Sentenza 27 settembre 2000
Massime • 1
È legittima l'utilizzazione delle informazioni assunte nel corso delle intercettazioni preventive quali notitiae criminis sulle quali fondare una richiesta al GIP di emissione di decreto autorizzativo di intercettazioni a fini probatori, giacché il divieto di utilizzazione posto dall'art. 25 ter D.L. n. 306 del 1992, convertito in L. n. 356 del 1992, concerne la prova del reato, non già la funzione di mera fonte della relativa notizia, senza che, peraltro, sia perciò configurabile un contrasto della norma citata con l'art. 15 Cost. nella parte in cui essa non prevede espressamente anche il divieto di utilizzazione delle suddette intercettazioni preventive quali notizie di reato, atteso che il rispetto dell'art. 15 Cost. è garantito dal fatto che il pubblico ministero, ottenuta la notizia, deve ricercare gli elementi necessari al fine di determinarsi all'esercizio dell'azione penale, e perciò deve, in ogni caso, fare ricorso ad una fonte diversa, ancorché, eventualmente, omologa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/09/2000, n. 11500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11500 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GUIDO IETTI Presidente del 27/09/2000
1. Dott. CARLO COGNETTI Consigliere SENTENZA
2 " ALFONSO AM " N. 1334
3 " MARIO ROTELLA " REGISTRO GENERALE
4 " NI LA " N. 40625/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) LA AR RI, n. Brindisi 21.6.55;
2) GR MO, n. Brindisi 1.7.71
avverso sentenza C.A. Lecce 5.5.99;
udita la relazione del consigliere Dr. M. ROTELLA;
udita la richiesta del p.m., in persona del s.P.G., Dr. G. PALOMBARINI, di rigetto dei ricorsi;
udito il difensore Avv. F. CONTE, per entrambi;
ritenuto
1 - CC AR RI e IG MO (madre e figlio sono stati condannati rispettivamente ad a. 4 ed a. 3 reclusione dal GUP di Lecce il 17.11,98, con attenuanti generiche e riduzione della pena ex art. 442 CPP, per il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso (artt. 416 bis, co. 1^ e 4^ perché inseriti nella cellula capeggiata da CC LV (rispettivo fratello e zio degl'imputati) della S.C.U., a stregua di quanto emerso da dichiarazioni incrociate di collaboratori di giustizia, confermate da intercettazioni telefoniche ed ambientali.
Contro la sentenza proponeva ricorso il P.G. per vizio di motivazione in punto di concessione di generiche e comunque di giudizio di equivalenza, ed appello ciascuno degl'imputati. Convertito il primo in appello, il giudice di secondo grado ha eliminato le generiche concesse alla CC, rideterminando la pena nei suoi confronti in a. 4 e m. 4 rec. e confermato nel resto. Con il ricorso per LA si denuncia: I - violazione artt. 443/3 - 580 CPP perché, pur convertibile in appello, il ricorso del p.m. doveva mantenersi nei limiti per esso stabiliti (Cass., 17.2.95, Pasquarelli, CED 201532) e non proporre questioni non deducibili come vizi di legittimità (Cass., sez. V, 11.10.95, n. 135 - ?), e la sentenza non vaglia preliminarmente la sua ammissibilità, vistocché non affronta neppure il problema della correttezza della motivazione della sentenza di primo grado, ma formula una valutazione alternativa (pg.9); II - violazione artt. 267 - 271 CPP, 13 DL 152/91 e 25 ter DL 306/92, ed in subordine questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 ter DL 306/92, nella lettura patrocinata in sentenza, in relazione all'art. 15 Costituzione, perché nella specie si è ritenuto che legittimamente il GIP avesse posto a base della motivazione dei provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche ed ambientali elementi di fatto scaturenti dagli esiti delle cd. intercettazioni preventive, previste dall'art. 25 ter DL 306/92, così violando il dettato dell'ultimo comma di detto articolo, che vieta tassativamente qualsiasi utilizzazione processuale del materiale raccolto con esse;
e la regola non è superabile a stregua dell'unico precedente cui la sentenza fa riferimento (Cass., sez. fer. n. 4977/98), laddove l'articolo 15 Costituzione sancisce che la libertà e la segretezza delle comunicazioni possono essere limitate solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria, con le garanzie stabilite dalla legge, che manca nel caso delle cd. intercettazioni preventive onde, nell'ipotesi in cui la norma sia da intendersi nel senso ritenuto, si solleva la questione di legittimità costituzionale;
III - vizio di motivazione in punto di eliminazione delle generiche, laddove la C.A., riformando in peius, sostiene che la CC fosse un alter ego del fratello mentre, nel momento in cui determina la sanzione, osserva la sua sostanziale sottomissione a lui e la sua mancanza di autonomia.
Con il ricorso per IG si propone: I - stesso motivo già proposto per CC in punto di utilizzazione delle intercettazioni preventive;
II - vizio di motivazione in punto di pena, laddove in nessuna delle decisioni di merito si spiega perché sia quantificata in misura superiore al minimo, vanificando nella sostanza la diminuente del rito speciale.
2 - Il motivo comune di CC e IG è preliminare ed è infondato, manifestamente in ordine alla prospettata illegittimità costituzionale del comma 3^ dell'art. 25 ter D.L. 8.6.92, n.306, (conv. in L. n. 356/92) in relazione all'art. 15/2 Costituzione. L'art. 25 ter prevede nel 1^ co. che le intercettazioni in discorso possono essere autorizzate con decreto dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del distretto, quando le intercettazioni medesime siano necessarie per l'attività di prevenzione e di informazione in ordine ai delitti indicati nell'art.51 - comma 3 bis, del codice di procedura penale.
S'intende che le informazioni ottenute per questa via possono concernere notizie di reato, tanto più che l'articolo 330 CPP autorizza il p.m. e la p.g. a prenderne di propria iniziativa. Orbene, ottenute tali notizie in questa modo o altrimenti, il p.m. e la p.g., giusto l'art. 326 CPP, sono tenuti a svolgere le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale (che è obbligatorio per l'art. 112 Cost.). Il 3^ comma dello stesso articolo 25 ter stabilisce bensì che gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni sono privi di ogni valore ai fini processuali. E tanto significa che seppure le informazioni sono costitutive di notizie di reato, con quel che segue, non se ne può far derivare prova nel processo (art. 191 CPP). Ma ciò non implica per sè alcuna inibizione in ordine alla scelta dei mezzi di ricerca della prova, di cui al titolo terzo del CPP, per i quali sono previsti specifici divieti, in sede propria e conseguenti sanzioni.
In particolare, le intercettazioni telefoniche o tra presenti, per l'art. 267 CPP, sono autorizzate dal giudice con decreto motivato a due condizioni: a) sussistenza di gravi o sufficienti (in ipotesi di crimine organizzato, giusto l'art. 13 d.l. 152/91, conv. con modif. dalla L. 203/91) indizi di un reato per il quale l'intercettazione è ammissibile (art. 266) b) assoluta indispensabilità dell'intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini. Poiché la seconda condizione sussiste quando, per le informazioni ottenute, ancorché per sè stesse inutilizzabili a fini di prova, si ha notizia di reato, che genera obbligo d'indagine a norma dell'art. 326 CPP, il g.i.p. può ritenere adempiuta la prima condizione al fine di autorizzare intercettazioni dirette alla ricerca della prova in ragione di quanto emerge da intercettazioni preventive di cui all'art. 23 ter D.L. 306/92 (e v. appunto il precedente cui si fa riferimento in sentenza: IG, CED rv. 211620). È a questo punto evidente il salto logico operato nei ricorsi:
il divieto dell'utilizzazione dei risultati di intercettazioni preventive concerne la prova del reato, questa esposta alla pubblicità del giudizio, non la sua mera funzione di fonte della relativa notizia, rispetto alla quale, una volta ottenuta, il p.m. deve ricercare gli elementi necessari per la sua determinazione all'esercizio dell'azione penale, e perciò ricorrere a fonte diversa. La necessità di ricerca di tale diversa fonte, ancorché omologa, per sè garantisce il rispetto dell'art. 15 Costituzione, in questo secondo momento, disciplinato esclusivamente dal Codice di rito.
In questa luce, è manifestamente infondata in relazione all'art. 15 Costituzione, l'eccezione di illegittimità dell'art. 25 ter/3^ co. D.L. 306/92, conv. in L. 356/92, che esclude ogni valore nel processo alle acquisizioni provenienti da intercettazioni preventive, in quanto non prevede la loro inutilizzabilità già a fini d'indagine, e perciò anche solo a fondare, quali portatrici della notizia di reato, l'emissione di un decreto autorizzativo di intercettazioni da parte del giudice, perché il decreto concerne una diversa fonte di prova, la cui ricerca è resa necessaria proprio a cagione della notizia acquisita e dell'inutilizzabilità nel processo, e non anche in sede d'indagine, degli elementi che la fondano.
È infondato il primo motivo. Le massime riportate nel ricorso sono in effetti corollari di quanto già ritenuto da S.U. 18.6.93, Rabiti, per la quale, avvenuta conversione ex art. 580 del ricorso avverso sentenza inappellabile pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, i contenuti possibili dell'impugnazione restano quelli del ricorso.
Tanto senz'altro implica la valutazione di ammissibilità dell'atto d'impugnazione convertito da parte del giudice d'appello, secondo il criterio di cui all'art. 606 CPP (così la sentenza Pasquarelli citata dal ricorrente). Ma, nell'economia della motivazione della sentenza d'appello, può essere implicita. Invero essa ritiene ammissibile l'impugnazione del P.M., laddove sottolinea (pg.3) che è stata proposta per mancanza e contraddittorietà di motivazione, a stregua di quanto rappresentato dallo stesso G.U.P. circa il ruolo della CC nell'associazione e la sua latitanza. In questi termini, facendo propria la censura, spiega le ragioni della riforma della sentenza di I grado (pg.9).
È manifestamente infondato l'ultimo motivo per CC. Estrapola brani dal contesto, fornendo una particolare lettura della motivazione che censura per sostenuta contraddizione. La sentenza, invero, stabilita la particolarità del ruolo dell'imputata, ne precisa il limite di incidenza nella determinazione della pena.
È manifestamente infondato per le stesse ragioni anche il 2^ motivo di ricorso in favore di IQ. La sinteticità
dell'esposizione inoltre non implica incompletezza di motivazione, mentre non è impossibile valutazione alternativa in questa sede.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2000