Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2002, n. 10979
CASS
Sentenza 25 luglio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'attribuzione dell'eccezionale beneficio di cui all'art. 13, comma ottavo, della legge 27 marzo 1992,n. 257, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma primo, del D.L. 5 giugno 1993 n. 169 e dalla successiva legge di conversione 4 agosto 1993,n. 271, presuppone l'adibizione ultradecennale del lavoratore a prestazioni comportanti per il lavoratore medesimo un effettivo rischio morbigeno, a causa della presenza nei luoghi di lavoro di una concentrazione di fibre d'amianto che, per essere superiori ai valori limite indicati nella legislazione prevenzionale di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 e successive modifiche, rende concreta la possibilità del manifestarsi delle patologie che la sostanza è capace di generare.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2002, n. 10979
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10979
    Data del deposito : 25 luglio 2002

    Testo completo