Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2001, n. 3215
CASS
Sentenza 5 marzo 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini della concessione degli sgravi contributivi alle imprese industriali operanti nel Mezzogiorno, l'individuazione dei soggetti destinatari di quei benefici deve essere operata alla stregua della legislazione d'incentivazione (legge 25 ottobre 1968 n. 1089), che si pone in rapporto di specialità rispetto alle successive norme relative all'inquadramento delle imprese ai fini previdenziali (art. 49 legge 9 marzo 1989 n. 88), restando quindi determinante, per accertare il carattere industriale dell'attività, la definizione dell'art. 2195, n. 1, cod. civ., in base alla quale è industriale l'attività produttiva non solo di beni ma anche di servizi, purché l'attività medesima sia finalizzata alla costituzione di una nuova utilità; pertanto, deve riconoscersi carattere industriale, ai fini del godimento dei benefici contributivi in questione, all'attività di analisi cliniche a scopo diagnostico e terapeutico, non potendosi negare la caratteristica di "risultato nuovo", rilevante anche dal punto di vista economico, a quello contenuto nei referti di laboratorio elaborati nell'ambito di tale attività.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2001, n. 3215
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3215
    Data del deposito : 5 marzo 2001

    Testo completo