Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/07/2002, n. 10114
CASS
Sentenza 11 luglio 2002

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Massime1

In tema di benefici per i lavoratori del settore amianto, il disposto dell'art. 13, ottavo comma della legge n. 257 del 1992 va interpretato nel senso che il beneficio pensionistico ivi previsto deve essere attribuito, indipendentemente dall'eventuale obbligo del datore di lavoro di corrispondere all'Inail il c.d. premio supplementare per asbestosi di cui all'art. 153 del d.P.R. 1124/1965, a tutti i lavoratori esposti per un periodo ultradecennale alla inalazione di polveri di amianto, purché queste ultime presentino una concentrazione di fibre in misura superiore a quella consentita dagli artt. 24 e 31 del D.Lgs. n.277 del 1991. Il giudice del merito, nell'esame della fondatezza della domanda, deve accertare la sussistenza dei suddetti presupposti (esposizione all'amianto, durata ultradecennale della esposizione, concentrazione di polveri di amianto con valori superiori a quelli indicati nel D.Lgs. n.277 del 1991) nel rispetto dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art 2697 cod. civ..

Commentario1

  • 1Art. 13, comma 8 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Cass. n. 795/2012)
    Ventanni Elisa · https://www.diritto.it/ · 12 settembre 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/07/2002, n. 10114
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10114
Data del deposito : 11 luglio 2002

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