Sentenza 5 marzo 2001
Massime • 1
Ai fini della concessione degli sgravi contributivi alle imprese industriali operanti nel Mezzogiorno, l'individuazione dei soggetti destinatari di quei benefici deve essere operata alla stregua della legislazione d'incentivazione (legge 25 ottobre 1968 n. 1089), che si pone in rapporto di specialità rispetto alle successive norme relative all'inquadramento delle imprese ai fini previdenziali (art. 49 legge 9 marzo 1989 n. 88), restando quindi determinante, per accertare il carattere industriale dell'attività, la definizione dell'art. 2195, n. 1, cod. civ., in base alla quale è industriale l'attività produttiva non solo di beni ma anche di servizi, purché l'attività medesima sia finalizzata alla costituzione di una nuova utilità; pertanto, deve riconoscersi carattere industriale, ai fini del godimento dei benefici contributivi in questione, all'attività di analisi cliniche a scopo diagnostico e terapeutico, non potendosi negare la caratteristica di "risultato nuovo", rilevante anche dal punto di vista economico, a quello contenuto nei referti di laboratorio elaborati nell'ambito di tale attività.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2001, n. 3215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3215 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Presidente -
Dott. FEDERICO ROSELLI - rel. Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAMMONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORRERA FABRIZIO, PONTURO DOMENICO, FONZO FABIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CLINILAB SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRANCESCO DE SANCTIS 15, presso lo studio dell'avvocato PELLEGRINI ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MEREU GIORGIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 7/98 del Tribunale di CAGLIARI, depositata il 10/02/98 R.G.N. 4508/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/01 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato CORRERA;
udito l'Avvocato CIPRIANI per delega Avvocato PELLEGRINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 4 settembre 1995 al Pretore di Cagliari, la s.r.l. Clinilab chiedeva l'accertamento della propria qualifica di impresa industriale ed il conseguente riconoscimento del diritto agli sgravi nella contribuzione previdenziale a favore delle imprese operanti nel Mezzogiorno;
chiedeva perciò la condanna dell'Inps alla restituzione dei contributi indebitamente percepiti tra l'agosto 1984 ed il giugno 1985, con rivalutazione ed interessi.
La società esponeva di svolgere attività di analisi a scopo diagnostico e terapeutico, con organizzazione costituita da personale dipendente e lavoratori autonomi, nonché con complessi macchinari. Costituitosi il convenuto, il Pretore accoglieva la domanda con decisione non definitiva del 22 maggio 1997, confermata con sentenza del 10 maggio 1998 dal Tribunale, il quale riteneva che alla stregua dell'art. 2195, primo comma, n. 1, cod. civ., dovesse considerarsi come industriale ogni impresa che producesse servizi, ossia creasse nuove utilità suscettibili di autonoma valutazione economica mediante l'impiego di mezzi comprendenti anche capacità libero - professionali, e che tale dovesse ritenersi l'impresa quale la Clinilab, che svolgeva l'attività di analisi cliniche. Contro questa sentenza ricorre per cassazione l'INPS. Resiste la s.r.l. Clinilab con controricorso e con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso l'Inps lamenta la violazione dell'art. 2195 cod. civ. e vizio di motivazione, negando che l'attività di analisi cliniche produca alcun risultato economico nuovo e che perciò possa considerarsi come impresa industriale quella che si limiti a svolgere quell'attività.
Contrariamente a quel che sostiene la controricorrente, il motivo è ammissibile, ossia corrisponde ai requisiti descritti dall'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., poiché denuncia l'insufficiente ricostruzione della fattispecie concreta (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.) e la sua errata sussunzione sotto la previsione dell'art. 2195 cit. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.). Tuttavia esso, benché ammissibile, è privo di fondamento. Occorre anzitutto precisare che oggetto della controversia è l'inquadramento dell'impresa non ai fini generali della contribuzione previdenziale bensì soltanto per il conseguimento degli sgravi contributivi a favore delle imprese del Mezzogiorno. Vale perciò la massima, costantemente enunciata da questa Corte, secondo cui la classificazione dei datori di lavoro operata dall'art. 49 l. 9 marzo 1989 n. 88, malgrado che sia di carattere generale e perciò non limitata ai rapporti previdenziali gestiti dall'Inps e dall'Inail, non incide (lex posterior generalis non derogat legi speciali priori) sulla normativa concernente gli sgravi contributivi, ponendosi questa - sia per l'ambito territoriale degli interventi (Mezzogiorno e zone depresse del Centro - Nord) che per le finalità (incentivazione di attività produttive e dell'occupazione) - in rapporto di specialità rispetto alle norme relative all'inquadramento delle imprese ai fini previdenziali;
ne consegue che l'individuazione dei soggetti destinatari di quei benefici rimane quella operata dalla legislazione d'incentivazione, alla cui stregua è determinante il carattere d'industrialità secondo l'art. 2195 cod. civ. (Corte cost. 26 ottobre 1990 n. 497, nonché, tra le tante,
Cass. 9 febbraio 1994 n. 1297, 10 ottobre 1997 n. 9826). Orbene, il primo comma, n. 1, del citato art. 2195 definisce come industriale l'attività "diretta alla produzione di beni e di servizi".
La giurisprudenza di questa Corte ha poi affermato che costituisce produzione di servizi anche l'attività di analisi e di elaborazione di dati al fine di costituire una nuova utilità (Sez. un. 10 gennaio 1992 n. 196, 6 maggio 1995 n. 4932, 15 maggio 1993 n. 5545, 9 maggio 1995 n. 5036). Nè può dubitarsi che fornisca nuova utilità l'organizzazione d'impresa che presti servizi utili alla cura delle malattie (Cass. 26 luglio 1997 n. 8367, n. 1297 del 1994 cit., n. 9826 del 1997 cit.). E neppure rileva che utilità analoga possa essere resa anche attraverso un'attività libero - professionale (Cass. 4 luglio 1997 n. 6018). Appare perciò superata e non può essere condivisa la sentenza di questa Sezione lavoro, che nega la caratteristica di risultato nuovo, rilevante anche dal punto di vista economico, a quello contenuto nel referto di un laboratorio di analisi cliniche e, di conseguenza, nega la qualifica di "industriale" ex art. 2195 cit. all'impresa che produca tali risultati (Cass. 20 marzo 1990 n. 2305). In conclusione il ricorso va rigettato, mentre le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in lire 38.000, oltre a lire seimilioni per onorario.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2001