Cass. pen., sez. V, sentenza 27/09/2000, n. 11500
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Sentenza 27 settembre 2000

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È legittima l'utilizzazione delle informazioni assunte nel corso delle intercettazioni preventive quali notitiae criminis sulle quali fondare una richiesta al GIP di emissione di decreto autorizzativo di intercettazioni a fini probatori, giacché il divieto di utilizzazione posto dall'art. 25 ter D.L. n. 306 del 1992, convertito in L. n. 356 del 1992, concerne la prova del reato, non già la funzione di mera fonte della relativa notizia, senza che, peraltro, sia perciò configurabile un contrasto della norma citata con l'art. 15 Cost. nella parte in cui essa non prevede espressamente anche il divieto di utilizzazione delle suddette intercettazioni preventive quali notizie di reato, atteso che il rispetto dell'art. 15 Cost. è garantito dal fatto che il pubblico ministero, ottenuta la notizia, deve ricercare gli elementi necessari al fine di determinarsi all'esercizio dell'azione penale, e perciò deve, in ogni caso, fare ricorso ad una fonte diversa, ancorché, eventualmente, omologa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 27/09/2000, n. 11500
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11500
    Data del deposito : 27 settembre 2000

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