Sentenza 3 luglio 2017
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione, avverso una sentenza di annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione, che tende soltanto al mutamento della qualificazione giuridica del fatto e al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e non ad un proscioglimento nel merito con una formula più ampia, perché l'interesse alla proposizione della impugnazione non consiste nella mera aspirazione all'esattezza tecnico-giuridica del provvedimento, dovendo essere rivolto a conseguire un concreto vantaggio.
Commentario • 1
- 1. Interesse ad impugnare e giudizio di subvalenza delle circostanze aggravantiRoberto Santoro · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/07/2017, n. 39215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39215 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2017 |
Testo completo
39215-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 03/07/2017 ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI - Presidente- Sent. n. sez. 698/2017 MARCO VANNUCCI GIACOMO ROCCHI REGISTRO GENERALE N.32959/2016 STEFANO APRILE Rel. Consigliere - ANTONIO CAIRO Motivazione Semplificata ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RR UL CE nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 19/02/2016 della CORTE ASSISE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIO BALSAMO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Udito il difensore L'avv. D'ALICANDRO MIRCO che si riporta al ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'assise d'appello di L'Aquila ha confermato la sentenza di proscioglimento per prescrizione pronunciata all'esito del giudizio abbreviato in data 7 novembre 2016 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pescara nei confronti di GI RE OR in relazione al delitto di omicidio aggravato del coniuge ER GA commesso nel marzo 1990, escludendo le circostanze attenuanti generiche concesse in primo grado.
1.1. Con concorde valutazione, entrambi i giudici di merito hanno affermato che l'affermazione della responsabilità dell'imputato per l'omicidio del coniuge è stata possibile unicamente grazie alla confessione dell'imputato, il quale a distanza di oltre ventidue anni dal fatto, raggiunto da indizi di responsabilità SUD derivanti dalla propalazione della informale confessione raccolta da don PE fr e comunicato, do prest'ultimo as да Femminella a GI SE che ha poi riferito l'informazione alla polizia - giudiziaria -, ha confessato nel proprio interrogatorio del 6 dicembre 2012 di avere dapprima colpito al volto il coniuge con un pugno e di averla poi strangolato,, occultandone il cadavere in una località non potuta individuare, essendo state giudicate inattendibili le successive dichiarazioni rese dall'imputato il 12 dicembre 2012 volte a ridimensionare i fatti alla stregua dell'omicidio preterintenzionale.
1.2. A seguito del proscioglimento per prescrizione pronunciato dal Giudice dell'udienza preliminare all'esito del giudizio abbreviato, con esclusione della di you circostanza aggravantej cui all'articolo 577, comma primo, n. 4, cod. pen., e della concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla circostanza aggravante di cui all'articolo 577, comma secondo, cod. pen., proponevano appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara e il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di L'Aquila e le parti civili MA PI GA e UC GA. Il Procuratore della Repubblica di Pescara contestava l'avvenuta esclusione della circostanza aggravante dei futili motivi, in forza della quale il delitto non poteva essere ritenuto prescritto essendo prevista la pena dell'ergastolo, nonché il giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con quella relativa alla rapporto di coniugio. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di L'Aquila contestava, oltre a quanto già censurato dall'ufficio requirente di primo grado, anche la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Le parti civili MA PI GA e UC GA proponevano censure coincidenti a quelle proposte dai rappresentanti della Pubblica Accusa. La difesa dell'imputato depositava nel giudizio di appello una memoria con la quale contestava la qualificazione giuridica, ritenendo il delitto di omicidio preterintenzionale. Come si è detto, la Corte d'assise d'appello ha confermato il proscioglimento, escludendo le circostanze attenuanti generiche.
2. Ricorre GI RE OR, a mezzo del difensore avv. Mirco D'Alicandro, che, con atto depositato il 23 giugno 2016, denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche. Con motivi aggiunti depositati il 24 giugno 2016, il difensore dell'imputato denuncia altresì la violazione di legge, in riferimento agli articoli 593, 595 e 584 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione con riguardo al mancato esame delle questioni attinenti la qualificazione giuridica proposte con la memoria depositata nel giudizio di appello in data 26 gennaio 2016 e, in ogni caso, alla qualificazione giuridica del fatto.
3. Osserva il Collegio che il ricorso appare inammissibile per mancanza di interesse.
3.1. Va, innanzitutto, premesso che il giudice di secondo grado ha congruamente la prospettazione difensiva concernente la esaminato qualificazione giuridica del fatto alla stregua dell'omicidio preterintenzionale, alla quale prospettazione - anche in ragione della memoria difensiva correttamente valutata come tale e non come appello incidentale improponibile in ragione della decisione di primo grado e degli appelli principali, ma anche per la tardività del deposito ha dedicato alcuni passaggi (pagina 4), facendo comunque richiamo alle argomentazioni in proposito esposte dal giudice di primo grado (pagine 8 e 9 della sentenza di primo grado).
3.2. Ciò premesso, il ricorso, che lamenta l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche e la diversa qualificazione del fatto, è inammissibile per carenza di interesse, poiché la condotta contestata a OR, qualificata come omicidio doloso, è stata giudicata estinta per prescrizione, tanto che l'eventuale errore in cui fosse incorso il giudice di secondo grado nell'escludere le indicate circostanze e nel qualificare il fatto resta privo di effetti. 2 + 3.3. A sostegno dell'interesse all'annullamento della sentenza il ricorrente sottolinea (pag. 7 del ricorso principale) che l'erronea decisione del giudice di appello lo ha privato della possibilità di accedere al giudizio di bilanciamento con la circostanza aggravante di cui all'art. 577, comma secondo, cod. pen., e che l'omesso esame della memoria difensiva lo ha privato della possibilità di ottenere una più favorevole qualificazione giuridica del fatto. L'argomentazione è fallace. L'interesse a impugnare, richiamato dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente;
sussiste, cioè, un interesse concreto solo ove dalla denunciata violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez. U, Sentenza n. 42 del 13/12/1995, P.M. in proc. Timpani, Rv. 203093). Con riguardo a una ipotesi di errore di ben altra rilevanza, trattandosi della pronuncia di condanna per un reato meno grave di quello sussistente, la giurisprudenza di legittimità ha escluso l'interesse all'impugnazione, precisando che «è inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna per un reato proposto dall'imputato per dedurre che il fatto contestato ed accertato integra gli estremi di diverso reato, per il quale sia prevista una pena edittale più grave» (Sez. 2, Sentenza n. 12993 del 19/02/2013, Marra, Rv. 255544; con riguardo all'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in relazione all'applicazione di una pena meno grave di quella prevista, si veda Sez. 1, Sentenza n. 27051 del 09/05/2017, Circello, non massimata). In altre parole, l'interesse a impugnare non è costituito dalla mera aspirazione della parte all'esattezza tecnico-giuridica del provvedimento, ma dall'interesse a conseguire - dalla riforma o dall'annullamento del provvedimento impugnato un concreto vantaggio. Nel caso di specie il ricorrente non trarrebbe vantaggio alcuno dalla diversa qualificazione giuridica del fatto e dal giudizio di bilanciamento delle circostanze, 3 द poiché lo stesso è stato prosciolto per prescrizione fin dal primo grado di giudizio e le doglianze non sono rivolte a ottenere un proscioglimento nel merito con una formula più ampia.
3.4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000 alla Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Stefano Aprile Antonella Patrizia Mazzei Sr mazze DEPOSITATA IN CANCELLERIA 18 AGO 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 4