CASS
Sentenza 7 aprile 2014
Sentenza 7 aprile 2014
Massime • 1
Nel giudizio di legittimità non competono le spese processuali alla parte civile che, dopo avere depositato memorie, non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, stante il rinvio disposto dall'art. 168 disp. att. cod. proc. pen. alle norme che disciplinano la condanna dell'imputato soccombente alle spese in favore della parte civile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/04/2014, n. 43484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43484 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2014 |
Testo completo
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