Sentenza 25 febbraio 2009
Massime • 1
Il giudice penale, nell'ipotesi di condanna generica, deve pronunciarsi solo sull'"an debeatur", e non anche sul "quantum", non essendo conseguentemente tenuto a stabilire la percentuale della colpa o della concorrente condizione posta in essere dall'autore del fatto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/02/2009, n. 16310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16310 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 25/02/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 465
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 27811/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di LO VI, nato a [...] il 4 aprile del 1933;
avverso la sentenza della corte d'appello di Perugia dell'11 febbraio del 2008;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Sostituto Procuratore Generale nella persona del Dott. Gioacchino Izzo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori delle parti civili avv. ALESSANDRINI Roberta e Francesco Voltattorni, Franco Scheggia, i quali hanno concluso per il rigetto del ricorso;
sentito il difensore dell'imputato prof. avv. MONACO Lucio, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata.
Osserva quanto segue:
IN FATTO
La corte d'appello di Perugia, con sentenza dell'11 febbraio del 2003, giudicando in sede di rinvio dalla cassazione, in parziale riforma da quella resa dal tribunale di Ascoli Piceno il 14 luglio del 2003, dichiarava non doversi procedere nei confronti di TT VI, in ordine al delitto ascrittogli perché lo stesso si era estinto per prescrizione e confermava le statuizioni civili nonché l'estromissione del responsabile civile Ministero delle Infrastrutture.
In primo grado il Tribunale di Ascoli Piceno, sezione, distaccata di San Benedetto del Tronto, con sentenza del 14 luglio del 2003, aveva condannato TT VI, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, equivalenti alla contestata aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 7, alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno nei confronti delle costituite parti civili, da liquidarsi in sede civile, quale responsabile del delitto di cui agli artt. 426 e 449 c.p., per avere, quale progettista e dirigente del Provveditorato delle OO.PP. di Ancona, causato o contribuito a causare con un'errata progettazione di opere idrauliche l'esondazione del fiume Tronto e la conseguente inondazione della vallata. In sintesi all'imputato era stato contestato di avere contribuito a cagionare l'esondazione del fiume Tronto perché, nella qualità di dirigente del Provveditorato alle Opere pubbliche di Ancona, dal 1978 al 1985, aveva progettato e in parte diretto i lavori di sistemazione idraulica del fiume anzidetto non osservando le regole tecniche in materia. In particolare, nell'indicata qualità, era stato contestato all'ingegner TT:
- di aver progettato e realizzato corpi arginali interni alle arginature esistenti restringendo eccessivamente (fino a metri 70) la sezione trasversale del fiume con conseguente innalzamento del livello dell'acqua e aumento della velocità della stessa e dunque maggiore capacità erosiva della corrente, realizzando poi, in taluni punti, sezioni di deflusso addirittura inferiori a quelle progettate;
- di avere lasciato prive di argine le parti di fiume in corrispondenza degli affluenti laterali;
- di avere ridotto le condizioni idrauliche di deflusso del fiume mediante rimozione di materiale ghiaioso dall'alveo;
di aver progettato i lavori omettendo gli accertamenti tecnici previsti da norme regolamentari.
Il giudice di primo grado era pervenuto all'indicata decisione sulla base del parere espresso dai periti in sede di incidente probatorio e dell'analogo parere del consulente del pubblico ministero. Il Tribunale, pur affermando l'eccezionalità delle precipitazioni verificatesi nell'aprile del 1992, aveva poi rilevato che le medesime non potevano essere considerate imprevedibili in quanto ricorrenti ogni 20-30 anni e, pur condividendo l'ipotesi dell'esistenza di condizioni concorrenti, aveva ritenuto che gli errori progettuali addebitabili al TT avessero contribuito alla verificazione del disastro e/o all'aggravamento delle relative conseguenze.
La Corte d'appello di Ancona, adita su impugnazione del prevenuto, lo assolveva dal reato ascrittogli. Premetteva la considerazione che il progetto redatto dall'imputato era stato approvato il 26 settembre 1978 e qualificato come "progetto generale", per prevedere tutte quelle opere idrauliche atte a scongiurare i minacciosi e seri pericoli che si verificavano "annualmente" quando il fiume entrava in regime di piena. Partendo da questa definizione riteneva di individuare la finalità del progetto nella realizzazione di tutte "le opere urgenti idonee ad ovviare esclusivamente alle tracimazioni del fiume che si verificavano annualmente". Non si trattava dunque di un "progetto completo e definitivo di sistemazione idraulica del Tronto, bensì di un progetto per così dire "tampone" finalizzato a fronteggiare il regime di piena ordinaria del corso d'acqua". La conseguenza logica era che il progetto "non poteva (nè doveva) riguardare quelle opere dirette a contrastare fenomeni, pur prevedibili, ma sicuramente eccezionali, come le precipitazioni dell'8-10 aprile 1992. La Corte d'appello di Ancona evidenziava altresì che la natura del progetto impediva di procedere al ritenuto necessario ripristino degli argini originari collocati ad una maggiore distanza perché ciò avrebbe comportato la necessità di intervenire per l'eliminazione degli insediamenti, abusivi e non, nelle aree limitrofe e ciò era incompatibile con le finalità e i limiti del progetto. Circa il rapporto di causalità osservava che non era stata raggiunta la prova certa della sua esistenza, perché non era stato possibile accertare il valore della portata di piena e la capacità di deflusso del fiume a seguito degli interventi eseguiti sulla base del progetto redatto dall'imputato. Ulteriore ragione d'incertezza, secondo la corte anconetana, sarebbe poi costituita dall'efficienza causale della folta vegetazione presente nell'alveo del fiume, sulla quale i pareri dei tecnici erano stati discordi e la cui presenza era comunque riferibile alla totale assenza di manutenzione dell'alveo fluviale non ascrivibile al TT. La Corte d'appello anconetana concludeva quindi affermando che la soluzione, "verosimilmente non corretta", di restringere gli argini era stata di fatto imposta dalla intervenuta antropizzazione delle aree golenali, la quale antropizzazione non consentiva nel breve periodo di ripristinare i preesistenti argini maestri;
che non poteva ritenersi provato che, in mancanza di fattori eccezionali (le piogge torrenziali e la presenza di folta vegetazione nell'alveo del fiume), i lavori progettati ed eseguiti dall'imputato non fossero idonei a consentire di smaltire la piena. Avverso la sentenza della corte d'appello anconetana proponevano ricorso sia la procura generale che le parti civili.
Questa Corte Suprema annullava con rinvio la decisione impugnata, esaminando sia i profili della colpa che quelli del nesso causale rilevando che:
doveva dunque ritenersi manifestamente illogica la conclusione cui era pervenuta la Corte anconetana, poiché anche un intervento limitato a contenere gli effetti delle piene ricorrenti, come da quel giudice era stato inteso il progetto dell'imputato, non avrebbe potuto mai avere caratteristiche tali da aggravare le conseguenze nel caso in cui si fossero verificate piene eccezionali, ma prevedibili (risultava in proposito dagli atti che eventi simili a quelli del 1992 si erano già verificati due volte nel corso del secolo ventesimo e l'ultimo risaliva al 1959 e quindi a meno di venti anni prima della progettazione delle opere in questione);
ciò che rilevava, infatti, ai fini, dell'individuazione della colpa non era tanto il mancato ripristino dei vecchi argini, non esigibile se non deliberato dagli organi competenti, quanto la progettazione e costruzione dei nuovi e più ristretti argini: se la soluzione, oltre che non corretta, fosse stata idonea a creare un rischio maggiore di esondazione o di aggravamento degli effetti di una esondazione non contenibile in forza di elementari regole cautelari di prevenzione dei disastri, l'imputato avrebbe dovuto astenersi da queste opere. Quanto alla causalità questa corte premetteva che essa nella fattispecie non era costituita dalla causalità meramente materiale che era indiscussa (l'evento inondazione era stato cagionato dalle eccezionali precipitazioni) ma dalla causalità cosiddetta della condotta (per il cui accertamento occorreva stabilire se la condotta dell'agente avesse influenzato il corso degli eventi) e la causalità cosiddetta della colpa, ossia se l'evento fosse stato provocato dalla violazione di regole cautelari da parte dell'agente. Occorreva in definitiva chiedersi se le opere progettate ed eseguite dall'ing. TT avessero avuto influenza decisiva sul verificarsi dell'evento e se proprio la violazione delle regole cautelari in materia di progettazione ed esecuzione delle medesime (all'imputato era anche contestato di averle eseguite in difformità del progetto) avesse cagionato l'evento inondazione. Sulla premessa dell'esistenza dell'errore progettuale ed esecutivo compiuto dall'imputato - consistente nell'aver ridotto la distanza tra gli argini rispetto a quelli preesistenti - la Corte anconetana avrebbe dovuto effettuare il giudizio controfattuale così impostato: se le opere fossero state correttamente progettate ed eseguite (ovvero se l'ing. TT si fosse astenuto dal progettare e realizzare il restringimento degli argini) si sarebbe verificato ugualmente l'evento dannoso? Se l'evento si fosse ugualmente verificato occorreva accertare se le dimensioni dell'inondazione sarebbero state diverse: infatti se l'evento ipotizzato avesse avuto caratteristiche di dimensioni particolarmente più gravi il reato sarebbe stato ugualmente ipotizzabile. Sul punto la Corte Suprema precisava che il mancato accertamento del valore della portata di piena e della capacità di deflusso non poteva escludere che il giudizio controfattuale fosse effettuato. Esso avrebbe dovuto essere ugualmente compiuto prendendo come termine di paragone i dati attendibili prossimi "al valori più favorevoli all'imputato". Inoltre, per affermare che la crescita della vegetazione sulle aree golenali di un fiume costituiva un fattore eccezionale ed imprevedibile, come ritenuto dalla Corte anconetana, occorreva accertare che questo elemento fosse oggettivamente imprevedibile e si caratterizzasse per l'assoluta anomalia e singolarità. Non era sufficiente in altre parole affermare che la mancata pulizia dell'alveo non fosse riferibile all'imputato, ma occorreva esaminare se poteva ritenersi eccezionale o meno l'inerzia degli organi cui competeva la pulizia degli alvei. Concludeva infine affermando che le precipitazioni atmosferiche del 1992 non potevano ritenersi eccezionali ai fini dell'interruzione del nesso causale perché si verificavano ogni 20 o trenta anni. L'imputato, con memoria dell'8 ottobre del 2007, chiedeva la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'espletamento di una perizia diretta ad accertare il valore della portata della piena. - La corte del rinvio, dopo avere risentito i periti,adottava la pronuncia innanzi indicata. A fondamento della decisione osservava che la colpa ascritta al prevenuto era sia commissiva che omissiva:
commissiva per l'errata progettazione di restringere gli argini con il conseguente aumento della velocità e del livello del fiume e quindi aggravamento del rischio di esondazione;
omissiva perché non aveva realizzato i cosiddetti pennelli che avrebbero rallentato la corrente;
che la sistemazione idraulica progettata dal TT aveva in definitiva peggiorato la situazione precedente e per tale ragione aveva quanto meno contribuito alla causazione dell'evento;
che proprio perché si trattava di opere peggiorative non era determinante stabilire se la piena che aveva causato l'esondazione fosse o no eccezionale, problema che si sarebbe posto se il progetto fosse stato migliorativo della situazione precedente. Ricorre per cassazione il TT per mezzo dei propri difensori deducendo:
1) omessa assunzione di una prova decisiva con riferimento all'omessa escussione dei consulenti di parte prof. ON ed ing. Palatroni Francesco: sostiene che i consulenti di parte non avevano potuto presentarsi all'udienza fissata per l'audizione dei periti d'ufficio e la corte non aveva inteso concedere un rinvio;
2) la violazione degli artt. 40 e 412 cod. pen. nonché manifesta illogicità sul punto, per avere i giudici del merito esaminato prima i profili concernenti la causalità e poi quelli relativi alla colpa e per avere sostanzialmente eluso il giudizio controfattuale richiesto da questa Corte Suprema ritenendo irrilevante l'accertamento dei valori della portata di piena: infatti la corte territoriale,pur rilevando che l'esondazione sarebbe comunque avvenuta anche senza le opere del TT, gli ha addebitato un aggravamento degli effetti pur riconoscendo l'impossibilità di determinarlo, ignorando peraltro altre cause dell'evento, come l'erosione di qualche argine o la folta vegetazione che aveva ridotto la capacità di deflusso delle acque o ancora l'eccezionalità delle piogge dell'aprile del 1992;
3) mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine ai profili di colpa attribuiti al TT per avere la corte omesso di considerare che la progettazione affidata al TT era finalizzata alla sola difesa delle piene annuali, era insomma un progetto tampone che non prevedeva la sistemazione definitiva dell'alveo del fiume;
inoltre la corte non aveva adeguatamente apprezzato la circostanza che esistevamo già argini interni e comunque il restringimento non era di per sè, dal punto di vista idraulico, errato ed ogni caso quel progetto era stato approvato dal comitato tecnico.
IN DIRITTO
Il ricorso va respinto perché infondato.
È opportuno premettere che, anche se è stata pronunciata sentenza di proscioglimento per l'estinzione del reato per prescrizione, questa corte deve ugualmente esaminare i motivi di ricorso allo scopo di stabilire se sussistono le condizioni per la conferma delle statuizioni civili.
L'affermazione della responsabilità civile per un fatto illecito, per quanto concerne i profili del dolo o della colpa e del rapporto di causalità materiale tra il fatto e l'evento dannoso, non richiede indagini o valutazioni sostanzialmente diverse da quelle effettuate in sede penale per l'accertamento di un reato. Invero, il codice civile disciplina solo il rapporto di causalità giuridica, ossia quello che riguarda le conseguenze dell'evento dannoso mediante gli artt. 1223, 1225 e 1226 c.c. e art. 1227 c.c., comma 2, richiamati per la responsabilità aquiliana dall'art. 2056 c.c., ma non quello della causalità materiale tra un evento dannoso e la condotta. L'art. 2043 c.c. dispone che "qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga...", ma non stabilisce quando un danno ingiusto possa considerarsi cagionato da un determinato fatto. Pertanto il giudice civile, per stabilire se sussista nesso di causalità materiale tra la condotta e l'evento dannoso deve applicare analogicamente il principio sancito dal codice penale della condicio sine qua non temperato da quello della regolarità causale, sottesi agli artt. 40 e 41 c.p., sia pure con gli adattamenti imposti dalla peculiarità della responsabilità civile. Quindi, anche per la responsabilità civile, quando l'evento dannoso è stato cagionato da una pluralità di azioni o di omissioni,coeve o succedutesi nel tempo, tutte hanno uguale valore causale,senza distinzione tra cause immediate o mediate, dirette o indirette, precedenti o successive, dovendo a ciascuna di esse riconoscersi un'efficienza causale nella produzione del danno, se nella concatenazione degli avvenimenti abbiano determinato una situazione tale che l'evento, sebbene prodotto direttamente dalla causa avvenuta per ultima, non si sarebbe verificato o comunque si sarebbe verificato in maniera meno grave. Il nesso causale rimane interrotto solo se la causa sopravvenuta sia stata da sola sufficiente a provocare l'evento perché autonoma,eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto. In quest'ultimo caso le cause preesistenti degradano al mero rango di occasioni perché quella successiva ha interrotto il legame causale tra esse e l'evento (Cfr ex multis: Cass. civ. sez. 3, n. 15789 del 2003; n. 16163 del 2001). Fatta questa premessaci osserva che tutti i motivi sono infondati. Con riferimento al primo si rileva che il mezzo d'annullamento di cui all'art. 606 c.p.p., lett. d) può essere dedotto in cassazione quando il giudice ha omesso di ammettere una prova decisiva chiesta dalla parte, anche nel corso dell'istruzione dibattimentale di primo grado, limitatamente però ai casi di cui all'art. 495 c.p.p., comma 2, ossia quando si tratta di prova a discarico su fatti oggetto delle prove a carico. Ora, anche ad ammettere che la richiesta di audizione di un consulente di parte possa considerarsi prova decisiva a discarico, si deve rilevare che tale richiesta non risulta formulata in primo grado. Quindi il giudice non ha omesso di espletare prove decisive chieste dall'imputato a norma dell'art. 495 c.p.p. sia pure nel corso dell'istruzione di primo grado. La mancata assunzione di una prova decisiva, secondo lo stesso ricorrente, si sarebbe verificata solo perché la corte, dopo avere disposto la comparizione dei periti d'ufficio e dei consulenti indicati dal prevenuto, aveva respinto un'istanza di rinvio dell'udienza per impedimento dei consulenti di parte, i quali non si erano potuti presentare nel giorno fissato. Appare quindi palese che non può essere invocato il mezzo d'annullamento dedotto giacché un'indagine peritale era stata già disposta ed espletata e la mancata audizione del consulente di parte era dipesa da impedimento di quest'ultimo. La corte non era obbligata a rinviare il dibattimento per sentire il consulente di parte non comparso all'udienza all'uopo fissata.
Infondati sono gli altri due motivi che vanno esaminati congiuntamente perché strettamente connessi.
In proposito si osserva anzitutto che l'inversione metodologica dedotta dalla difesa, secondo la quale la corte aveva prima esaminato i profili della causalità e poi quelli della colpa non sussiste. Invero, la corte prima di esaminare il nesso causale, con metodologia corretta, ha precisato che la condotta ascritta al prevenuto era commissiva ed omissiva: commissiva perché aveva realizzato un progetto che avrebbe causato o quantomeno aggravato le conseguenze dell'esondazione del fiume Tronto;
omissiva perché aveva omesso di disporre i cosiddetti pennelli ossia opere in cemento armato costruite nell'alveo in modo da mantenere la corrente al centro della sezione e permettere la sedimentazione a ridosso delle sponde favorendo la protezione delle stesse dall'erosione. La corte, dopo avere puntualizzato la natura della condotta ascritta al prevenuto, ha esaminato i motivi d'appello trattando congiuntamente il tema della colpa e quello del nesso causale in relazione alle censure mosse sui singoli temi. Quindi non si è verificata alcuna inversione metodologica e, peraltro, quand'anche si fosse verificata, non avrebbe inciso sulla valutazione probatoria perché la corte ha esaminato tutte le censure dedotte con i motivi d'appello respingendole con motivazione adeguata.
Questa corte condivide anzitutto la distinzione operata dal giudice del rinvio tra condotta commissiva ed omissiva con tutte le relative conseguenze anche per quanto riguarda l'accertamento del nesso causale. All'imputato si è addebitato di avere notevolmente ristretto gli argini del fiume e di non avere realizzato i cosiddetti pennelli, che erano indispensabili proprio per la notevole riduzione degli argini. La natura colposa di tali comportamenti, in contrasto con le regole tecniche, è stata desunta dai giudici del merito dagli accertamenti peritali. I periti hanno sottolineato che il restringimento degli argini ha comportato un innalzamento del livello del fiume e un aumento della velocità dell'acqua con conseguente palese aumento della capacità erosiva delle sponde e di rischio di esondazione. Alzare il livello del fiume significava palesemente aumentare il rischio di scavalcamento delle opere di difesa con conseguente invasione anche di zone lontane proprio perché in quel tratto il fiume scorreva in una campagna piuttosto piatta. Il prevenuto, oltre a restringere gli argini, non si è neppure preoccupato di creare mezzi idonei ad evitare l'erosione delle sponde: avrebbe dovuto cioè (condotta omissiva) realizzare i cosiddetti pennelli ossia opere in cemento armato costruite nell'alveo del fiume allo scopo di mantenere la corrente al centro della sezione e permettere la sedimentazione a ridosso delle sponde in modo da favorire la protezione dall'erosione.
L'inadeguatezza tecnica del progetto è stata sottolineata dai periti e lo stesso imputato non ha difeso l'esattezza tecnica del suo intervento, ma si è limitato ad affermare o che gli argini più ristretti già esistevano, circostanza questa categoricamente smentita dai giudici del merito, o che quella restrizione era stata imposta per salvaguardare gli insediamenti abusivi e non realizzati nelle golene. Sul punto ha affermato che il progetto approvato nel 1978 costituiva una soluzione "tampone" per fronteggiare le esondazioni ordinarie, ma non quelle di carattere eccezionali, ed aveva fondato tale sua affermazione sul fatto che nella delibera con cui si era approvato il progetto si era usato l'avverbio "annualmente". Tale interpretazione è stata già disattesa da questa corte nella sentenza di annullamento.
In proposito questa corte nella decisione d'annullamento ha puntualmente osservato: a)che l'uso dell'avverbio "annualmente" non era idoneo ad escludere che fossero compresi nella previsione anche gli eventi eccezionali: "annualmente" significa che si fa riferimento ad eventi che si verificano ogni anno, ma non si escludono quelli di maggiore entità; b) che la corte non aveva spiegato come si conciliasse l'affermata natura di progetto "tampone" con le caratteristiche di progetto generale che il provvedimento di approvazione attribuiva al medesimo;
c) che in ogni caso un progetto "tampone" rectius di manutenzione straordinaria non può e non deve avere caratteristiche tali da aumentare il rischio di aggravare le conseguenze dannose di un evento eccezionale.
In definitiva, come già precisato da questa corte, ciò che rileva ai fini della colpa non è tanto il mancato ripristino dei vecchi argini, quanto la progettazione e costruzione di nuovi e più ristretti, la quale ha aumentato il rischio di esondazione. La finalità di salvaguardare gli interventi abusivi e non, realizzati nelle golene, come sottolineato dai periti, era del tutto insussistente perché in caso di esondazione i primi ad essere travolti sarebbero stati propri i manufatti che si volevano proteggere. Questa Suprema corte, nell'esaminare tale argomento posto a sostegno della sentenza di assoluzione, poi annullata, ha osservato che, "se la soluzione, oltre che non corretta, era stata idonea a creare un rischio maggiore di esondazione o di aggravamento degli effetti di un'esondazione non contenibile, elementari regole cautelari di prevenzione dei disastri avrebbero dovuto convincere delle necessità di astenersi da dette opere". Ha altresì precisato che nella sentenza di assoluzione la corte territoriale aveva omesso di considerare che "anche i progetti di sistemazione non definitiva debbano avere caratteristiche tali da non creare o aggravare il rischio nel caso di eventi straordinari".
La motivazione della corte territoriale perugina in ordine alla sussistenza della colpa non presenta quindi alcun errore giuridico o incoerenza ed è in linea con le osservazioni di questa Corte Suprema e con l'accertamento demandato al giudice del rinvio. Anche per quanto concerne il nesso causale la motivazione della corte è adeguata e, contrariamente all'assunto del ricorrente, non viola i principi enunciati nella sentenza di annullamento. Tutta la tesi difensiva ,ribadita nei motivi di ricorso, si fonda, in relazione al nesso causale,su tre rilievi fondamentali:
a) sull'impossibilità di effettuare il giudizio contraffattale e quindi di accertare il nesso causale perché non è stata calcolata dai periti la portata della piena;
b) sull'impossibilità di attribuire alla condotta del TT incidenza causale concorrente per l'aggravamento del rischio di esondazione, sia - per l'impossibilità di quantificare tale rischiosa perché una responsabilità penale, secondo una qualificata dottrina, non può affermarsi in base al criterio causale del mero aggravamento del rischio;
c) sulla sussistenza di cause alternative idonee a cagionare l'evento, quali ad esempio la presenza di folta vegetazione nell'alveo e l'eccezionalità delle piogge.
In ordine al punto sub a) si osserva preliminarmente che la tesi del ricorrente era stata recepita dalla corte anconetana, ma respinta da questa Corte suprema con la sentenza di annullamento, con cui si è sottolineato che la corte territoriale avrebbe dovuto comunque accertare se la riduzione della distanza tra gli argini avesse o no avuto incidenza causale nella produzione dell'evento e non astenersi dal formulare tale giudizio, e si è aggiunto che, anche nell'eventualità che l'esondazione si fosse verificata ugualmente anche senza il restringimento degli argini, la corte territoriale avrebbe dovuto accertare se le conseguenze dannose sarebbero state identiche.
Le valutazioni omesse dalla corte anconetana sono state invece compiute da quella perugina, la quale ha anzitutto puntualizzato che la condotta dell'imputato, come sopra accennatola commissiva ed omissiva.
Tale precisazione, considerata dal difensore banale, fuorviante ed in netto contrasto con quanto affermato da questa corte nella sentenza di annullamento (cfr memoria difensiva alla pagina 2), va invece condivisa perché aderente alla contestazione ed alla realtà fattuale. In ogni caso tale puntualizzazione, ai fini dell'accertamento del nesso causale, non ha alcuna rilevanza, in quanto, secondo i più recenti orientamenti della dottrina (compresa quella citata dal ricorrente nella memoria) e della stessa giurisprudenza di legittimità, l'accertamento della causalità attiva non è sostanzialmente diverso da quello della causalità dell'omissione Si è infatti sostenuto che anche il non fare deve considerarsi causale quando risulti che "senza lo stato della persona (condizione statica), costituito dal non compiere l'azione dovuta, l'evento lesivo non si sarebbe verificato in altre parole anche con riferimento all'omissione il concetto penalmente rilevante di causa coincide con il concetto di condizione contingente necessaria. Il procedimento utilizzato per accertare se l'omissione è "condizione statica necessaria dell'evento" è identico nella sua struttura a quello cui si ricorre per accertare la causalità dell'azione. Identico è l'oggetto della spiegazione: un avvenimento del passato. Identico il giudizio che si deve compiere per individuare la condizione necessaria ossia il giudizio controfattuale o ipotetico inteso ad accertare se senza la condotta ,attiva o passiva, l'evento si sarebbe o non si sarebbe verificato. Identico il procedimento da impiegare in via strumentale per compiere il giudizio controfattuale:
una spiegazione legata all'oggettivo sapere scientifico, che consenta di ricollegare l'evento lesivo ad un insieme di condizioni empiriche antecedenti, variabili o statiche. Identica è la struttura della spiegazione offerta ed identico perciò il carattere di "pratica certezza" dell'enunciato esplicativo. L'unica differenza consiste nel fatto che il giudizio controfattuale, nella causalità dell'azione, va effettuato su basi reali mentre, nella causalità dell'omissione, su basi ipotetiche, ossia,per stabilire se l'evento si sarebbe o non si sarebbe verificato, si suppone adempiuta l'azione che si ritiene doverosa. Si tratta in definitiva di un giudizio doppiamente ipotetico (cfr. su questi temi Cass. n. 10789 del 2000 e da ultimo Cass. n. 3380 del 15 novembre 2005, depositata il 17 gennaio del 2006, riv. 233237). Fatta questa premessa, nella fattispecie, attiva o omissiva che sia la condotta addebitata al prevenuto, questa Suprema Corte, premesso che l'evento non si sarebbe potuto verificare, se la capacità di deflusso del fiume fosse stata superiore alla portata della piena, aveva chiesto al giudice del merito di accertare se, senza il restringimento degli argini, l'evento si sarebbe o non si sarebbe verificato. Si tratta quindi all'evidenza di un accertamento che andava effettuato su basi reali e non ipotetiche.
La corte territoriale, dopo avere premesso che l'accertamento della portata della piena non era stato effettuato perché avrebbe portato a risultati equivoci per l'alcatorietà dei dati di partenza, ha affermato che non si poteva stabilire con certezza se l'evento si sarebbe o non si sarebbe verificato se il prevenuto si fosse astenuto dal restringere gli argini. Ha quindi adottato la soluzione più favorevole al TT escludendo che il restringimento degli argini sia stato causa esclusiva dell'evento..
Questa corte Suprema aveva però chiesto al giudice del merito, nell'ipotesi che si fosse stabilito che l'evento si sarebbe potuto verificare ugualmente, di accertare se le dimensioni dell'inondazione sarebbero o no state uguali, in quanto se l'evento verificatosi avesse avuto dimensioni più gravi per effetto della condotta del prevenutoci reato sarebbe stato ugualmente configurabile (cfr. sentenza alla pagina 15 primo capoverso).
A tale quesito la corte ha risposto affermando che la condotta commissiva ed omissiva dell'imputato aveva indubbiamente contribuito a causare l'esondazione perché ne aveva aggravato il rischio. Tale affermazione non si fonda su intuizioni soggettive dei giudici o su opinabili massime di esperienza, ma su dati scientifici evidenziati dai periti. Invero è scientificamente dimostrato che, quando più si riducono gli argini di un fiume, tanto maggiore diventa la velocità di deflusso delle acque ed il livello dello stesse. Nel caso in esame gli argini dalla distanza di duecento metri erano stati portati a 70 metri in una zona in cui il fiume scorreva su un terreno pianeggiante. Quindi in caso di esondazione sarebbe stata allagata,come è avvenuto,una vasta superficie, tanto più che, come sottolineato dai peritici TT non si era neppure preoccupato di realizzare i cosiddetti pennelli in modo da convogliare la corrente al centro ed affievolire il rischio di erosione delle sponde.
Il difensore del ricorrente contesta con il secondo rilievo la valenza concorsuale attribuita alla condotta del proprio assistito, sia perché non si può affermare la sussistenza del nesso causale e quindi la responsabilità penale in base al semplice aggravamento del rischio, sia perché non è stato determinato tale aggravamento. Anche tale rilievo va respinto. Il problema della sussistenza del nesso causale per il mero aggravamento del rischio si è posto all'attenzione della giurisprudenza,italiana e straniera, soprattutto in taluni processi penali per responsabilità da prodotto o per i danni legati all'emissione di sostanze tossiche,per valutare l'idoneità di una sostanza o di un prodotto a provocare un certo tipo di evento dannoso. Secondo i promotori di tale dottrina il criterio dell'idoneità nella condotta e della causalità generale dovrebbe sostituire quello tradizionale della causalità individuale e con esso quello della condizione necessaria individuale. A tale criterio si fa di solito riferimento nei reati omissivi impropri. Nella fattispecie la corte territoriale,parlando di aggravamento del rischio, non ha inteso recepire la dottrina anzidetta o eludere il principio della condicio sine qua non ne' tanto meno quello enunciato nella sentenza di annullamento. Invero la corte territoriale,come prima di lei il tribunale,facendo riferimento all'aggravamento del rischio ha inteso alludere alla sussistenza di una condizione concorrente che, ponendosi come anello della catena, ha contribuito, su basi scientifiche e non meramente probabilistiche, a rendere l'esondazione più grave di quella che si sarebbe verificata se il prevenuto si fosse astenuto dal restringere gli argini. D'altra parte nella sentenza d'annullamento questa corte aveva imposto al giudice del rinvio,nell'ipotesi in cui avesse accertato che l'evento si sarebbe verificato ugualmente, anche se l'imputato si fosse astenuto dal restringere gli argini,di stabilire ulteriormente se l'esondazione si sarebbe o no realizzata con le medesime conseguenze,giacché il reato sarebbe stato ugualmente configurabile se la condotta del prevenuto avesse solo aggravato le conseguenze dell'esondazione (cfr. sentenza alla pag. 15). Quindi il giudice del rinvio aveva comunque l'obbligo di applicare il principio enunciato da questa corte e di affermare la responsabilità penale del prevenuto anche se la condotta dell'imputato avesse solo aggravato l'evento, quand'anche non avesse condiviso tale orientamento. Nella stessa sentenza delle Sezioni unite n 30328 del 2002, Franzese, citata dal ricorrente, ed in altre successive, il principio di diritto in essa enunciato è stato massimato nei termini seguenti:
"Nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva". Quindi il criterio dell'aggravamento del rischio non viene ripudiato dalle Sezioni unite quando, beninteso, non esclude o sostituisce la causalità individuale e si fondi su criteri di alta probabilità logica. Esso è stato confermato in decisioni successive a quella delle Sezioni unite (Cass n 988 del 2003; 37432 del 2003). Ma nella fattispecie la responsabilità civile del prevenuto sarebbe stata affermata ugualmente anche se si fosse recepita la tesi del ricorrente secondo la quale il nesso causale non potrebbe essere ritenuto sussistente in base al semplice aggravamento del rischio,perché in tal caso si trasformerebbe un reato di danno in uno di pericolo.
Invero una volta esclusa l'applicabilità dell'art. 129 cpv c.p., per valutare l'illiceità del fatto, la corte avrebbe dovuto applicare le regole di giudizio civile. In tale giudizio i criteri di imputabilità del fatto dannoso ad un determinato soggetto sono più ampi e per alcuni aspetti meno garantistici di quelli penali. Nell'ambito della responsabilità penale si mira soprattutto a tutelare la persona del reo e si preferisce che un colpevole rimanga impunito piuttosto che un innocente in carcere. Si applica cioè la regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, già insita nel nostro ordinamento,ma recentemente esplicitata formalmente. Nell'ambito della responsabilità aquiliana si mira al contrario a tutelare il danneggiato e si cerca di evitare che chi ha subito un danno non rimanga senza ristoro. Si applica in sostanza la meno stringente regola "del più probabile che no" o della "preponderanza dell'evidenza" (cfr. Cass. civ. n 21619 del 2007). L'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 129 cpv. c.p.p. appare palese qualunque dottrina si voglia recepire sul nesso causale .Invero, è certo( e lo ha sottolineato anche questa corte nella sentenza di annullamento) che la capacità di deflusso del fiume era inferiore alla portata della piena dell'aprile del 1992 altrimenti l'evento non si sarebbe verificato. Da tale obiettivo elemento emerge che il prevenuto, mentre ha calcolato la portata delle piene annuali,ha completamente omesso di valutare quelle eccezionali, che pure erano prevedibili perché si erano già verificate sia pure con cadenze ventennali e l'ultima si era verificata meno di sentanni prima. Siffatta omissione è stata implicitamente ammessa dallo stesso imputato allorché ha affermato che il suo era solo un progetto "tampone" imposto dalla necessità di salvare gli insediamenti abusivi e non abusivi nelle golene . Ma si è già chiarito che l'eventuale natura provvisoria dell'intervento non doveva comunque avere caratteristiche tali da aumentare il rischio di esondazioni. Pertanto il TT, in base alla sua stessa impostazione difensiva, ha dovuto necessariamente prevedere che quel progetto ,idoneo a contenere le piene ordinarie, si sarebbe potuto rivelare inadeguato se fosse intervenuta una piena come quella che si era già verificata nel 1959. A proposito della dedotta natura provvisoria del progetto, a parte le considerazioni già espresse in proposito da questa corte, si deve sottolineare che al momento dell'inondazione, benché fossero ormai trascorsi quattordici anni da quell'intervento, ritenuto provvisorio dall'imputato, l'Amministrazione non era ancora intervenuta con un progetto definitivo Non si può quindi ritenere in tale situazione fattuale palese l'insussistenza del nesso causale.
Il ricorrente sostiene altresì che una responsabilità per l'aggravamento del rischio non sarebbe comunque configurabile perché non si è accertata la percentuale di tale aggravamento. Ancora una volta si valuta la condotta dell'imputato con le regole di giudizio utilizzate nel processo penale. Nel giudizio civile il rapporto di causalità si articola in due fasi: nella prima il giudice deve accertare se un determinato evento dannoso sia derivato da un comportamento omissivo o commissivo (accertamento dell'an debeatur);
in tale fase,che è quella dell'accertamento della causalità materiale ossia del cosiddetto danno evento, il giudice non deve stabilire in quale misura l'azione del soggetto abbia contribuito alla causazione dell'evento;nella seconda fase,che presuppone l'accertamento della prima,la norma civile dispone che debba essere risarcito il solo danno che sia conseguenza diretta ed immediata del fatto, inteso globalmente: trattasi della fase del quantum debeatur che è disciplinata dagli artt. 1223, 1225, 1226 e 1227 c.c., comma 2, richiamati per la responsabilità aquiliana dall'articolo 2056 c.c. È solo in questa seconda fase che può venire in rilievo la percentuale "dell'aggravamento" rectius della concorrente condizione posta in essere dall'imputato.
Da tale principio discende che ai fini della conferma delle statuizioni civili, il giudice penale nell'ipotesi di condanna generica,deve pronunciarsi solo sull'an debeatur e quindi non è tenuto a stabilire la percentuale della colpa o della concorrente condizione posta in essere dal prevenuto.
A norma dell'art. 2055 c.c. se il fatto dannoso è imputabile a più persone tutte sono responsabili in solido al risarcimento del danno Colui che ha risarcito il danno ha azione di regresso nei confronti degli altri autori dell'illecito nella misura determinata dalla gravita della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio le singole colpe si presumono uguali. Affinché più persone possano essere chiamate a rispondere in solido di un fatto illecito,secondo la regola anzidetta,non è neppure necessario che tutte abbiano agito con il medesimo atteggiamento soggettivo(dolo o colpa) essendo sufficiente che anche condotte indipendenti abbiano causato il medesimo fatto dannoso (cfr per tutte Cass. Sez. terza civile n. 25117 del 2008). Dal principio di solidarietà dianzi evidenziato discende che il problema della determinazione delle colpe si porrà solo allorché nei rapporti interni tra i vari responsabili dell'illecito, si dovrà ripartire il danno. L'impossibilità di determinare la percentuale di ciascuna colpa non impedisce in sede civile e tanto meno in sede penale, allorché viene pronunciata condanna generica, l'affermazione di responsabilità perché nel dubbio le varie colpe si presumono uguali invero il danneggiato da un fatto illecito imputabile a più persone, per il principio di solidarietà al quale prima si è fatto riferimento, può pretendere l'intero risarcimento anche da una sola delle persone obbligate, mentre la diversità gravita delle rispettive colpe e l'eventuale diseguale efficienza causale può avere rilevanza solo ai fini della ripartizione interna dell'obbligazione passiva di risarcimento tra i vari responsabili (cfr. tra le ultime Cass. civ. n. 19492 del 2007). Con riferimento al terzo elemento dell'assunto difensivo ossia alla sussistenza di cause concorrenti idonee da sole a causare l'evento,quali ad esempio la presenza di vegetazione nell'alveo del fiume e l'eccezionale piovosità di quel periodo, si osserva che secondo l'orientamento di questa corte, ribadito anche nella sentenza che ha annullato la decisione della corte anconetana, si considera eccezionale l'accadimento-precedente o sopravvenuto - che si ponga al di fuori delle normali e prevedibili linee di sviluppo della serie causale dipendente dalla condotta dell'agente. Si deve in sostanza trattare di un avvenimento imprevedibile in astratto ed imprevedibile anche per l'agente che non può anticipatamente prevederlo come conseguente alla sua azione o omissione (cfr. Cass. nn. 19179 e 20272 del 2006). A questi principi si è attenuta la corte territoriale la quale ha escluso, con motivazione adeguata, l'interruzione del nesso causale sia con riferimento alla folta vegetazione nell'alveo del fiume che con riguardo all'eccezionalità delle precipitazioni atmosferiche del periodo.
Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso va respinto. Dalla conferma delle statuizioni civili discende la condanna del ricorrente al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili in questo grado liquidate come nel dispositivo seguente.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p. RIGETTA il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione di quelle sostenute in questo grado dalle parti civili (liquidate, per le parti difese dall'avv. Alessandrini, in complessivi Euro 8000,00, per la Parrocchia, in complessivi Euro 2000,00 e per il Comune in complessivi Euro 2000,00, oltre le spese generali e gli accessori di legge per ciascuna delle tre liquidazioni.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2009