Sentenza 7 ottobre 2004
Massime • 1
In tema di affidamento in prova in casi particolari nei confronti di soggetto tossicodipendente, non integra gli estremi del programma terapeutico richiesto dall'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 l'assunzione del metadone, in sostituzione degli oppiacei, senza limiti di tempo e senza un contemporaneo sforzo di recupero sociale del condannato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/10/2004, n. 41416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41416 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 07/10/2004
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 3751
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 038298/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CI RI N. IL 28/10/1963;
avverso ORDINANZA del 27/05/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Mario Fraticelli che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
OSSERVA
Con ordinanza in data 27.5.2003 il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto la istanza di affidamento in prova terapeutico presentata da NI IN, in relazione alla esecuzione della pena di otto mesi di reclusione inflitta con sentenza del Tribunale di Torino in data 4.7.2000, in base al rilievo che lo stesso, sieropositivo dal 1991 ed in terapia metadonica dal 1995, non aveva mai saputo affrancarsi da tale sostanza e non aveva presentato un programma in grado di emendare la sua dipendenza. Contro tale provvedimento il NI ha depositato personalmente nella cancelleria del Tribunale di Sorveglianza di Torino ricorso per Cassazione privo di sottoscrizione deducendo carenza ed illogicità di motivazione del provvedimento impugnato in quanto non aveva tenuto conto del cammino di recupero dell'interessato e della possibilità di adattare il trattamento proposto alle future esigenze. Il Procuratore Generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso perché privo di sottoscrizione del ricorrente. Il ricorso è ammissibile nonostante la mancanza di sottoscrizione del ricorrente poiché, attraverso la attestazione del cancelliere presso il Tribunale di Sorveglianza di Torino, risulta presentato personalmente al detto cancelliere il 20.7.2003 dall'interessato che è stato identificato mediante carta di identità n. 8788505 del Comune di Torino. È quindi certa la provenienza dell'atto dal ricorrente il che assolve allo scopo previsto dalla norma (art. 582, 1^ comma, C.P.P.) che è quello di assicurare la provenienza dell'atto dall'interessato, nella specie certificata dall'organo a ciò preposto e cioè dal cancelliere (v. Cass. 26.6.1979 n. 5839). Il ricorso è peraltro infondato.
Il ricorrente lamenta che il Tribunale di Sorveglianza non abbia considerato sufficiente, ai fini della concessione dell'affidamento in prova terapeutico, ai sensi dell'art. 94 D.P.R. n. 309 del 1990, la presentazione di un programma di trattamento consistente nella assunzione del metadone associato a controlli e visite mediche periodiche nonché a colloqui con l'assistente sociale, in vista di possibili adattamenti futuri.
Il Tribunale ha motivato il rigetto sotto il profilo che tale programma è di fatto in corso dal 1995 e quindi da quasi dieci anni senza alcun risultato concreto, posto che il NI non intende ne' affrancarsi dal metadone ne' seguire una terapia a scalare o alternativa cosicché ha sostituito di fatto la droga sostituiva agli oppiacei dalla cui assunzione è dipendente, senza alcuna volontà di affiancarsi dalla situazione in cui si trova e senza alcuno sforzo di recupero sociale effettivo.
La motivazione del Tribunale appare ineccepibile e conforme al dettato normativo poiché non può ritenersi integrare un programma terapeutico la assunzione del metadone, in sostituzione degli oppiacei, senza limiti di tempo e senza un contemporaneo sforzo di recupero sociale del condannato, che nella specie non è stato formulato e che presuppone, come tutti i programmi di recupero sociale, un sacrificio che il condannato non intende fare. Ne consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2004