Sentenza 5 luglio 2017
Massime • 1
La richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità prevista dall'art. 73, comma 5-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, oltre che personalmente dall'imputato, può essere avanzata dal difensore purché munito di apposita procura speciale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/07/2017, n. 50971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50971 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2017 |
Testo completo
509 7 1-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 05/07/2017 Presidente Sent. n. sez.1339/19 FAUSTO IZZO CARLA MENICHETTI REGISTRO GENERALE ANDREA MONTAGNI N. 10013/2017 UGO BELLINI ALESSANDRO ANLDI Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: EL GI nato il [...] a [...] nato il [...] TE SI nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 15/04/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO ANLDI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso per Annullamento Con RINVIO PER EL ING M ISSIBILI ELI ALTRI_ AVV. NEDILE Pon EL CHIPLE ACCOGLIMENTO RICORSO. AW. PLINI FOR JU AN CHLORE ACCOLIGENTE RICORSO. A.VV. PLINI IN SOSTITUTIONS AV. VELLUCCI PER TE CHIEDE ACCOCLIMENTO RICONso_ ся RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15.4.2016 la Corte di appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio, in riforma della sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere del 10.5.2013, appellata dagli odierni ricorrenti, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 ha rideterminato la pena per l'imputato JU RA DZ AM nella misura di anni quattro di reclusione ed € 10.000 di multa e per tutti gli altri nella misura di anni tre di reclusione ed € 10.000 di multa.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi UI EL, IM MA, JU RA DZ AM e ES VI 3. UI EL lamenta quanto segue. I) Violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'art. 73, comma 5- bis, d.P.R. 309/90. Deduce che nonostante la riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità, la Corte territoriale non ha tenuto conto della richiesta rassegnata nelle conclusioni della difesa di sostituire la pena da infliggere con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi del comma 5-bis dell'art. 73 d.P.R. 309/90, richiesta divenuta attuale solo con la normativa introdotta dal d.l. n. 36/2014, tenuto conto dello stato di tossicodipendenza del EL sin dal 11.9.2007. II) Violazione di legge e vizio di motivazione, difettando qualsiasi argomentazione in merito all'iter logico-giuridico che ha condotto il Giudice ad applicare al EL la pena di anni 3 di reclusione ed € 10.000 di multa, ben al di sopra del minimo edittale, senza considerare la modesta entità della droga da lui trattata. III) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73 d.P.R. 309/90, trattandosi di sostanza stupefacente per uso personale. IV) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen., sulla cui istanza la Corte di appello nulla ha disposto.
4. IM MA lamenta il vizio di motivazione, difettando qualsiasi argomentazione in merito all'iter logico-giuridico che ha condotto il Giudice ad applicare al medesimo la pena di anni 3 di reclusione ed € 10.000 di multa, ben al di sopra del minimo edittale, senza differenziare il trattamento sanzionatorio fra i vari imputati.
5. JU RA DZ AM lamenta il vizio di motivazione, difettando qualsiasi argomentazione in merito all'iter logico-giuridico che ha condotto il с Giudice ad applicare al medesimo la pena di anni 4 di reclusione ed 10.000 di multa, ben al di sopra del minimo edittale, senza differenziare il trattamento sanzionatorio fra i vari imputati.
6. ES VI lamenta quanto segue. I) Vizio di motivazione, difettando qualsiasi argomentazione in merito all'iter logico-giuridico che ha condotto Giudice ad applicare al medesimo la pena di anni 3 di reclusione ed € 10.000 di multa, ben al di sopra del minimo edittale, senza differenziare il trattamento sanzionatorio fra i vari imputati. II) Vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen., per omessa valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso dedotti da UI EL sono infondati.
1.1. Il primo motivo trascura di considerare che la richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prevista dall'art. 73, comma 5-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, è per costante giurisprudenza - atto - personalissimo, e pertanto può essere avanzata solo dall'imputato e non anche dal suo difensore, non munito di apposita procura speciale (Sez. 6, n. 40101 del 16/06/2009, Braccini, Rv. 24468401). Inoltre, perché sorga l'obbligo del giudice di verificare l'esistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, è necessario che l'imputato indichi in modo sufficientemente preciso l'esistenza di elementi utili ai fini dell'accertamento delle condizioni normative richieste, non bastando la mera affermazione dell'imputato del proprio stato di tossicodipendenza (Sez. 7, n. 48396 del 26/09/2013, Battaglia, Rv. 25840701). Nel caso in disamina risulta dagli atti processuali esaminabili da questa Corte stante la natura della doglianza che il EL il giorno dell'udienza dianzi alla Corte di appello era - assente per rinuncia a comparire, sicché la richiesta non è stata avanzata da lui personalmente;
né risulta che la difesa abbia allegato elementi a sostegno della richiesta, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso.
1.2. Il secondo motivo non considera che la pena irrogata, pur superiore al minimo edittale, è comunque al di sotto della media edittale (che nel caso è pari a 6 anni, atteso che la pena massima in astratto irrogabile, stante la continuazione fra gli episodi criminosi contestati, corrisponde al triplo di 4 anni, quindi 12 anni, che diviso due fa 6 anni). Conseguentemente nel caso trova applicazione il principio secondo cui, in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è 3 necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 26528301).
1.3. I restanti motivi sono inammissibili in quanto le questioni sollevate attengono al merito e risultano già coperte dalla formazione del giudicato progressivo sull'affermazione di penale responsabilità, come si evince dalla sentenza parzialmente rescindente della Sezione Feriale della Suprema Corte n. 39844/2015, che rinviò al giudice di merito «limitatamente al diniego del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90», rigettando nel resto i ricorsi degli odierni imputati.
2. L'infondatezza dei ricorsi di IM MA e di JU RA DZ AM si evince da quanto sopra argomentato al punto 1.2, trattandosi per entrambi di pena irrogata al di sotto della media edittale (per gli stessi motivi dianzi indicati), per la quale quindi non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice.
3. Anche per il primo motivo del ricorso di ES VI vale il discorso di cui al punto 1.2. attinente al fatto che la pena irrogata è al di sotto della media edittale, per cui non necessita di specifica motivazione. Per quanto concerne il secondo motivo, è appena il caso di rilevare che, al di là della genericità della doglianza sull'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, tale questione è ormai preclusa in questa sede in considerazione della formazione del giudicato progressivo, sulla scorta quanto già osservato al punto 1.3. 4. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 5 luglio 2017 Al Pre Il Consigliere estensore ES Ranaldi Fausto Depositata in Cancelleria Oggi. - 8 NOV. 2017 A Funzion iGiudiziario Patria Sorra