Sentenza 2 marzo 1998
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice dell'udienza preliminare ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero affinché quest'ultimo provveda a "precisare le contestazioni". Si tratta infatti di una statuizione interlocutoria che non esorbita dai poteri direttivi esercitabili dal giudice nell'udienza preliminare al fine di correlare l'imputazione a quanto emerso in detta udienza; statuizione che non determina alcuna regressione del procedimento, essendo gli atti stati restituiti al pubblico ministero non per riaprire la fase delle indagini ma al solo fine di consentire l'adempimento dell'incombente richiesto. (Vedi C. cost., sent. n. 88 del 1994).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/1998, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 2 marzo 1998 |
Testo completo
composta dai signori: Camera di consiglio
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 2/3/1998
1. Dott. Giovanni de Roberto Consigliere SENTENZA
2. Dott. Adalberto Albamonte Consigliere N. 719
3. Dott. PP La Greca Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Arturo Cortese Consigliere N. 35455/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AN PP,
avverso l'ordinanza 4 luglio 1997 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi.
Letti gli atti, l'ordinanza denunciata ed il ricorso. Sentita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere de Roberto.
Lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Vincenzo Geraci, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
1. Nel corso dell'udienza preliminare a carico di AN PP, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi, con provvedimento del 4 luglio 1997, ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico ministero "ai fini della precisazione delle contestazioni"; disponeva, quindi, il rinvio dell'udienza al 18 luglio 1997.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il AN, denunciandone l'abnormità, in quanto le eventuali modificazionì dell'imputazione sarebbero consentite soltanto nel corso dell'udienza;
3. Il Procuratore Generale presso questa corte, nelle sue requisitorie, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile in quanto, a seguito della sentenza n. 88 del 1994 della Corte costituzionale, al giudice dell'udienza preliminare è riconosciuto un potere sollecitatorio nei confronti del Pubblico ministero per sopperire a carenze (da modificare) nella formulazione dell'imputazione; il provvedimento impugnato, sfuggirebbe, quindi, alla dedotta abnormità.
4. Il ricorso è inammissibile.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte suprema un provvedimento può definirsi abnorme quando, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, tanto da legittimare il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., essendo questo il solo strumento processuale utilizzabile per rimuoverne gli effetti. L'abnormità, poi, può profilarsi sia quando il provvedimento, per la sua singolarità, non sia inquadrabile strutturalmente nell'ordinamento processuale sia quando, pur essendo manifestazione di un legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. sotto il profilo, funzionale, ancora, può definirsi tale il provvedimento che, pur non estraneo al sistema normativo, determini una stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (cfr., da ultimo, Sez. un., 10 dicembre 1997, Di Battista). Non contrasta con la detta linea interpretativa la statuizione secondo cui deve definirsi abnorme il provvedimento con il quale il giudice dell'udienza preliminare ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero perché disponga una nuova consulenza tecnica, perché tale provvedimento è davvero estraneo alle regole dell'iter procedimentale in cui si verte ed, inoltre, ha per effetto una inammissibile regressione del procedimento alla fase anteriore (Sez. V, 11 febbraio 1994, Barbieri). Un simile provvedimento, infatti, oltre a contrastare con i poteri acquisitivi della prova attribuiti al giudice per le indagini preliminari dall'art. 422 c.p.p., si pone anche come un irreversibile ostacolo alla prosecuzione del processo, per l'implicita statuizione della insussistenza della condizioni per l'esercizio dell'azione penale;
così da compromettere la stessa osservanza dell'art. 112 Cost. Tanto più che, con la sentenza 10 marzo 1994, n. 77, è stata dichiarata il illegittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 c.p.p., nella parte in cui non consentono che, nei casi previsti dalla prima di tali disposizioni - e, dunque, anche nel caso di cui all'art. 392, comma 1, lett. f, l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase dell'udienza preliminare.
5. Nulla di tutto ciò può essere, invece, addebitato al provvedimento oggetto di denuncia che ne' può definirsi affetto da vizio alcuno ne' appare contrassegnato da un contenuto talmente singolare da determinare un, indebita regressione del procedimento o una stasi dello stesso. Ciò conformemente a quanto proprio di recente statuito dalle sezioni unite di questa Corte nella sentenza sopra ricordata, che (seguendo la linea tracciata dalla sentenza costituzionale n. 88 del 1994, con la quale è stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 Cost., la questione di legittimità dell'art. 424 c.p.p. nella parte in cui non prevede(rebbe) che il giudice dell'udienza preliminare possa, all'esito dell'udienza, trasmettere gli atti al pubblico ministero per descrivere il fatto diversamente da come ipotizzato nella richiesta di rinvio a giudizio), hanno puntualizzato "che nulla vieta che alle modifiche dell'imputazione ritenute opportune il pubblico ministero possa essere sollecitato mediante un provvedimento del giudice, il quale, ravvisando l'emergere di fatti diversi da quelli contestati, lo inviti espressamente a tali adempimenti". Un provvedimento - hanno aggiunto le sezioni unite - che risulta "non solo pienamente coerente con la necessità di correlare sempre l'imputazione a quanto di diverso può emergere nell'udienza preliminare ma doveroso anche ai fini del rispetto del diritto di difesa". Senza contare (la questione sottoposta all'esame della corte si incentrava proprio su un ipotesi di omessa o insufficiente specificazione del fatto contestato) "che il giudice, nell'inerzia del pubblico ministero, può ben apportare al fatto, nei limiti enunciati, nella richiesta di rinvio a giudizio, tutte le precisazioni che si rendano necessarie, considerato che il decreto che dispone il giudizio deve contenere, a norma dell'art. 429, lettera d, c.p.p., l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui essi si riferiscono" (così, ancora, Sez. un. 10 dicembre 1997, cit.).
7. L'ordinanza impugnata si è, dunque, limitata a richiedere il integrazione dell'imputazione; cosi da non esorbitare dai poteri "direttivi" esercitabili dal giudice nell'udienza preliminare. Il tutto senza che possa neppure prospettarsi la qualificazione di provvedimento abnorme, trattandosi di statuizione interlocutoria, inidonea a produrre effetti non rimuovibili nella stessa fase o in una eventuale fase successiva.
Nessuna regressione - argomento, questo singolarmente non oggetto di specifica censura - è stata comunque operata dal giudice a quo, che ha trasmesso gli atti al pubblico ministero non per riaprire la fase delle indagini ma solo per consentire di adempiere il incombente richiesto. Il tutto secondo quanto emerge chiaramente dalla stessa ordinanza, che ha mantenuto il processo nella fase rinviandone la trattazione ad altra udienza.
8. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in lire un milione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma di lire un milione alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il26 marzo 1998