Sentenza 25 febbraio 2004
Massime • 1
In tema di dissequestro, l'autorità giudiziaria competente a dare esecuzione all'ordinanza di dissequestro emessa dal giudice dell'esecuzione, è il pubblico ministero presso il giudice competente per gli incidenti di esecuzione, in quanto tale competenza è espressamente stabilita dall'art. 665, comma 1 cod.proc.pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/02/2004, n. 20380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20380 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 25/02/2004
Dott. ONORATO Pierluigi - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - N. 249
Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 31691/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
procuratore della Repubblica di Napoli;
nel procedimento incidentale relativo a:
DI IO SC, nata a [...] il [...];
avverso la ordinanza resa il 19.6.2003 dal tribunale di Napoli. Visto il provvedimento denunciato e il ricorso;
Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Vito Monetti, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
1 - Con ordinanza del 17.3.2003 il tribunale di Napoli, in sede di riesame avverso il sequestro preventivo di tre tettoie disposto a carico di SC Di ME in data 17.1.2003, disponeva il dissequestro delle cose sequestrate, ordinando altresì la trasmissione degli atti al pubblico ministero, competente per l'esecuzione, per l'ulterioro corso.
Il procuratore della Repubblica napoletano, con nota del 19.3.2003, decretava la restituzione degli atti "alla cancelleria di provenienza per gli adempimenti amministrativi di sua competenza, non risultando alcuna esecuzione di cui debba occuparsi l'ufficio del pubblico ministero".
Il tribunale del riesame, di ufficio, con provvedimento del 25.3.2003 (qualificato "come ordinanza relativa alla esecuzione dell'ordinanza" pregressa), disponeva nuovamente la restituzione degli atti alla procura della Repubblica sul presupposto che non è configuratole un conflitto di competenza tra pubblico ministero e giudice. In data 15.4.2003 il procuratore della Repubblica proponeva incidente di esecuzione;
e il tribunale, previa trattazione camerale nel contraddittorio delle parti, con ordinanza del 19.6.2003, dichiarava la competenza funzionale del procuratore della Repubblica di Napoli per l'esecuzione dell'ordinanza di dissequestro in favore della predetta Di ME, disponendo ancora la trasmissione degli atti allo stesso ufficio del pubblico ministero, "competente per l'esecuzione della presente ordinanza, per l'ulteriore corso".
Ribadito che non è configurabile un conflitto di competenza tra pubblico ministero e il giudice, il tribunale osservava, richiamando un pronuncia di questa corte, che l'organo deputato alla esecuzione del provvedimento di dissequestro disposto dal giudice è il pubblico ministero, in base alla disposizione generale dettata dall'art. 655, comma 1, c.p.p.. 2 - Il procuratore della Repubblica ha presentato ricorso per cassazione per violazione di legge e abnormità dell'ordinanza. Con una motivazione molto diffusa critica la inusuale prassi applicativa del tribunale napoletano, che sembra derivare storicamente da una impropria generalizzazione dell'obbligo previsto dall'art. 92 disp. att. c.p.p. di trasmettere gli atti al pubblico ministero per l'esecuzione delle misure cautelari disposte dal giudice, e che trasferisce sugli organi ausiliari del p.m. incombenze amministrative strumentali all'esecuzione della cessazione delle misure cautelari reali che invece spettano per legge alla cancelleria del giudice (formazione e/o trasmissione delle copie autentiche del provvedimento giurisdizionale da eseguire alla polizia giudiziaria). In estrema sintesi denuncia contraddizione tra il dispositivo e lo stesso oggetto della procedura (che non riguardava un conflitto di competenza), nonché violazione o falsa applicazione dell'art. 73 dell'ordinamento giudiziario (R.D. 30.1.1941 n. 12), degli artt. 92 e 98 disp, att. c.p.p., degli artt. 306 e 665 c.p.p., degli artt. 655 c.p.p., 29 reg. es. c.p.p., art. 150 DPR 115/2002, artt. 28 ss.
c.p.p..
In altri termini - secondo il ricorrente - l'ordinanza impugnata configura una patente violazione del principio immanente al sistema processuale secondo cui ogni autorità giudiziaria provvede alla gestione amministrativa dei propri atti e provvedimenti attraverso gli uffici ausiliari dipendenti, mentre il pubblico ministero cura l'esecuzione dei provvedimenti del giudice nei soli casi previsti dalla legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Il ricorso è infondato e va respinto.
L'ordinamento giudiziario attribuisce al pubblico ministero il compito di far "eseguire i giudicati e ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge" (art. 73 R.D. 30.1.1941 n. 12). Questa competenza funzionale è successivamente riaffermata in via generale dall'art. 655, comma 1, c.p.p., secondo cui il pubblico ministero presso il giudice competente per gli incidenti di esecuzione ex art. 665 c.p.p. "cura d'ufficio l'esecuzione dei provvedimenti" "salvo che sia diversamente disposto". Giova sottolineare che la norma codicistica posteriore (come tale prevalente su quella anteriore) assegna al pubblico ministero detta competenza in via generale, salvo eccezioni positive, a differenza della vecchia norma dell'ordinamento giudiziario, che si limitava a rinviare alle ipotesi specifiche previste dalla legge. Il principio trova infine riscontro positivo nell'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale (D.M. 30.9.1989 n. 334), il quale stabilisce che, quando un provvedimento del giudice diviene esecutivo (sia per mancanza di impugnazione, sia perché l'impugnazione non sospende l'esecuzione), la cancelleria dello stesso giudice trasmette senza ritardo l'estratto del provvedimento al pubblico ministero anzidetto, il quale a sua volta "promuove senza ritardo l'esecuzione del provvedimento". Così ricostruito il chiaro sistema normativo nella soggetta materia, resta quindi da verificare se in tema di sequestro preventivo la legge "disponga diversamente".
La verifica è negativa, atteso che anche per la restituzione delle cose sottoposte a sequestro preventivo l'ordinamento processuale vigente non prevede una competenza esecutiva diversa da quella attribuita in via generale al pubblico ministero. Infatti, non bisogna confondere la competenza a deliberare la restituzione, che appartiene al giudice ai sensi degli artt. 321, comma 3, e 323 c.p.p. (salvo il potere eccezionale che spetta al pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari ex art. 321, comma 3, secondo periodo) con la competenza a eseguire la restituzione già disposta, che continua a spettare al pubblico ministero in forza della norma generale già menzionata di cui all'art. 655 c.p.p.. Parimenti non si deve confondere la competenza del giudice dell'esecuzione ex art. 676 c.p.p. a decidere in ordine alla restituzione delle cose sequestrate, con la competenza esecutiva intestata al pubblico ministero: la prima infatti è attribuita al giudice per risolvere un contenzioso (c.d. incidente di esecuzione), su richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore;
la seconda, invece, è riservata al pubblico ministero come organo generale della esecuzione in materia penale. Non è quindi pertinente richiamare il combinato disposto degli artt. 102 e 84 disp. att. del cod. proc. pen. (quest'ultimo ora abrogato,
ma sostituito con l'art. 150 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con D.P.R. 30.5.2002 n. 115), giacché anche queste norme si riferiscono alla competenza a "disporre", cioè a deliberare, la restituzione, e non già alla competenza a eseguirla. Per queste ragioni non può essere condivisa la sentenza di Cass. Sez. 1^, n. 0 2204 del 5.6.1991, conft., comp. Proc. Rep. Pret. Napoli e Pret. Capri in proc. Capriglione, rv. 187397, laddove statuisce che "ai fini dell'individuazione dell'autorità giudiziaria competente a dare esecuzione ad una ordinanza di dissequestro, emessa a seguito di dichiarazione di nullità di un sequestro preventivo, bisogna far riferimento al combinato disposto degli artt. 665 nuovo cod. proc, pen, 84 norme di attuazione D.Lgs. n. 271/89. (Nella specie giudice competente è stato ritenuto il pretore che aveva emesso l'ordinanza di dissequestro e non il P.M., cui era stato trasmesso il provvedimento per l'esecuzione, facendo riferimento agli artt. 92 e 104 delle norme di attuazione).
In conclusione, si può ben riconoscere come immanente al sistema processuale il principio (invocato dal p.m. ricorrente) secondo cui ogni autorità giudiziaria provvede alla gestione amministrativa dei propri atti e provvedimenti attraverso gli uffici ausiliari dipendenti, a patto di chiarire però che questa competenza gestionale cessa laddove comincia una competenza che la legge positivamente assegna ad altra autorità giudiziaria. Ciò significa che quando la legge assegna (in via generale o specifica) al pubblico ministero la competenza ad eseguire un provvedimento del giudice, la cancelleria di quest'ultimo curerà soltanto gli adempimenti amministrativi necessari per mettere in grado il pubblico ministero di dar corso alla esecuzione (per esempio fare copia integrale o per estratto del provvedimento da eseguire, e trasmetterla materialmente all'ufficio del p.m.).
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2004