Sentenza 25 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2003, n. 11529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11529 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUE EM1 1529/03 Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 24566/00 Dott. NO BATTIMIELLO Consigliere Cron. 25404 Dott. Antonio LAMORGESE Rel. Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud.23/01/03 Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere - ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ON NO, domiciliato in ROMA VIA elettivamente AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato NO NAPPI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
2003 w controricorrente 498 -1- avversO la sentenza n. 200/00 del Tribunale di SPOLETO, depositata il 19/09/00 - R.G. N. 99/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/03 dal Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo NO PO proponeva appello avverso la sentenza con la quale il Pretore del lavoro di Spoleto aveva rigettato la domanda proposta per ottenere dall'INPS il beneficio della rivalutazione contributiva previsto dall'art. 13, comma 8, della legge n. 257/92, per il periodo ultradecennale specificato in ricorso, in cui era stato alle dipendenze delle Acciaierie Speciali Terni, reparto laminatoio a caldo, come addetto a lavorazioni comportanti l'esposizione al rischio amianto. Il Tribunale di Spoleto, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva la impugnazione. Osservava, per quanto qui ancora rileva, che l'esposizione all'amianto durante l'attività lavorativa, presupposto di legge dell'invocato beneficio previdenziale, è nella previsione della norma collegata al dato temporale, dovendo essere protratta per oltre dieci anni, e che la circostanza relativa alla esposizione alle fibre di amianto era dimostrata attraverso le risultanze processuali, essendo emersa una elevata e diffusa presenza di fibre di amianto in tutto l'ambiente di lavoro ed essendo accertato che il lavoratore era addetto al carroponte in una lavorazione comportante l'effettivo rischio di inalazione di polveri di amianto. L'INPS ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, formulando un solo motivo. Il lavoratore ha resistito con controricorso ed ha poi depositato memoria. Motivi della decisione Con l'unico motivo l'istituto soccombente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.13, ottavo comma, legge 257/92, come modificato dall'art. 1, primo comma, d.l. 5 giugno 1993 n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993 n. 271, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.. Deduce Inps c. PO 3 l'errore in cui è incorsa la sentenza impugnata nell'affermare la sussistenza del rischio amianto, indipendentemente dall'accertamento della misura di concentrazione delle fibre, di cui era stata rilevata la presenza soltanto nell'ambiente di lavoro e senza verificare se si trattasse di rischio individuale. Il motivo è fondato. La Corte ha già chiarito in numerose decisioni - a partire dalla sentenza 3 aprile 2001 n.4913, seguita da Cass. 28 giugno 2001 n.8859, 6 aprile 2002 n.4950, 15 maggio 2002 n.7084, 11 luglio 2002 n.10114, 12 luglio 2002 n.10185, 25 luglio 2002 n.10979, nelle quali si è ulteriormente approfondita l'intera problematica - che l'attribuzione della maggiorazione dell'anzianità contributiva, prevista dall'art.13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n.257 ( nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, del d.
1.5 giugno 1993 n.169 e dalla relativa legge di conversione 4 agosto 1993 n.271) presuppone l'assegnazione ultradecennale del lavoratore a mansioni comportanti un effettivo e personale rischio morbigeno a causa della presenza, nei luoghi di lavoro, di una concentrazione di fibre che, per essere superiore, in intensità, ai valori limite indicati nella legislazione prevenzionale di cui al d.lgs. 15 agosto 1991 n.277 e successive modifiche, rende concreto (e non solo teorico o presunto) il rischio del possibile manifestarsi delle patologie, quali esse siano, che l'amianto è capace di produrre, anche a distanza di anni, nell'organismo dell'uomo. A tali conclusioni la Corte è pervenuta con considerazioni che possono così sintetizzarsi: - è la stessa legge n.257/92 a dare fondamento normativo alla esigenza di una esposizione superiore, per intensità, a una determinata "soglia", stabilendo con specifica disposizione ( art.3, poi sostituito dall'art.16 della legge 24 aprile 1998 Inps c. PO 4 -n.128) che richiama, e in parte modifica, i valori indicati nel d.lvo n.277/91 - il limite di concentrazione al disotto del quale le fibre di amianto devono considerarsi "respirabili" (tanto da non obbligare all'adozione di misure protettive specifiche) e mostrando, così, di ritenere insufficiente, agli effetti dell'attribuzione di un beneficio di carattere sicuramente eccezionale, qual è quello previsto nel successivo art.13, comma 8 (concretandosi lo stesso nella possibilità di un pensionamento largamente anticipato), la presenza, nell'ambiente di lavoro, di una quantità di polveri della sostanza nociva tale da non superare il limite anzidetto e da non rappresentare, per tale ragione, un concreto pericolo per la salute;
- se si ha riguardo alle altre misure di sostegno apprestate per i lavoratori nelle varie disposizioni dello stesso art. 13, appare più che giustificata, per coloro che siano stati semplicemente esposti all'azione dell'amianto, la necessità di una doppia “soglia" (riguardante cioè sia la durata che la intensità della esposizione) di accesso al beneficio previdenziale, tenuto conto della diversità del rischio che, nel caso considerato dal comma 8, è solo eventuale, mentre è certo e ormai verificato nel caso (della malattia professionale) previsto dal comma 7, mentre è ancora eventuale ma con probabilità massima di manifestazione nel caso (dei lavoratori delle miniere o delle cave di amianto) descritto nel comma 6; -la Corte costituzionale, nella sentenza n.5 del 2000, ha ritenuto non - sollevata da alcuni fondata la questione di costituzionalità dell'art. 13, comma 8 giudici remittenti (anche) sotto il profilo che la mancata determinazione del fattore rischio, cioè della misura di esposizione rilevante, avrebbe portato, in violazione dell'art. 3 Cost., a trattare in maniera uniforme situazioni di concreto pericolo e non proprio in base ad una interpretazione della norma che ne esclude l'intento di introdurre una indiscriminata rilevanza di qualsiasi tipo di esposizione, anche Inps c. PO 5 minima, purchè protrattasi per oltre dieci anni, e ne presuppone, viceversa, il riferimento a una specifica soglia di rilevanza del rischio (quella appunto indicata dal decreto legislativo n.277/91 e successive modifiche), in quanto tale da connotare le lavorazioni di effettive potenzialità morbigene. - il giudice delle leggi, nuovamente esaminando la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, sollevata, in riferimento all'art.3 Costituzione, sotto il profilo della ritenuta impossibilità di estendere il beneficio previdenziale ai lavoratori dipendenti delle Ferrovie dello Stato, per il periodo antecedente al 1° gennaio 1996 (data di passaggio all'INAIL della gestione assicurativa per i ferrovieri), ne ha dichiarato la non fondatezza con sentenza del 22 aprile 2002 n. 127, rinvenendo lo scopo della legge in quello di tutelare, in linea generale, tutti i lavoratori esposti all'amianto (così da ricomprendere tra i suoi destinatari il personale ferroviario anche per il periodo di iscrizione a gestione previdenziale diversa dall'INPS e di non assicurazione all'INAIL), ma riaffermando, al tempo stesso, la necessità di subordinare l'applicazione della tutela alla presenza di tutti i presupposti fissati dalla ricordata disposizione, tra i quali la Corte segnatamente menziona il rischio morbigeno così come delineato nella propria sentenza n.5 del 2000, il concreto rischio cioè per il lavoratore “esposto” di contrarre malattie generate dall'amianto per la obiettiva pericolosità dell'attività lavorativa svolta. Quanto ai criteri da seguire per l'accertamento della sussistenza di una esposizione a rischio rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 8, sempre nelle menzionate decisioni questa Corte ha affermato: che il giudice del merito deve aver riguardo alla singola collocazione lavorativa e verificare se l'interessato abbia o meno dimostrato la sua soggezione all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti Inps c. PO dall'esposizione all'amianto e la ultradecennalità di una esposizione alla sostanza nociva superiore alla "soglia" prescritta dalla legge, secondo quanto innanzi già evidenziato;
- che a una verifica siffatta non è di ostacolo il mancato rilascio (ovvero il contenuto) delle dichiarazioni che, in punto di durata e di intensità di esposizione, l'INAIL e il datore di lavoro sono chiamati a rendere nel corso della procedura amministrativa stabilita in sede congiunta da INPS, INAIL, Ministero del lavoro e parti sociali ed esplicitata in una circolare INPS (la n.304 del 13.12.1995). L'assolvimento delle menzionate incombenze, infatti, si inserisce - ed esaurisce i nell'ambito della riferita procedura, conseguente alla richiesta del suoi effetti beneficio da parte del lavoratore interessato, senza acquisire per ciò stesso valenza di autonomo provvedimento lesivo di posizioni sostanziali del richiedente, né assumere carattere vincolante in ordine ai fatti attestati, che possono pur sempre formare oggetto di contestazione o di diverso accertamento in un eventuale successivo giudizio (vedi Cass. 25 febbraio 2002 n.2677, in motivazione). Alla stregua di questi principi, la sentenza impugnata deve ritenersi affetta dalle denunciate violazioni di legge e dal censurato vizio di motivazione, in quanto si limita ad indicare il periodo complessivo di esposizione e le mansioni alle quali era stato adibito il lavoratore, senza, tuttavia, dar conto di aver verificato se la riscontrata esposizione aveva (o no) superato, per il tempo prescritto, il livello minimo richiesto dal ripetuto art. 13, comma 8, quale indefettibile presupposto per l'attribuzione dell'invocato beneficio. In accoglimento del ricorso si deve, dunque, disporre la cassazione della sentenza del Tribunale di Spoleto e la causa va rinviata, per nuovo esame e per gli indispensabili accertamenti di fatto, ad altro giudice, designato nella Corte Inps c. PO 7 d'appello di Perugia, che provvederà anche alla disciplina delle spese del giudizio di cassazione. 13889 N 84-8-11 355 O L T ISNES IV O R O VSSV V S INDO O ONLI N IG 'OTTO IⱭ VISONI VⱭ
P. q. m.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Perugia. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente Autour La yer Линні. Ravagmani Ивша Виши IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 2.5 LUG 2003 IL CANCELLIERE Villena Bu n Inps c. PO 8