Sentenza 23 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/10/2003, n. 15856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15856 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto AV1 5 8 56 / 0 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:70-3 Lavoro Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G. N. 12752/01 - Cron. 32368 Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA Dott. DO VIDIRI Rel. Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Ud. 04/06/03 Dott. Giovanni GIACALONE Consigliere - ha pronunciato la seguente SEN TE NZA sul ricorso proposto da: AEROPORTI DI ROMA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
NA NA;
intimato 2003 avverso la sentenza n. 20788/00 del Tribunale di ROMA, 3354 depositata il 26/06/00 R.G.N. 30225/94; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/03 dal Consigliere Dott. DO VIDIRI;
udito l'Avvocato RUGGIERI per delega CONSOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso depositato in data 21 aprile 1994, RE t IN proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Roma con la quale era stata respinta la domanda diretta alla condanna della s.p.a Aeroporti al ricalcolo della tredicesima edi Roma quattordicesima mensilità, delle ferie, della indennità per infortunio e malattia per effetto del computo in detti istituti del compenso relativo al lavoro notturno svolto in turni periodici. Ricostituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Roma con sentenza del 26 giugno 2000, in riforma dell'impugnata sentenza, condannava la società a corrispondere all'appellante la complessiva somma Guide Value di lire 953.000, con rivalutazione ed interessi legali dalla maturazione delle voci del credito al saldo. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava che il diritto dei lavoratori al computo del compenso per lavoro notturno può essere riconosciuto solo per quegli istituti per quali la legge o la contrattazione collettiva fanno riferimento ad una nozione onnicomprensiva di retribuzione, ma non anche per quelli per i quali la fonte legale o contrattuale richiami un più ristretto concetto di retribuzione. Orbene, l'art. 17 dell'accordo interconfederale 27 1 ottobre 1946, recepito e reso efficace erga omnes dal d.p.r. 28 luglio 1960 n. 1070, invocato dall'appellante, prevede che, nel settore industriale, la tredicesima mensilità debba essere corrisposta sulla base della retribuzione globale di fatto;
espressione che assume un significato onnicomprensivo, idoneo ad includere anche il compenso corrisposto per il lavoro notturno prestato continuamente e, come nella specie, a turni periodici predeterminati. Tale trattamento legale era destinato quindi a regolare anche i rapporti lavorativi sorti dopo l'entrata in vigore della legge n. 741 del 1959 sempre che, ai sensi dell'art. 7 della stessa, la DO Vide contrattazione collettiva non avesse previsto un più favorevole trattamento. Nè, per andare in contrario avviso valeva addurre che la contrattazione collettiva di diritto comune prevedendo anche una 14° mensilità, costituita dagli stessi emolumenti che compongono la 13° mensilità, detta un trattamento nel complesso più favorevole rispetto a quella derivante dalla corresponsione della sola tredicesima mensilità calcolata, per il citato art. 17 dell'accordo interconfederale, su base onnicomprensiva ed inclusiva delle maggiorazioni per lavoro notturno, sicchè sarebbe stato nel caso di 2 specie rispettato il disposto dell'art. 7, comma 3, della legge 741/1959. Ed invero, la 13° e 14° mensilità rappresentano emolumenti con genesi storicamente e negozialmente diverse e, destinate, ad esigenzeconseguentemente, a far fronte differenziate. Per concludere, la richiesta dell'appellante doveva trovare accoglimento, nell'ambito di quanto consentito dall'eccezione di prescrizione ritualmente sollevata dalla società, in relazione alle differenze della tredicesima mensilità per il computo della maggiorazione per lavoro notturno, mentre non poteva ИЛ trovare ingresso anche perchè sul punto non si ravvisavano specifici motivi di censura alla sentenza di primo grado la domanda di differenze in relazione - alla quattordicesima mensilità, alla retribuzione feriale ed al trattamento erogato in caso di in assenza di norme contrattuali, cheinfortunio, diimpongano una nozione "onnicomprensiva" retribuzione, suscettibile come tale di comprendere anche la maggiorazione per lavoro notturno. Avverso tale sentenza la s.p.a. Aeroporti di Roma propone ricorso per cassazione, affidato ad un duplice motivo. RE IN non si è costituito in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la società 1. Aeroporti di Roma deduce violazione e falsa applicazione dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946 reso efficace erga omnes con d.p.r. 1070/60, nonchè errata e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia(art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). sostiene che 1' impresa In particolare industriale di cui all'accordo interconfederale (accordo applicabile al solo settore industria) non poteva intendersi, contrariamente a quanto ritenuto OL سلين dal giudice d'appello, nei sensi estesi di cui all'art. 2195 c.c., ma doveva intendersi sulla base della nozione classica e più ristretta di attività industriale, cioè come attività tesa all'estrazione di materie prime (come ad esempio quella mineraria о di estrazione petrolifera) e/o come attività attraverso cui, con la trasformazione delle materie prime, ci si propone la creazione di nuovi prodotti (come ad esempio le imprese manifatturiere o meccaniche). Essa ricorrente, invece, era stata istituita per l'ordinaria e straordinaria manutenzione di tutte le opere, infrastrutture ed impianti del sistema aeroportuale (art. 2 1. 755/73, così modificata dalla 1. 985/77), cioè per spiegare una attività 4 terziaria di servizi e non certo di natura industriale.
1.2. Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato. La tesi sostenuta dal ricorrente porta ad una ingiustificata "frammentazione" della nozione di "impresa industriale" e, conseguentemente, a patrocinarne una non condivisibile applicazione. Ed invero, in linea con quanto affermato in dottrina, è stato in giurisprudenza enunciato il principio secondo cui la disposizione di cui al primo comma dell'art. 2195 C.C. non ha alcun carattere DO Ander definitorio, ma sostanzialmente esaurisce, ai numeri 1 e 2, l'ambito della nozione di imprenditore (di cui all'art. 2082 c.c.) mediante la previsione delle imprese industriali e, rispettivamente, di quelle commerciali in senso stretto, sicchè le successive previsioni, contenute nei numeri 3, 4 e 5 del primo comma del citato art. 2195 C.C., sono mere specificazioni motivate dalla importanza dei rispettivi settori economici delle categorie generali delineate nei primi due punti (cfr. in tali sensi: Cass., 20 aprile 1995 n. 4421).Ne consegue che ai fini della determinazione dell'applicazione dell'accordo interconfederale del 27 ottobre 1946, esteso "erga omnes" con d.p.r. n. 1070 del 1960, il 5 carattere di impresa industriale debba definirsi sulla base dei criteri fissati dall'art. 2195 c.c. (così: Cass. 22 giugno 1992 n.7599) e che ogni volta che una specifica legge non detti criteri diversi deve reputarsi impresa industriale anche quella che -produca come la società ricorrente servizi nuovi, purchè l'attività medesima sia finalizzata cioè alla costituzione di una nuova utilità (cfr. al riguardo tra le altre: Cass. 5 marzo 2001 n. 3215; Cass. 23 febbraio 2000 n. 2028).
2. Con il secondo motivo la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 17 della legge 741 del 1959 nonchè omessa e/o errata DE ID dell'accordo interconfederale del 1946 e dell'art. 7 motivazione su un punto decisivo della controversia(art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Precisa al riguardo la ricorrente che, a prescindere dalla natura non industriale della sua attività, la domanda spiegata con l'atto introduttivo della controversia non poteva trovare accoglimento stante le disposizioni dei contratti collettivi succedutisi nel tempo, dalle quali emergeva che l'emolumento di cui si richiedeva il computo, non rientrava nel concetto di "retribuzione mensile di fatto", che era costituita da: a) stipendio di fatto (minimo tabellare 6 più aumenti periodici di anzianità più aumenti di merito ed eventuali eccedenze sul minimo tabellare); b) indennità di contingenza (art. 8 c.c.n.l. 83/87; art. 7 c.c.n.l. 88/91 ). Inoltre non poteva trovare applicazione il disposto dell'art. 17 dell'accordo interconfederale atteso che la contrattazione collettiva applicabile alla fattispecie in esame comprendeva un trattamento più favorevole per i lavoratori, contemplando oltre che la 13 anche la 14 mensilità.
2.1. Il suddetto motivo va accolto sulla base delle Gunto Visture" seguenti considerazioni. La legge 14 luglio 1959 n. 741 nel delegare il Governo ad emanare norme giuridiche, aventi forza di legge, al fine di assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo nei confronti di tutti gli appartenenti ad una medesima categoria ha stabilito all'art. 7 comma 1 che i trattamenti economici e normativi minimi, contenuti nelle leggi delegate, si sostituiscono di diritto a quelli in atto, salvo le condizioni, anche di carattere aziendale, più favorevoli ai lavoratori. Il comma 2 dispone, poi, che alle norme che stabiliscono il trattamento di cui sopra si può derogare, sia con accordi contratti collettivi che con contratti 7 individuali, soltanto a favore dei lavoratori. Trattasi di una connotazione generale della nozione di inderogabilità dei minimi di trattamento retributivo, la quale attiene però al risultato e non al percorso interno attraverso il quale la contrattazione collettiva perviene al rispetto dei suddetti minimi.
2.2. Così l'interpretazione nomofilattica di questa Corte dell'art.7, comma 2, legge 741/1959 è nel senso che il carattere più o meno favorevole dell'una ° dell'altra disciplina deve essere accertato con DO LU riferimento non alle singole clausole ma alla regolamentazione complessiva di ciascun istituto, intendendosi per tale l'assetto complessivo di interessi omogenei (cfr. in tali sensi da ultimo in motivazione: Cass. 9 ottobre 2000 n. 13443). La maggioranza corrisposta a titolo di compenso per lavoro notturno prestato secondo turni ricorrenti e con cadenza programmata, pur facendo parte della retribuzione ordinaria, va computata nella base di calcolo solo per quegli istituti per i quali la legge adotta come base di computo una nozione di "retribuzione globale di fatto", sempre che la contrattazione collettiva non garantisca un identico meccanismi di calcolo.risultato attraverso altri 8 Con riferimento al caso di specie va 2.3. evidenziato che l'Accordo Interconfederale 27 ottobre 1946 reso efficace erga omnes dal d.p.r. n. 1070/60 - ed al quale ha fatto riferimento l'impugnata sentenza disciplina una sola mensilità aggiuntiva, la - tredicesima, mentre successivamente la contrattazione collettiva ha introdotto per numerosi settori,quale, appunto, quello in esame, anche la quattordicesima mensilità. Nel comparare, quindi, le discipline contrattuali succedutisi nel tempo si deve avere riguardo al complesso delle mensilità aggiuntive, e quattordicesima cioè alla tredicesima ed alla в Али Guislo mensilità, che realizzano un interesse omogeneo ad una retribuzione ulteriore rispetto a quella mensilizzata in occasione di eventi (festività natalizie e ferie) ai quali pur nella loro diversità temporale- - è collegata una presumibile spesa aggiuntiva rispetto a quella ordinaria. Per le ora indicate ragioni, a differenza di quanto ritenuto dalla impugnata sentenza, le mensilità aggiuntive presentano, dunque, - ai finifinalità tra loro omogenee, che ne impongono della identificazione del trattamento più favorevole una unitaria considerazione. - 2.4. E sempre alla stregua delle suddette considerazioni e proprio in una fattispecie simile 9 a quella di cui alla presente controversia - questa "singolo Corte ha statuito che individuato il istituto" (sul quale parametrare nel tempo i possibili miglioramenti e deterioramenti retributivi da parte della contrattazione collettiva succedutasi nel tempo) è nella "globalità delle mensilità aggiuntive", innegabile che la disciplina contrattuale, in quanto comprensiva di due mensilità, sia migliorativa nel suo complesso di quella risalente al 1946, che ne prevedeva una sola (fr: lass. 2 novembre 2000 n.N. 14344).
2.5. Ne consegue che il Tribunale ha errato nel DO Violen la fondatezza della domanda del riconoscere lavoratore dando rilievo al summenzionato accordo dovendo invece richiamarsi allainterconfederale contrattazione collettiva di categoria applicabile ratione temporis al rapporto lavorativo di RE IN. - al fine diIn altri termini, il Tribunale decidere sulla configurabilità del diritto al computo del compenso per lavoro notturno negli istituti indiretti avrebbe dovuto esaminare ogni singola - clausola contrattuale volta a disciplinare il singolo istituto tenendo presente quanto più volte ribadito da questa Corte, e cioè il consolidato principio secondo cui la computabilità o meno di determinati 10 emolumenti ai fini di istituti retributivi indiretti deve essere verificata alla stregua, appunto, della che il disciplina collettiva, tenendo presente criterio di onnicomprensività della retribuzione, valido soltanto per determinati istituti di origine legale, non opera neppure come criterio sussidiario per cui un particolare emolumento è computabile a detti fini in quanto ciò sia espressamente previsto dalla disciplina contrattuale (cfr. ex plurimis: Cass. 9 dicembre 1999 n. 13780; Cass. 13 luglio 1999 n. 7432 cui adde Cass. 25 luglio 2000 n. 9764, che ha altresì DO LU precisato come il criterio della onnicomprensività, eventualmente adottato dalla contrattazione collettiva nazionale, non possa essere riferito ad istituti retributivi aggiuntivi introdotti a livello aziendale).
2.6. Alla stregua di tali considerazioni e ribadendosi quanto in analoghe fattispecie è stata da questa Corte statuito (cfr. ex plurimis: Cass. 8 luglio 2002 n. 9871; Cass. 13 giugno 2002 n. 8501; Cass. 17 ottobre 2001 n. 12683) va accolto il secondo motivo del ricorso della società Aeroporti di Roma.
3. Consegue da quanto sinora detto che il ricorso va accolto per quanto di ragione e la impugnata sentenza va cassata. 11 4. Ai sensi dell'art. 384 c.p.c. la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da RE IN, diretta ad ottenere la riliquidazione della tredicesima mensilità con il : computo della maggiorazione per il lavoro notturno svolto a turni. Va al riguardo evidenziato come nel caso di specie risulti pacifico tra le parti, e ritenuto dal Tribunale, che il trattamento consistente nel computo della tredicesima e quattordicesima, di cui alla contrattazione collettiva di diritto comune, è in concreto per il lavoratore più favorevole del ЛиDO tistem economico, garantito dell'Accordo trattamento Interconfederale del 1946, consistente, invece, nel solo riconoscimento della tredicesima mensilità. Pur ammettendo tutto ciò, la sentenza impugnata ha però tredicesima, una adottato, con riferimento alla nozione della retribuzione onnicomprensiva, includendo nella suddetta mensilità la maggiorazione per il lavoro notturno. A ciò è pervenuta per avere erroneamente ritenuto che la tredicesima abbia una diversa natura della quattordicesima mensilità e che tale diversità impedisse, quindi, una comparazione - al fine della identificazione del trattamento più favorevole tra la tredicesima, così come regolata dall'Accordo, e le mensilità aggiuntive (13° e 14°), 12 contemplate dalla contrattazione collettiva, ed imponesse, di contro, una comparazione tra le diverse discipline relative alla sola tredicesima mensilità. La necessità, invece, di operare una comparazione per istituti, nei sensi innanzi indicati, porta a ribadire ancora una volta, come non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, possa procedersi a rigettare la richiesta del lavoratore di mensilità inriliquidazione della tredicesima applicazione dei principi enunciati, in analoghe fattispecie, da questa Corte di Cassazione.
4. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese dell'intero giudizio, cioè dei gradi di merito e di quello di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del lavoratore relativa alla riliquidazione della tredicesima mensilità. Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 4 giugno 2003. IL PRESIDENTE كاست IL CONSIGLIERE ESTENSORE д шовошово воли 13 IL Depositato in Cancelleria 999 23 OTT/2003oggi, 6 може Huelle 2 1 IL CANCELLIERE