Sentenza 9 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2001, n. 5265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5265 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2001 |
Testo completo
5 265 /01 た REPUBBLICA ITALIAN IN NOME DEL PO LA CORTE SUPREM DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE опрон знаме Q Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: muth R.G.N. 17776/98 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Presidente 21219/98 ConsigliereTRIFONE Dott. Francesco Cron.11278 DURANTE Rel. Consigliere Dott. Bruno Rep. 1870 Consigliere Dott. Alberto TALEVI Ud. 24/11/00 Consigliere - Dott. Gianfranco MANZO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti L.3000 MORSO MATILDE, SECOLO ELENA, SECOLO GIOVANNA, SECOLO il -2001 IN CANCELLIERE FRANCO, SECOLO NUNZIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA A GRAMSCI 36, presso lo studio dell'avvocato €0,77 11500 CATAUDELLA ANTONINO, che li difende unitamente all'avvocato DA MA, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
USL/7 RAGUSA;
- intimato e sul 2° ricorso n° 21219/98 proposto da: - 2000 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N.7 di RAGUSA, (già * 1910 U.S.L.n.22 di Vittoria ed U.s.l.di Ragusa), in persona A del legale rapp.te. in carica p.t.; elettivamente GAVORRANO 12 SCALA B INT domiciliato in ROMA VIA presso lo studio dell'avvocato GIANNARINI MARIO, difeso dall'avvocato ANDOLINA ITALO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MORSO MATILDE, SECOLO ELENA, SECOLO GIOVANNA, SECOLO FRANCO, SECOLO NUNZIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA A GRAMSCI 36, presso lo studio dell'avvocato CATAUDELLA ΑΝΤΟΝΙΝΟ, che li difende unitamente all'avvocato DA MA, giusta delega in atti;
controricorrenti al ricorso incidentale avversO la sentenza n. 525/97 della Corte d'Appello di CATANIA, Sezione Civile, emessa il 23/4/1997, depositata il 02/09/97; RG.1245/1995, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/11/00 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato ANTONIO CATAUDELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Boured SO LD, LO LE, LO IO, Seco- 2 lo RA, LO ZI, quali eredi di LO Vincen- ZO, intimavano all'U.S.L. 22 di Vittoria precetto di pagamento della somma di lire 603.580.162, oltre acces- sori, sulla base di sentenza della Corte di Appello di Catania confermativa di quella, con la quale il Tribu- nale di Ragusa aveva condannato l'ente ospedaliero di Vittoria al risarcimento dei danni subiti dal loro dan- te causa in conseguenza dell'occupazione di un terreno e della destinazione di esso alla costruzione di un ospedale al di fuori di provvedimento ablativo. L'U.S.L. proponeva opposizione, sostenendo che la legittimazione passiva spettava al comune di Comiso, al cui patrimonio erano stati trasferiti, per effetto dell'art. 66 L. 833/1978, i beni mobili, quelli immobi- li e le attrezzature dell'ente ospedaliero soppresso. Gli opposti resistevano, deducendo che il Comune Boman era subentrato nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici relativi alle attività di assistenza sanita- ria, mentre tutti gli altri rapporti sia attivi che passivi facevano capo all'U.S.L. Il tribunale di Ragusa accoglieva l'opposizione; la Corte di Appello di Catania, con sentenza resa il 23.4.1997, rigettava i gravami proposti dalla SO, dai LO e dall'U.S.L. La Corte ha desunto dal sistema complessivo della 3 legge 833/1978 l'avvenuto trasferimento ai comuni di tutti i rapporti giuridici concernenti la proprietà dei beni dei disciolti enti ospedalieri e di quelli in cui la proprietà è punto di riferimento;
ha considerato che la legislazione della regione siciliana (L. 18.4.1981 n. 69) ha sostanzialmente recepito la legge statale, sicchè anche nel territorio della menzionata regione l'obbligazione risarcitoria di un ente ospedaliero per effetto di occupazione appropriativa di terreno altrui finalizzata alla costruzione di immobile utilizzato per l'erogazione dell'assistenza sanitaria si trasferisce, unitamente all'immobile, al comune a seguito della sop- pressione dell'ente; ha rilevato che non è stata offer- ta prova della condizione, alla quale è subordinato il trasferimento alle U.S.L. dei beni e delle attrezzature facenti parte del patrimonio dei comuni con vincolo di Bonner destinazione alle stesse U.S.L., e, cioè, dell'emanazione di provvedimento regionale;
ha ritenuto che non è meritevole di censura il tribunale per non avere pronunciato sulla domanda di ripetizione delle somme assegnate dal giudice dell'esecuzione, non essen- do stata tale domanda proposta nel corso del giudizio di primo grado e non potendosi considerare implicita nell'originario "petitum". La SO ed i LO hanno proposto ricorso per 4 cassazione articolato su due motivi;
l'azienda sanita- ria locale n. 7 di Ragusa (già U.S.L. n. 22 di Vitto- ria) ha resistito con controricorso e ha proposto ri- corso incidentale, deducendo due motivi;
la SO ed i LO hanno resistito al ricorso incidentale e hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I ricorsi sono proposti contro la medesima sen- tenza e, a norma dell'art. 335 c.p.c., vanno riuniti.
2. Il ricorso principale risulta notificato il 24.10.1998 e, quindi, oltre l'anno dal deposito della sentenza impugnata, avvenuto il 2.9.1997. E poiché nelle cause di opposizione all'esecuzione, tra le quali rientra anche quella di opposizione al precetto, non si applica la sospensione dei termini Вдики processuali prevista dall'art. 1 L.
7.10.1969 n. 742 (Cass.
1.2.1995 n. 1135; Cass. 23.10.1998 n. 10544; Cass. 21.12.1998 n. 12768), il ricorso è intempestivo e, in accoglimento della richiesta del P.G., va dichia- rato inammissibile.
3. A norma dell'art. 334, u.c., c.p.c. la declara- toria di inammissibilità del ricorso principale compor- ta la perdita di efficacia di quello incidentale, che risulta proposto oltre il termine previsto dall'art. 325 c.p.c. (Cass. 25.8.1994 n. 7505). 5 4. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace quello incidentale;
compensa le spese. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione il 24.11.2000. IL PRÉSIDENTE IL CONSIGLIERE EST. ний Вчимо дитин I CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista equin Depositata in Cancelleria hooos 290000 Oggi, li 9. APR. 2001 IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista E T R O C * Registrato in 21 SET. 2001. Seria 4. UFFICIO DELL ERONA 2 n.cln 12075 290.000 versate £. ANTAMILA DUECENTO p. 11 Dirigento Area Servizi (the (D.ssa Maria Graz FILIPPO) Il Responsabile Servizio Atti Giudiziari (Dr. M/RACCICHINI) 6