Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/2002, n. 4950
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Sentenza 6 aprile 2002

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Il disposto dell'art. 13, ottavo comma, della legge n. 257 del 1992 va interpretato nel senso che anche per i lavoratori che siano stati esposti al rischio dell'amianto per un periodo ultradecennale sia rivalutabile (per il coefficiente 1,5) il solo periodo di lavoro di effettiva e provata esposizione al rischio e non già l'intero periodo coperto da assicurazione obbligatoria contro l'amianto (cioè, in pratica, l'intero periodo di assicurazione all'INAIL, nel quale è ricompreso, fra i tanti, anche il rischio dell'amianto), atteso che, da un lato, l'estensione del beneficio a tutto il periodo assicurativo comporterebbe una ingiustificata discriminazione nei confronti dei lavoratori delle cave e delle miniere di amianto e di quelli colpiti da malattie causate dallo stesso materiale e che, dall'altro, l'"intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'amianto" deve essere inteso - alla luce delle finalità proprie della legge n. 257 del 1992 evidenziate anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 2000 - come periodo caratterizzato dal rischio di contrarre malattie, qual è soltanto il periodo in cui vi sia stata esposizione qualificata al rischio di asbestosi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/2002, n. 4950
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4950
    Data del deposito : 6 aprile 2002

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