Sentenza 11 luglio 2002
Massime • 1
In tema di benefici per i lavoratori del settore amianto, il disposto dell'art. 13, ottavo comma della legge n. 257 del 1992 va interpretato nel senso che il beneficio pensionistico ivi previsto deve essere attribuito, indipendentemente dall'eventuale obbligo del datore di lavoro di corrispondere all'Inail il c.d. premio supplementare per asbestosi di cui all'art. 153 del d.P.R. 1124/1965, a tutti i lavoratori esposti per un periodo ultradecennale alla inalazione di polveri di amianto, purché queste ultime presentino una concentrazione di fibre in misura superiore a quella consentita dagli artt. 24 e 31 del D.Lgs. n.277 del 1991. Il giudice del merito, nell'esame della fondatezza della domanda, deve accertare la sussistenza dei suddetti presupposti (esposizione all'amianto, durata ultradecennale della esposizione, concentrazione di polveri di amianto con valori superiori a quelli indicati nel D.Lgs. n.277 del 1991) nel rispetto dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art 2697 cod. civ..
Commentario • 1
- 1. Art. 13, comma 8 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Cass. n. 795/2012)Ventanni Elisa · https://www.diritto.it/ · 12 settembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/07/2002, n. 10114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10114 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO PAOLINO - Presidente -
Dott. SIMONESCHI GUGLIELMO - Consigliere -
Dott. CATALDI GRAZIA - Consigliere -
Dott. AMOROSO GIOVANNI - Consigliere -
Dott. DI LELLA RAFFAELE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato Roma, Via IV Novembre n. 144 presso lo studio degli avv.ti Antonino Catania e Giuseppe De Ferrà, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso
- ricorrente -
contro
RO RT, RU OL, UA UI, AT SO, NI IC, FR OL, SC IO, RE RG, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso incidentale, dagli avv.ti Gianfranco Graziano, Livio Fontanot e Giancarlo Amici, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in via Zandonai n. 41 - Roma.
- ricorrente incidentale -
e
ELETTROGEN SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controricorso, dagli avv.ti Franco Obizzi e BE Armandola, ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Corso Trieste n. 150 - Roma. - Controricorrente avverso il ricorso principale e quello incidentale -
e
ENEL in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controricorso, dagli avv.ti Franco Obizzi e BE Armandola, ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Corso Trieste n. 150 - Roma.
- Controricorrente avverso il ricorso principale e quello incidentale -
e
INPS ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE
- intimato -
avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 657 del 5/8/1999 - R.G. 547/1998.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/4/2002 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Di Lella;
Udito gli avv. Giuseppe De Ferrà e Franco Obizzi;
Udito l'avv. Giancarlo Amici;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Udine, depositato il 27 giugno 1996, IN BE, SS OL, AR UI, NA ON, NI NR, FR OL, OS UC e RE GI, premesso di avere svolto attività lavorativa alle dipendenze dell'Enel, presso la centrale termoelettrica di Monfalcone, con esposizione per oltre dieci anni alle fibre di amianto, chiedevano che l'adito giudice riconoscesse loro, nei confronti dell'Enel, dell'Inail e dell'Inps (anche quale gestore del Fondo di previdenza per i dipendenti Enel), l'applicabilità dei benefici previsti dall'art. 13, comma ottavo, della legge 257 del 27 marzo 1992.
Si costituivano l'Enel, l'Inps e l'Inail, quest'ultimo eccependo la carenza della propria legittimazione passiva.
Con sentenza del 14 marzo 1997 il Pretore rigettava la domanda, ritenendo che il diritto dei ricorrenti di vedere riconosciuto il beneficio previdenziale non fosse sussistente, in quanto l'azienda non risultava essere tenuta a pagare il premio per l'asbestosi, previsto dall'art. 144 del d.p.r. 1124 del 30 giugno 1965. Riteneva il Pretore che avevano diritto al richiesto beneficio di cui all'art. 13, comma ottavo, della legge 257 del 27 marzo 1992, i soli lavoratori che, per un periodo non inferiore a dieci anni, fossero stati esposti all'amianto in concentrazione tale da determinare il rischio, in presenza del quale il datore di lavoro era tenuto a pagare il premio supplementare di cui al citato art. 144 d.p.r. 1124/1965. Avverso tale pronuncia i lavoratori proponevano appello principale, contestando la interpretazione del Pretore della disposizione di cui al citato art. 13 comma ottavo legge 257/1992, ed osservando che, comunque, anche ove la lettura della norma fosse da ritenersi esatta, il Pretore avrebbe dovuto accertare se sussistevano le condizioni in presenza delle quali insorge l'obbligo di pagamento del premio supplementare, e non limitarsi alla constatazione del non avvenuto pagamento da parte dell'Enel.
L'Inail proponeva ricorso incidentale, ribadendo la propria eccezione di carenza di legittimazione passiva.
Il Tribunale di Udine, con la impugnata sentenza, ha rigettato sia l'appello principale che quello incidentale.
A fondamento della decisione ha osservato che il testo normativo di cui all'art. 13, comma 8, della legge 257/1992, laddove individua il periodo lavorativo utile, ai fini del beneficio in esame, in quello "soggetto alla assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dalla esposizione all'amianto", intende riferirsi al periodo soggetto alla assicurazione speciale per asbestosi (in relazione alla quale il datore di lavoro è tenuto al pagamento del c.d. premio supplementare), e che tale riferimento trova giustificazione nella volontà legislativa di estendere il beneficio di cui ai commi sesto e settimo non già a tutti i lavoratori comunque esposti all'amianto, ma a quei lavoratori costretti a subire la effettiva potenzialità dannosa, attestata dall'obbligo del pagamento del premio supplementare, della esposizione all'amianto in concentrazioni significative. Ha evidenziato la infondatezza della tesi per la quale il Pretore avrebbe dovuto comunque accertare in concreto se l'Enel fosse o meno tenuto al pagamento del suddetto premio, posto che tale profilo di gravame introduceva un motivo nuovo e contrastante con le posizioni assunte in primo grado, dove l'esclusione dell'Enel dai soggetti tenuti al pagamento del premio supplementare veniva affermata dagli stessi ricorrenti quale presupposto dell'azione.
Ha rilevato infine, nel rigettare il ricorso incidentale, la infondatezza della eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'Inail, avendo i lavoratori un interesse ad agire con l'azione di accertamento, a prescindere dalla lesione attuale del loro diritto, essendo sufficiente uno stato di oggettiva incertezza sulla portata della norma.
Avverso tale decisione l'INAIL propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
IN BE, SS OL, AR UI, NA ON, NI NR, FR OL, OS UC e RE GI resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale affidato a due motivi. La GE SP, quale cessionaria del ramo di azienda dell'Enel che ricomprende la centrale termoelettrica di Monfalcone, nella quale, hanno prestato la loro opera gli emarginati lavoratori, e dunque quale successore in tutti i rapporti giuridici di pertinenza del suddetto ramo aziendale, interviene nel presente giudizio con controricorso avverso il ricorso principale e quello incidentale. L'Enel resiste con controricorso avverso il ricorso principale e quello incidentale.
L'inps non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo disposta la riunione dei due ricorsi, trattandosi di impugnazione contro la stessa sentenza.
Con l'unico motivo del ricorso principale (violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma ottavo, della legge 257 del 27 marzo 1992, degli artt. 74, 131, 132, 135 del d.p.r. 1124 del 30 giugno 1965, degli artt. 100, 102 e 113 c.p.c., della legge 780 del 27 dicembre 1975, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia), l'Inail lamenta il rigetto della eccezione di carenza di legittimazione passiva, osservando che le domande proposte dai lavoratori che assumono di essere stati esposti all'amianto, e chiedono il riconoscimento del loro diritto ad usufruire dei benefici previsti dall'art. 13, comma ottavo, della legge 257 del 27 marzo 1992, non è azionabile nei confronti dell'INAIL per carenza di interesse, essendo l'Inps l'unico ente tenuto a riconoscere ed erogare i suddetti benefici.
Il motivo merita accoglimento.
Quando la domanda ha ad oggetto esclusivo l'accertamento del diritto ai benefici di natura pensionistica, di cui all'art. 13, comma ottavo, della legge 257/1992, e cioè l'accertamento di un beneficio che deve essere riconosciuto e concesso esclusivamente dall'Inps, quest'ultimo risulta essere l'unico soggetto legittimato a stare in giudizio, e non anche l'Inail, nei cui confronti nessuna domanda o azione preordinata alla tutela di specifici diritti risulta proposta nel presente giudizio, ne' risulta dedotta in causa alcuna posizione giuridicamente rilevante, che ne legittimi la chiamata in causa. Con il primo motivo del ricorso incidentale (Violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma ottavo, della legge 257 del 27 febbraio 1992, nonché degli artt. 144 e 153 del d.p.r. 1124 del 30 giugno 1965, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione) i lavoratori censurano la interpretazione del Tribunale per aver ritenuto che la disposizione di cui all'art. 13, ottavo comma (laddove richiama il "periodo lavorativo soggetto alla assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dalla esposizione all'amianto, gestita dall'Inail") abbia inteso riferirsi esclusivamente a quei lavoratori, per i quali (in considerazione della loro esposizione ad alte concentrazioni di amianto, collegate a specifiche lavorazioni alle quali sono addetti) il datore di lavoro è tenuto a corrispondere il premio supplementare per asbestosi, facendone derivare la conseguenza che il beneficio di cui al citato art. 13, ottavo comma, competerebbe solo in presenza di tale condizione.
Osservano i ricorrenti incidentali, nell'evidenziare la erroneità della opzione interpretativa sostenuta dal Tribunale, che all'epoca della emanazione della legge in esame l'unica malattia professionale tabellata derivante dall'amianto era l'asbestosi, per cui se il legislatore avesse voluto riferirsi al premio supplementare previsto per tale malattia, avrebbe fatto esplicito riferimento alla assicurazione per l'asbestosi. Il generico richiamo invece alla assicurazione per le malattie professionali derivanti dall'amianto, e quindi anche a quelle non tabellate, sta ad indicare che il legislatore ha inteso riferirsi alla assicurazione generale malattie professionali.
I benefici in questione pertanto competono a tutti i lavoratori iscritti alla assicurazione malattie gestita dall'Inail, che siano esposti all'amianto per un periodo ultradecennale. il motivo è in parte fondato.
Come evidenziato sia dalla sentenza n. 5 del 12/1/2000 della Corte Costituzionale, che dalla recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. 4913 del 3/4/2001; Cass. 8859 del 28 giugno 2001), l'"assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'amianto, gestita dall'Inail", a cui fa riferimento l'art. 13, comma 8 della legge 257/1992, rientra, come si evince dalla lettera della norma, nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria, il cui premio qualunque datore di lavoro interessato è tenuto a versare all'Inail. Altra cosa è invece l'assicurazione speciale per asbestosi e silicosi (estranea alla previsione normativa in esame), in relazione alla quale il datore di lavoro, in presenza di specifiche lavorazioni che comportano il rischio di contrarre tali malattie, è tenuto al pagamento aggiuntivo del c.d. premio supplementare (art. 153 d.p. r. n. 1124 del 30 giugno 1965). Del resto, la interpretazione censurata, oltre a risultare irrispettosa del dato testuale, perviene altresì alla erronea identificazione dei destinatari del premio supplementare per asbestosi con i destinatari dei benefici pensionistici di cui all'art. 13 comma ottavo, laddove tale identificazione è smentita dalla stessa norma in esame.
Infatti, ai sensi del già citato art. 153 d.p.r. n. 1124 del 30 giugno 1965, i lavoratori per i quali va corrisposto il premio supplementare non sono tutti i lavoratori comunque esposti all'amianto, ma solo i lavoratori addetti o a contatto con specifiche lavorazioni che espongono alla inalazione di polveri di amianto, e, per di più, non i lavoratori di qualsiasi categoria, ma solo i lavoratori appartenenti alle categorie operaie (e quindi più che un rischio ambientale, viene in rilievo un rischio specifico). Invece il comma 8^ dell'art. 13, nella sua stesura finale, si riferisce a tutti i lavoratori, a qualunque categoria appartengano, che siano stati comunque esposti all'amianto (vedi Corte Costituzionale n. 5 del 12 gennaio 2000; Cass. 4913 del 3/4/2001;
Cass. 8859 del 28/6/2001). Quando il legislatore utilizza espressioni generiche, come "esposizione all'amianto" o come "lavoratori che siano stati esposti all'amianto", senza apportarvi alcuna limitazione, il termine "esposizione" non può che essere inteso nel suo significato ampio, riferito a tutto l'ambiente di lavoro, in una palese logica del rischio ambientale, per cui è esposto al rischio non solo l'operaio che è addetto o a contatto con le lavorazioni che utilizzano amianto, ma anche chi (a qualunque categoria lavorativa appartenga) svolga la sua attività in ambienti nei quali vi sia comunque diffusione e concentrazione di amianto, addetto o meno a specifiche lavorazioni dell'amianto.
Può dunque affermarsi che i destinatari delle normativa sul premio supplementare per asbestosi e quelli a cui si riferisce la normativa in esame non coincidono: i primi costituiscono una categoria ben più limitata dei secondi.
Tali conclusioni trovano conferma nella vicenda modificativa della originaria stesura della norma in esame, il cui testo definitivo, del quale ci si occupa, non prevede alcun limite soggettivo per l'accesso al beneficio previdenziale, come evidenziato anche da Cass. 8859 del 28/6/2001 e Cass. 4913 del 3/4/2001 alle cui ampie motivazioni si rinvia.
Ne consegue che non poteva essere negato agli emarginati lavoratori il diritto al beneficio previdenziale per il solo fatto di aver lavorato alle dipendenze di una impresa non tenuta all'obbligo di pagamento del premio supplementare per asbestosi.
La fondatezza della censura proposta dai ricorrenti, circa la inapplicabilità della normativa in tema di premio supplementare, non vuol dire tuttavia che il legislatore abbia inteso estendere il beneficio della rivalutazione pensionistica a tutti i lavoratori esposti all'amianto per un periodo ultradecennale, prescindendo dalla sussistenza di una soglia minima di concentrazione di amianto, che determini il rischio derivante dalla esposizione (con la coseguente ipotizzabilità di esposizioni a concentrazioni di amianto talmente irrisorie da rendere il rischio di malattie da amianto pressoché inesistente, così da fare apparire come sostanzialmente ingiustificato il beneficio previsto dal comma 8^ del citato art. 13).
Questa Corte (Cass. 8859 del 28 giugno 2001; Cass. 4913 del 3 aprile 2001), richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 5 del 12 gennaio 2000, ha evidenziato come la insussistenza di limiti soggettivi per l'accesso al beneficio previdenziale da parte dei lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni non comporta l'estenzione del beneficio a tutti i sudddetti lavoratori. E ciò in quanto la correlazione che la norma in esame opera con il sistema generale della assicurazione obbligatoria contro le malattie professionale derivanti dall'amianto, gestita dall'Inail, comporta che il concetto di esposizione ultradecennale viene ad implicare quello di rischio (che caratterizza il sistema delle assicurazioni sociali), e più precisamente di rischio morbigeno rispetto alle patologie che l'amianto è capace di generare per la sua presenza nell'ambiente di lavoro, rischio in relazione al quale la Corte Costituzionale, nella menzionata decisione, ha rilevato come costituisca adeguato parametro di definizione (ai fini del riconoscimento del beneficio previdenziale) il valore di concentrazione dell'amianto fissato come soglia limite dal legislatore nel decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277 (e successive modificazioni) richiamato dalla stessa legge 257/1992 art.
3. Quanto esposto conduce a ritenere che il provvedimento normativo del 1992 ha inteso attribuire il beneficio della rivalutazione pensionistica a tutti i lavoratori esposti per un periodo ultradecennale all'amianto in concentrazione superiore alla soglia minima fissata dal legislatore con il citato decreto legislativo, e dunque idonea a determinare una situazione di rischio. Nei limiti e per le ragioni esposte, il motivo di ricorso in esame merita accoglimento.
Nel caso di specie, infatti, il giudice del gravame, anziché verificare, nel rispetto dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., la eventuale sussistenza dei menzionati concorrenti presupposti, ha rigettato il ricorso sulla base della erronea premessa della necessità della sussistenza, in capo alla azienda datrice di lavoro, dell'obbligo di pagamento del premio supplementare per asbestosi.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale (violazione e falsa applicazione dell'art. 437 cpc, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione) i lavoratori si dolgono che il giudice del gravame abbia considerato quale domanda nuova e pertanto inammissibile quella tendente ad ottenere l'accertamento, da parte del giudice del merito, della sussistenza dell'obbligo dell'Enel di pagamento del premio per asbestosi.
La censura in esame va considerata assorbita. Essa infatti presuppone la statuizione affermativa della limitazione della tutela previdenziale richiesta ai soli casi in cui sussista l'obbligo di pagamento del premio per asbestosi, statuizione che risulta cassata per effetto dell'accoglimento del precedente motivo. Dunque, ed in conclusione, va accolto il ricorso principale, nonché per quanto di ragione il primo motivo del ricorso incidentale, restando assorbito l'ulteriore motivo.
La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio ad altro giudice di merito, il quale - in applicazione del principio di diritto per il quale l'art. 13, comma ottavo, della legge n. 257 del 1992 va interpretato nel senso che il beneficio previdenziale ivi previsto può essere attribuito (a prescindere dalla tipologia dell'attività produttiva del datore di lavoro e dalla sussistenza o meno dell'obbligo dello stesso di corrispondere all'Inail il premio suppletivo per asbestosi) ai lavoratori che siano stati esposti per un periodo ultradecennale alla inalazione di polveri di amianto, purché queste ultime presentino una concentrazione di fibre in misura superiore alla soglia minima individuata dagli artt. 24 e 31 del decreto legislativo 277/1991 - accerterà, nel rispetto dei criteri di ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cc (sempreché non voglia avvalersi, sussistendone i presupposti, dei poteri di ufficio ad esso riconosciuti nel rito del lavoro), se i lavoratori, ricorrenti incidentali, nel periodo ultradecennale indicato nel ricorso introduttivo, siano stati esposti (in relazione alla specifica lavorazione praticata e/o all'ambiente di lavoro dove hanno svolto la loro attività) alla inalazione di polveri di amianto, e se le stesse erano presenti in una concentrazione di fibre superiore alla soglia minima indicata dal legislatore negli artt. 24 e 31 decreto legislativo 277/1991. Il giudice del rinvio provvederà inoltre alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità fra i ricorrenti incidentali, l'Enel SP, l'GE SP e l'Inps. Questa Corte provvede direttamente alla regolamentazione delle spese fra l'Inail e le altre parti, e, ritenendo la sussistenza di giusti motivi, ne dichiara la compensazione.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso principale, nonché, per quanto di ragione, il primo motivo del ricorso incidentale;
dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale.
Cassa la impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di Appello di Trieste, anche per la regolamentazione delle spese fra i ricorrenti incidentali, l'Enel SP, l'GE SP e l'Inps; Compensa le spese fra l'Inail e le altre parti.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2002