Sentenza 6 aprile 2002
Massime • 1
Il disposto dell'art. 13, ottavo comma, della legge n. 257 del 1992 va interpretato nel senso che anche per i lavoratori che siano stati esposti al rischio dell'amianto per un periodo ultradecennale sia rivalutabile (per il coefficiente 1,5) il solo periodo di lavoro di effettiva e provata esposizione al rischio e non già l'intero periodo coperto da assicurazione obbligatoria contro l'amianto (cioè, in pratica, l'intero periodo di assicurazione all'INAIL, nel quale è ricompreso, fra i tanti, anche il rischio dell'amianto), atteso che, da un lato, l'estensione del beneficio a tutto il periodo assicurativo comporterebbe una ingiustificata discriminazione nei confronti dei lavoratori delle cave e delle miniere di amianto e di quelli colpiti da malattie causate dallo stesso materiale e che, dall'altro, l'"intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'amianto" deve essere inteso - alla luce delle finalità proprie della legge n. 257 del 1992 evidenziate anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 2000 - come periodo caratterizzato dal rischio di contrarre malattie, qual è soltanto il periodo in cui vi sia stata esposizione qualificata al rischio di asbestosi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/2002, n. 4950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4950 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2002 |
Testo completo
Aula A 04 95 0 /02 M REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.N.3478/00 лагер Dott. Erminio Ravagnani - Presidente -Cron. " Bruno Battimiello Rel. Consigliere -Rep. "1 Antonio Lamorgese " -Ud.10.12.2001 " Florindo Minichiello "1 -Oggetto: "1 GI D'NO " - Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AM IC, elett.te dom.to in Pistoia via De' Baglioni n. 1 presso l'avv. Carlo Scartabelli che lo difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso ricorrente
contro
- INPS, in perso- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE na del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e dife- So, per procura speciale in calce al controricorso, dagli 4850 avv.ti Carlo De Angelis e Michele Di Lullo con i quali è 1 ་ elett.te dom.to in Roma alla via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Pistoia n° 361/99 in data 12 ottobre/13 novembre 1999 (R.G.L. 32/99). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 dicembre 2001 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Carlo De Angelis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 5 febbraio 1998, IC IA 孽 convenne in giudizio l'INPS dinanzi al Pretore del lavoro di Pistoia, esponendo che l'Istituto aveva rigettato la sua do- presentata ai sensi della manda di pensione di anzianità legge 27 marzo 1992 n. 257, quale lavoratore esposto all'amianto per oltre dieci anni per l'asserita carenza del - requisito contributivo. Tale carenza derivava dal fatto che l'INPS anziché rivalutare (per il coefficiente 1,5) l'intero periodo di lavoro dipen- dente soggetto all'assicurazione generale INAIL, aveva riva- lutato solo il (minor) periodo lavorativo di provata esposi- zione all'amianto. N Chiese, quindi, dichiararsi il proprio diritto alla rivaluta- zione della posizione contributiva, moltiplicando per il co- efficiente 1,5 l'intero periodo di lavoro prestato come lavo- ratore dipendente, in quanto integralmente soggetto alla tu- tela obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto. Il Pretore accolse la domanda. Proposto appello dall'INPS, l'adito Tribunale di Pistoia, con la sentenza in epigrafe indicata, ha riformato integralmente la decisione di primo grado, rigettando la domanda. Il Tribunale ha ritenuto che un'interpretazione sistematica comma ottavo dell'art. 13 della legge 27 marzo 1992 n.del 257 induce a ritenere che, posta la condizione dell'esposizione all'amianto per più di dieci anni, non l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione INAIL va computato ai fini della rivalutazione contributiva, ma soltanto il periodo (superiore a dieci anni) di provata espo- sizione all'amianto. Nella specie, risultava che il IA aveva lavorato come carrozziere dal 1966 al 1972 senza alcun rischio di contaminazione da amianto (ma ugualmente assicura- to presso l'INAIL) e solo dal 1972 al 1989 alle dipendenze della Breda s.p.a. con esposizione al rischio suddetto. Sol- tanto quest'ultimo periodo andava rivalutato. Avverso questa decisione IC IA ricorre per cassa- zione con due motivi, cui l'INPS resiste con controricorso. 3 Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 100 c.p.c. e delle norme del T.U. n. 1124 del 1965, il ricorrente critica l'impugnata sentenza per aver il Tribunale disatteso la sua eccezione di difetto di interesse dell'INPS ad appel- lare la sentenza di primo grado. Infatti, la domanda del ri- corrente si articolava in due richieste: la prima, volta all'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva nella misura ritenuta dovuta;
la seconda, conseguente, volta alla condanna dell'Istituto al pagamento della pensione. L'INPS, sulla questione del periodo rivalutabile, non aveva sollevato alcuna contestazione, limitandosi a contraddire su argomenti del tutto diversi. Pertanto, rispetto a detta que- stione l'INPS non poteva essere ritenuto soccombente, e con- seguentemente difettava di interesse ad impugnare la sentenza di primo grado su tale punto;
onde l'inammissibilità del suo appello. Il motivo è infondato. Il Tribunale, al quale spettava l'interpretazione delle domande e delle eccezione delle par- ti, ha insindacabilmente accertato che, sebbene in primo gra- do vi fosse stata dichiarazione, da parte dell'INPS, di di- sponibilità a rivalutare, ai sensi dell'art. 13 L. n. 257 del l'intero periodo che sarebbe1992, risultato soggetto all'assicurazione obbligatoria INAIL, per esposizione all'amianto, tuttavia restava in contestazione proprio la de- terminazione della durata del periodo lavorativo sottoposto alla suddetta assicurazione, avendo l'INPS precisato che l'esposizione all'amianto è cosa ben diversa dalla inalazione di calcari o silicati. A quanto innanzi va aggiunto che, secondo le considerazioni in più occasioni svolta dalla Corte, l'unico presupposto del potere di impugnazione è costituito dalla soccombenza, sicchè nessuna rilevanza può riconoscersi all'atteggiamento assunto nel processo dalle parti rispetto al bene o alla prestazione, che può essere di indifferenza, come nell'ipotesi di contuma- cia, o anche di adesione alla pretesa contraria (Cass. 8 ago- sto 1978 n. 3859). Regola che si impone con maggior rigore quando si controverta, come nella specie, della spettanza di prestazioni previdenziali, di natura pubblica, regolate da norme imperative che ne determinano rigidamente i presuppo- sti, sicchè non è configurabile un riconoscimento da parte dell'Ente (o del suo difensore) del diritto alla prestazione che prescinda dalla rigorosa verifica dei requisiti che ne l'attribuzione (Cass. 28 settembre 1998 n.condizionano 9684). Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 13, ottavo comma, della legge 27 marzo 1992 n. 257 e successive modifiche. Si sostiene che la lettera della nor- ma è chiara e non si presta ad interpretazione diversa da quella fatta palese dalle espressioni adoperate. Essa attri- 5 buisce il beneficio ai lavoratori esposti all'amianto per più di dieci anni, ma, sussistendo tale requisito, l'intero pe- riodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria con- tro il rischio dell'amianto viene rivalutato e non solo quel- lo caratterizzato da effettiva esposizione all'amianto. Il motivo è infondato. L'art. 13 della legge 27 marzo 1992 n. dell'impiego257 (Norme relative alla cessazione dell'amianto), al sesto comma, prevede per i lavoratori delle miniere o delle cave di amianto la rivalutazione contributiva dei periodi di prestazione lavorativa>>; quindi dei periodi non di mera assicurazione ma, considerata la peculiarità di quelle lavorazioni, di effettiva esposizione all'amianto. Il settimo comma riguarda i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto. Per costoro viene rivalutato il periodo di contribuzione ob- bligatoria limitatamente a periodi di prestazione lavorativa con provata esposizione all'amianto>>. Infine, l'ottavo comma riguarda i lavoratori che, non avendo lavorato in cave o miniere e non avendo contratto malattie professionali, siano stati tuttavia addetti, per più di dieci anni, a lavorazioni comportanti l'esposizione all'amianto. La norma prevede che sia rivalutato l'intero periodo lavorati- vo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL'>. 1 La tesi del ricorrente, contraddetta dal Tribunale, è che quando sia provata l'esposizione ultradecennale all'amianto, è rivalutabile l'intero periodo coperto da assicurazione ob- bligatoria contro l'amianto, e non solo il periodo lavorativo con effettiva e provata esposizione all'amianto; in pratica, l'intero periodo di assicurazione all'INAIL, giacchè in essa vi è sempre ricompreso, tra i tanti, il rischio dell'amianto. Tale tesi è da disattendere. L'ottavo comma va letto in cor- relazione con i commi sesto e settimo dello stesso art. 13 e secondo lo spirito e le finalità della legge n. 257/1992. I commi sesto e settimo riguardano, rispettivamente, i lavo- ratori che hanno lavorato in cave o miniere di amianto, e quindi in ambienti con concentrazione di fibre di amianto elevatissime (sesto comma), e i lavoratori che, pur non aven- do svolto tali attività, abbiano tuttavia contratto malattie professionali cagionate dall'amianto (settimo comma). Nel primo caso, la norma circoscrive il beneficio della rivaluta- zione ai soli periodi di prestazione lavorativa, che per de- finizione sono caratterizzati da esposizione all'amianto (per tal motivo il legislatore non ha avvertito la necessità di richiedere tale requisito). Analogamente, per coloro che abbiano contratto malattie pro- fessionali e sia documentato dall'INAIL che sono derivate dall'esposizione all'amianto (settimo comma), è concessa la rivalutazione non dell'intero periodo lavorativo soggetto ad assicurazione INAIL, ma solo di quello di provata esposizione all'amianto. L'ottavo comma concerne i lavoratori che non hanno lavorato in cave O miniere di amianto, né hanno contratto malattie professionali provocate dall'amianto. Sono stati però esposti al rischio dell'amianto. Si deve ritenere che anche per co- storo sia rivalutabile il solo periodo lavorativo (ultrade- cennale) con esposizione all'amianto. Sarebbe infatti contraddittorio e fortemente discriminatorio nei confronti dei lavoratori delle cave e delle miniere e, soprattutto, dei lavoratori colpiti da malattie dell'amianto, che per i lavoratori semplicemente esposti al rischio connes- So a tale materiale venisse rivalutato l'intero periodo di assicurazione all'INAIL, anche di quello caratterizzato da attività lavorative che, pur soggette ad assicurazione, nulla hanno a che vedere con l'amianto, realizzandosi in tal modo, per questi ultimi, una tutela privilegiata rispetto a quella prevista per le altre due categorie di lavoratori. L'intero corpo della legge n. 257/1992 è incentrato sul re- quisito del rischio, come viene evidenziato anche nella sen- tenza costituzionale 12 gennaio 2000 n.
5. Proprio occupando- si dell'interpretazione del comma ottavo del ripetuto art. 13, la Corte costituzionale precisa che l'elemento temporale dell'esposizione ultradecennale "si collega al sistema gene- rale di assicurazione obbligatoria contro le malattie profes- 8 sionali derivanti dall'amianto". Deriva che l'ipotesi tutela- ta dal comma ottavo richiede non soltanto un esposizione ul- tradecennale, ma anche che questa sia, per così dire, quali- ficata dalla presenza nell'ambiente di lavoro di polveri di amianto in concentrazione significativa (art. 3 L. n. 257/1992), in quanto superiore alla soglia minima indicata dalla legislazione prevenzionale) (Cass.3 aprile 2001 n. 4913; 28 giugno 2001 n. 8859). Si deve perciò ritenere che laddove non vi sia rischio di contaminazione, difetti il presupposto per la concessione del beneficio. Pertanto, il riferimento all'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione ob- bligatoria contro le malattie professionali derivanti 5 dall'esposizione all'amianto, contenuto nel comma ottavo, de- ve essere inteso come quello caratterizzato dal rischio di contrarre malattie, e tale è soltanto il periodo in cui vi sia stata esposizione (qualificata) al rischio di asbestosi. Il ricorso va quindi rigettato, nulla disponendosi in ordine alle spese, stante il dettato dell'art. 152, disp. att., c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 10 dicembre 2001. Il Presidente Il Consigliere estensoreJo in Ravago Bun MI ИМ : IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria -6 APR. 2002 oggi, IL CANCELIERE. E N O J