Cass. pen., sez. V, sentenza 07/04/2014, n. 43484
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Sentenza 7 aprile 2014

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Nel giudizio di legittimità non competono le spese processuali alla parte civile che, dopo avere depositato memorie, non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, stante il rinvio disposto dall'art. 168 disp. att. cod. proc. pen. alle norme che disciplinano la condanna dell'imputato soccombente alle spese in favore della parte civile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 07/04/2014, n. 43484
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43484
    Data del deposito : 7 aprile 2014

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