Sentenza 31 gennaio 2006
Massime • 1
In tema di impugnazione di provvedimenti abnormi, vale anche per le ordinanze dibattimentali che determinano la regressione del procedimento, ove ritenute tali, il termine di quindici giorni previsto dall'art. 585 comma primo lett. a) cod. proc. pen.. (Fattispecie riguardante il ricorso per cassazione proposto avverso la ordinanza con la quale il giudice di pace aveva disposto la restituzione degli atti al P.M. avendo rilevato una nullità dell'atto di citazione. La Corte, oltre a reputare abnorme tale provvedimento, ha anche osservato che il termine per l'impugnazione decorre dalla lettura in udienza e che non rileva la presenza a tale incombente del solo ufficiale di polizia giudiziaria delegato alle funzioni di P.M., essendo il primo tenuto a dare al P.M. titolare la immediata comunicazione del provvedimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/01/2006, n. 8270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8270 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 31/01/2006
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 180
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 6865/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Frosinone;
avverso l'ordinanza dibattimentale pronunciata il giorno 11.10.2004 dal Giudice di Pace di Ceccano nell'ambito del procedimento a carico di:
CE RD ON, nato il [...] a [...];
GE AO, nato il [...] a [...];
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Consolo Santi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza con trasmissione degli atti al Tribunale di Frosinone per l'ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
1. Con provvedimento pronunciato in udienza il Giudice di Pace di Ceccano dichiarava "non doversi procedere nei confronti di D'CE RD e AO GE per la nullità degli atti di citazione" e disponeva "la restituzione degli atti alla Procura della Repubblica di Frosinone".
2. Il provvedimento veniva preso in accoglimento dell'eccezione formulata nel corso della medesima udienza dai difensori degli imputati, i quali rilevavano che agli imputati D'CE e GE erano stati notificati due distinti atti di citazione riportanti lo stesso numero di procedimento ed eccepivano che l'eventuale riunione dei procedimenti spettava, a norma dell'art. 2 disp. att. c.p.p., al Giudice di pace coordinatore. Secondo le difese le citazioni a giudizio dovevano perciò ritenersi nulle e gli atti andavano restituiti al Pubblico Ministero.
3. Ha proposto ricorso il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, sezione del Giudice di pace.
Premette il Pubblico Ministero che per mero errore della Polizia giudiziaria la citazione a giudizio dei coimputati nell'ambito del medesimo procedimento penale veniva effettuata mediante due distinti atti di citazione, riportanti però il medesimo numero. Rileva quindi che il provvedimento impugnato è abnorme perché:
- la declaratoria di nullità degli atti di citazione e la restituzione degli atti al Pubblico Ministero è del tutto incompatibile con la dichiarazione di "non doversi procedere" a carico degli imputati;
- l'art. 2 disp. att. c.p.p. disciplina la riunione di processi pendenti dinanzi a giudici diversi dello stesso ufficio, mentre nell'ipotesi procedimenti pendenti davanti allo stesso Giudice avrebbe dovuto, semmai, trovare applicazione il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 9;
- la mera circostanza che la citazione a giudizio fosse avvenuta tramite la notificazione di due atti distinti non poteva indurre ritenere che il procedimento originariamente unitario fosse stato "separato" dalla Polizia giudiziaria, che non ha tale potere.
4. Il ricorso è tardivo, in quanto il provvedimento impugnato è stato pronunciato, con la contestuale motivazione, all'udienza del giorno 11.10.2005, mentre il Pubblico Ministero ha depositato l'atto d'impugnazione il 27.12.2004 e, quindi, oltre il termine di quindici giorni decorrente dalla pronuncia dell'ordinanza/sentenza in questione, termine imposto, a pena di inammissibilità (art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), dall'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a).
Detta norma, pur riguardando formalmente i provvedimenti camerali e le sentenze accompagnate da contestuale motivazione, deve infatti ritenersi applicabile anche a tutti provvedimenti dibattimentali che determinino la regressione del processo (mentre, per le altre, vale il disposto dell'art. 586 c.p.p.). Il termine sopra precisato, d'altro canto, decorre dalla lettura del provvedimento in udienza, non essendovi ragione di non applicare nel caso in esame la previsione dell'art. 585 c.p.p., comma 2, lettera b), che, seppure pensata per le sentenze con contestuale motivazione, vale a fortiori per le ordinanze dibattimentali.
E se è vero che il Pubblico Ministero "titolare" del procedimento non era materialmente presente al momento della pronuncia dell'ordinanza/sentenza del Giudice di Pace, l'ufficiale di Polizia giudiziaria che svolgeva quale suo delegato le funzioni di pubblico ministero d'udienza, aveva l'onere di dargliene tempestiva comunicazione. Il che, data l'unitarietà dell'ufficio del Pubblico Ministero, rende irrilevante il fatto di quando possa essere avvenuta la trasmissione degli atti e dell'ordinanza impugnata alla Procura della Repubblica (cfr. per una fattispecie affatto analoga, benché concernente provvedimento del Pretore, Sez. 6^, Sentenza n. 2087 del 08/06/1999, Popolo, nonché, più in generale, Sez. 3^, Ordinanza n. 34656 del 14/06/2005, Mrichi). E non v'è dubbio che il rispetto dei termini per impugnare va osservato anche in presenza di atti abnormi (Cass., sez. un., 9 luglio 1997, Quarantelli), tali dovendosi ritenere quelli che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risultino avulsi dall'intero ordinamento processuale, nonché quelli che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichino al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, oltre ogni ragionevole limite.
(Cass., sez. un., c.c. 10 dicembre 1997, Di Battista, Cass., sez. un., c.c. 9 luglio 1997, Baldan, rv. 208220; Cass., sez. un., c.c. 18 giugno 1993, Garonzi, rv. 194061), e dunque anche nel caso in esame, presentando il provvedimento impugnato entrambe le caratteristiche di abnormità, dal momento che la declaratoria di nullità degli atti di citazione - che fosse giusta o sbagliata (come nel caso di specie, attesa la diversa sfera d'operatività dell'art. 2 disp. att. c.p.p.) - non poteva comunque comportare una formale declaratoria di "non doversi procedere".
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il 31 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2006