizia, in persona del Ministro, per legge difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma via dei Portoghesi n. 12;
- resistente - per la cassazione del decreto della Corte d'appello di Perugia n. 383 del 14-23 gennaio 2002, notificato il 21 marzo successivo;
sentiti:
il Cons. Dott. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Schiavi, per il ricorrente, e l'avv. Palatiello, per l'Amministrazione della giustizia;
il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NC LL, denunciando l'eccessiva durata di un procedimento penale a suo carico instauratosi a seguito di querela, con violazione dell'art. 6 paragrafo 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955 n. 848, ha chiesto un'equa riparazione, prima con istanza alla Corte di Strasburgo, a norma dell'art. 34 di detta Convenzione, e poi, con ricorso depositato il 12 ottobre 2001, alla Corte d'appello di Perugia, a norma degli artt. 2 e 6 della legge 24 marzo 2001 n. 89. La Corte di Perugia, con decreto del 23 gennaio 2002, condividendo le tesi del convenuto Ministero della giustizia, ha respinto la domanda, fra l'altro osservando:
- che il processo penale era iniziato il 21 gennaio 1994, con il decreto di citazione a giudizio mediante il quale era stata contestata al LL specifica imputazione, e si era concluso il 3 febbraio 2000, con sentenza d'estinzione del reato per remissione di querela;
- che vi erano stati ripetuti rinvii, per assenza di testi, per istanze delle parti connesse a trattative di componimento finalizzate alla remissione della querela, ed inoltre, per l'astensione dei difensori dalla partecipazione a numerose udienze, in adesione a manifestazioni di protesta indette a livello locale e nazionale;
- che la durata del processo, da computarsi in quattro anni ed un mese in relazione a detti rinvii, non era qualificabile come irragionevole;
- che il protrarsi della causa aveva favorito la sua definizione in modo conforme alle aspettative e richieste delle parti. Il LL, con atto notificato il 17 maggio 2002 al Ministero della giustizia presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, ha chiesto la cassazione di detto decreto, formulando quattro motivi d'impugnazione.
L'Amministrazione non ha presentato controricorso, ma ha partecipato alla discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si rileva che la costituzione all'odierna udienza del Ministero della giustizia, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, ha sanato, con effetto ex tunc (e conseguenziale esclusione del verificarsi di decadenza per il sopravvenuto decorso del termine d'impugnazione), la nullità della notificazione del ricorso, discendente, ai sensi dell'art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, dall'esecuzione presso l'Avvocatura
distrettuale, anziché presso detta Avvocatura generale (v. Cass. s.u. 6 febbraio 1998 n. 1275 e 6 maggio 1998 n. 4573, ed inoltre Cass. 3 marzo 1999 n. 1774 e 15 maggio 2001 n. 6659). Il primo motivo del ricorso è inerente all'individuazione dell'inizio del giudizio penale, al fine del calcolo della sua durata complessiva.
Denunciando la violazione dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, nonché l'omissione od inadeguatezza della motivazione, il LL addebita alla Corte d'appello di non aver tenuto conto degli otto mesi che avevano preceduto la citazione a giudizio, a partire dal giorno in cui si era spontaneamente presentato al Pubblico ministero per rendere interrogatorio.
Il motivo è infondato.
L'art. 6 paragrafo 1 della citata Convenzione, con riferimento al processo penale, prevede il diritto della persona di ottenere entro un termine ragionevole la decisione sul fondamento dell'accusa che le venga rivolta, e, quindi, come correttamente osserva il ricorrente, in linea con l'indirizzo della Corte di Strasburgo, richiede il computo di quel termine a partire dal momento in cui il querelato o denunciato abbia avuto conoscenza dell'atto del processo penale che lo identifichi come accusato.
Ne discende, al fine del riscontro dell'inosservanza di detta norma, e, correlativamente, del riconoscimento del diritto ad equa riparazione contemplato per l'inosservanza medesima dall'art. 2 della legge n. 89 del 2001, che è rilevante la fase anteriore al rinvio a giudizio se e dalla data in cui vi sia stata accusa, nel senso specificato.
Il principio non infirma il decreto impugnato, in quanto il LL non ha dedotto e dimostrato in sede di merito, e nemmeno ha precisato in questa fase, quale atto del procedimento penale, prima del rinvio a giudizio, abbia implicato formulazione ed esternazione di accusa, mentre si limita a richiamare la sua spontanea presentazione davanti al Procuratore della Repubblica, dopo notizia di stampa circa la querela contro di lui sporta, e cioè una circostanza in sè non decisiva, in difetto di allegazioni sul momento e l'atto con cui l'autorità inquirente abbia dato seguito alla querela, traducendola in accusa.
Il secondo motivo del ricorso, ancora denunciando la violazione dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001 ed il vizio della motivazione, investe il decreto impugnato nella parte in cui ha valutato come ragionevole la complessiva durata del processo. Si critica la Corte d'appello per non aver apprezzato il comportamento acceleratorio del LL, evidenziato da detta presentazione spontanea, e per aver indebitamente detratto i rinvii provocati dall'astensione dei difensori dalle udienze, non considerando la loro riconducibilità a disfunzioni della normativa processuale, consistenti nella mancata previsione di limiti per detta astensione (quali la fissazione di un congruo preavviso e di un tempo massimo della protesta).
Il motivo, non influente con riguardo alla prima deduzione, per quanto sopra osservato in ordine alla irrilevanza di vicende relative a momenti in cui non risulti ancora formulata l'accusa, è per il resto infondato.
L'equa riparazione integra un credito a contenuto indennitario, non risarcitorio, prescinde da atti o contegni illeciti od illegittimi, deriva dall'oggettivo verificarsi d'inosservanza dell'ari 6 paragrafo 1 della Convenzione, con lesione del diritto della persona alla definizione della causa in un termine ragionevole, in dipendenza dell'inefficienza dell'organizzazione giudiziaria, e, dunque, abbraccia tutte le "violazioni di sistema", ivi incluse quelle riconducibili a scelte legislative che determinino o concorrano a determinare l'eccessivo protrarsi della lite (v. Cass. 22 ottobre 2002 n. 14885).
Fra le indicate "violazioni di sistema" non può essere compresa l'omessa emanazione di norme di legge per disciplinare l'esercizio del diritto di astensione dalle udienze degli operatori forensi (norme auspicate dalla Corte costituzionale, come rammenta il ricorrente, con le sentenze del 31 marzo 1994 n. 114 e del 27 maggio 1996 n. 171). La mancanza di dette norme non è causa o concausa, secondo i comuni parametri in tema di nesso eziologico, del rinvio dell'udienza per l'adesione dei difensori a manifestazione di protesta;
il rinvio resta riferibile a libere scelte dei competenti ordini professionali e dei loro iscritti, nell'esercizio di diritti a rilevanza costituzionale che quella disciplina non potrebbe comunque compromettere, e, quindi, rimane imputabile a fattori esterni ed estranei all'organizzazione giudiziaria.
Con il terzo motivo del ricorso si censura la Corte di Perugia per aver erroneamente attribuito rilevanza al risultato raggiunto dai numerosi rinvii richiesti dalle parti (remissione della querela), trascurando l'obbligatorietà dell'azione penale (operante anche per i reati perseguibili a querela, una volta che la medesima sia stata sporta), e la non equiparabilità della remissione della querela ad un componimento della controversia (tanto che, nella specie, era stata instaurata autonoma controversia civile).
Il motivo non è scrutinabile, dato che investe considerazioni svolte dalla Corte d'appello in via aggiuntiva e rafforzativa, rispetto all'autonoma e prioritaria ratio decidendi, secondo cui la durata complessiva del processo penale, "al netto" dei rinvii non ascrivibili allo Stato, non superava il termine ragionevole. Con il quarto motivo del ricorso si sostiene che nella motivazione del decreto impugnato è presente un'insanabile contraddizione, dato che si reputa ragionevole la durata del processo, protrattosi quantomeno per quattro anni, dopo l'esplicito richiamo della giurisprudenza della Corte di Strasburgo sull'individuazione in tre anni della normale durata del processo di primo grado. Anche tale motivo è infondato, non considerando il ricorrente che l'indicata affermazione della Corte di Perugia non esprime dissenso dall'indirizzo della Corte europea, ma adegua al caso concreto un criterio di tipo generale e medio, apprezzando le peculiarità della vicenda, e, dunque, si coordina logicamente con l'adesione a quell'indirizzo.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
La natura e la sostanziale novità di alcune delle questioni dibattute rendono equa la compensazione delle spese di questa fase processuale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 gennaio 2003. Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2003