Sentenza 25 gennaio 2005
Massime • 1
In tema di procedimento per l'inflizione di sanzioni disciplinari a detenuti o internati, fermo restando che la decisione circa l'avvio di detto procedimento è di esclusiva competenza del direttore dell'istituto, deve ritenersi tuttavia consentito, in base ai principi generali vigenti in materia di procedimenti amministrativi, che la contestazione dell'addebito sia materialmente effettuata da un operatore penitenziario all'uopo delegato dal direttore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/01/2005, n. 17643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17643 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 25/01/2005
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 306
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 028112/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO EN N. IL 14/06/1961;
avverso ORDINANZA del 16/06/2004 GIUD. SORVEGLIANZA di MACERATA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. FAZZIOLI EDOARDO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. VIGLIETTA G. che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. AR CE, per mezzo del difensore, ricorre per cassazione contro l'ordinanza del 16 giugno 2004 con la quale il magistrato di sorveglianza di Ascoli Piceno ha rigettato il reclamo da lui proposto contro la sanzione inflittagli in data 12 febbraio 2004 per la infrazione disciplinare di cui all'art. 77, comma 1, n. 16 del regolamento di esecuzione della legge di ordinamento penitenziario, approvato con d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230, denunziando la violazione dell'art. 81 dello stesso regolamento.
Assume, in particolare, il ricorrente che l'addebito avrebbe dovuto essergli contestato personalmente dal direttore dell'istituto, che non avrebbe potuto delegare altro operatore penitenziario e che la decisione non è stata adottata tempestivamente;
infine, che ilo consiglio di disciplina avrebbe deciso "inaudita altera parte".
2. Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo va rilevato che il regolamento, nell'art. 81, come in altre disposizioni (vedi per esempio l'art. 74, comma 5), prevede una distribuzione delle competenze tra i diversi "operatori penitenziari" in relazione alla natura ed all'importanza dell'atto da compiere. È evidente, pertanto, che la decisione sull'inizio del procedimento disciplinare, per il carattere di eccezionalità che riveste in un ordinamento penitenziario fondato sulla esclusione della violenza e sulla partecipazione convinta del detenuto all'opera di rieducazione e per le gravi conseguenze che possono derivarne al detenuto, è attribuita alla competenza del vertice dell'istituto, al quale compete anche la decisione sulla sussistenza dell'infrazione (sanzioni inflitte dal direttore) o la presidenza del consiglio di disciplina (per la irrogazione di tutte le altre sanzioni disciplinari). Tanto precisato va rilevato, tuttavia, che il procedimento disciplinare è pur sempre un procedimento amministrativo per cui anche nel suo ambito valgono le regole generali sulla possibilità, qualora non espressamente esclusa, di delegare uno o più atti del procedimento o dell'intero procedimento ad altre figure amministrative a lui subordinate. Nel caso di specie, pertanto, il direttore, dopo aver deciso l'inizio dell'azione disciplinare (circostanza non contestata), ben poteva delegare la contestazione materiale dell'addebito ad altro operatore penitenziario, come di fatto è avvenuto.
Nè tale interpretazione può ritenersi contraddetta dal comma 3 dell'art. 81, secondo la quale "il direttore, personalmente o a mezzo di personale dipendente, svolge accertamenti sul fatto", in quanto con tale disposizione si è inteso soltanto attribuire al direttore il potere, in un caso così delicato, di svolgere una attività ordinariamente riservata ad altri operatori penitenziari, atteso che ai sensi dell'art. 3 del regolamento, il "direttore dell'istituto esercitano i poteri attinenti alla organizzazione, al coordinamento ed al controllo dello svolgimento delle attività dell'istituto" e l'art. 2, comma 1, dello stesso regolamento precisa che "il direttore dell'istituto assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole avvalendosi del personale penitenziario secondo le rispettive competenze". La circostanza, poi, che l'art. 39 della legge preveda che nel consiglio di disciplina il direttore possa essere sostituito soltanto "in caso di suo legittimo impedimento" sta appunto ad indicare che questo è uno dei casi in cui è esclusa, eccezionalmente, la possibilità di delega.
Il fatto che alla contestazione non fosse presente il comandante del reparto di polizia penitenziaria non risulta dall'ordinanza impugnata essere stato preso in esame come motivo di reclamo da parte del magistrato di sorveglianza, ne' la questione è stata dedotta sotto il profilo dell'omessa motivazione sul punto (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.), per cui la questione non può essere esaminata per la prima volta in questa sede Quanto al secondo motivo va rilevato che il termine di dieci giorni previsto dall'art. 81 citato decorre dal momento della contestazione e non da quello della commissione dell'infrazione, per cui, indipendentemente da qualsiasi questione sulla natura di detto termine, la decisione è stata adottata tempestivamente (contestazione avvenuta il 6 febbraio 2004 - decisione del 12 febbraio 2004). Nessun termine è, poi, previsto per la notifica del provvedimento che deve soltanto essere "tempestivamente comunicato". Manifestamente infondato è, infine, l'assunto che il ricorrente non avrebbe partecipato al consiglio di disciplina, risultando al contrario dall'ordinanza impugnata che il Cassano, anche in tale sede, negò "recisamente l'accaduto".
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2005