Sentenza 11 marzo 1999
Massime • 2
Costituisce mezzo tecnico idoneo di comunicazione e di notificazione di atti il telefax, che è da considerare equipollente al telegramma, al fonogramma e alla raccomandata. (Fattispecie relativa a notificazione, mediante telefax, di decreto ministeriale di sospensione delle regole di trattamento penitenziario, in relazione alla quale la S.C. ha osservato che la notifica aveva raggiunto pienamente il suo fine, essendo stato il decreto medesimo tempestivamente impugnato).
La sospensione, nei confronti di detenuto, dell'applicazione delle regole di trattamento penitenziario rende pienamente legittima la limitazione dei colloqui con i familiari (nella specie ridotti a uno al mese).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/1999, n. 2032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2032 |
| Data del deposito : | 11 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Vincenzo La Gioia Presidente del 11.3.1999
1. Dott. Giovanni Macrì Consigliere SENTENZA
2. " Piero Mocali " N. 2032
3. " Vincenzo Tardino " REGISTRO GENERALE
4. " Enrico AY " N. 45540/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AP NC, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Ancona in data 18.9.1998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Macrì Letta la requisitoria del P.M. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso con le conseguenze di legge.
Fatto e Diritto
Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Ancona rigettava il reclamo proposto da NC AP avverso il decreto ministeriale 27 aprile 1998 con il quale veniva sospesa l'applicazione di regole di trattamento penitenziario. Il Tribunale, dopo avere affermato la validità della notifica del decreto ministeriale a mezzo fax, rilevava che lo AP era organicamente inserito nella organizzazione della 'ndrangheta indicata come "Cartello De Stefano - Tegano" con il ruolo di spietato componente del gruppo di fuoco e capace, in regime penitenziario ordinario, di eseguire attivita' pregiudizievoli per la sicurezza del circuito carcerario.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, lo AP, il quale ha dedotto che erroneamente il tribunale aveva ritenuta la validità della notificazione del decreto ministeriale avvenuta a mezzo fax e che doveva ritenersi illegittima la limitazione dei colloqui con i familiari a uno mensile.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
In ordine alla prima questione va rilevato che, a prescindere dalla considerazione, già evidenziata dal tribunale, che costituisce mezzo tecnico idoneo di comunicazione e di notificazione di atti la trasmissione a mezzo telefax, che è da considerare equipollente al telegramma, al fonogramma e alla raccomandata, è assorbente il rilievo che nella fattispecie in esame, la notifica a mezzo telefax ha raggiunto il suo scopo, essendo il decreto ministeriale venuto a conoscenza del destinatario, il quale ha potuto avvalersi dei mezzi di impugnazione previsti dalla legge.
Correttamente, poi, il Tribunale ha ritenuto la legittimità della limitazione dei colloqui con i familiari a uno mensile. È chiaro, infatti, che, alla luce della ritenuta pericolosità del ricorrente e della probabile permanenza del vincolo associativo e dei collegamenti con la criminalità organizzata, la limitazione è correlata da un preciso nesso strumentale rispetto alle ritenute esigenze di ordine e di sicurezza, essendo indubbio che la restrizione relativa ai colloqui riduce il rischio di contatti con le organizzazioni criminali di appartenenza e assicura una maggiore efficienza nei necessari controlli.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 1999