Sentenza breve 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 04/05/2026, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00167/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00089/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 89 del 2026, proposto dal signor CL IS e dalla signora ES LU, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Santini, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Pordenone, via del Maglio n. 2 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di ON, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Barbaresco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
dell'ordinanza n. 66 del 24.11.2025 del Comune di ON avente ad oggetto il “divieto di utilizzo di un ponticello per l'attraversamento del Rio La Pianca nei pressi dell'area distinta catastalmente nella mappa dell'Agenzia per il Territorio del Comune di ON (PN) al Fg. 47 mapp. 102, di proprietà del Demanio idrico regionale” e di ogni altro atto connesso e/o presupposto e/o conseguente, pure di data e protocollo sconosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di ON;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa CL IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TT
1. I ricorrenti collettivamente impugnano l’ordinanza dirigenziale del Comune intimato, in epigrafe indicata, avente ad oggetto il “ divieto di utilizzo di un ponticello per l’attraversamento del Rio La Pianca nei pressi dell’area distinta catastalmente nella mappa dell’Agenzia per il Territorio del Comune di ON (PN) al Fg. 47 mapp. 102, di proprietà del Demanio idrico regionale”.
2. Rappresentano in punto di fatto:
- che il ponte di cui trattasi collega i terreni agricoli siti nel Comune di Sacile con quelli siti nel Comune di ON (Fg. 47, mappali 134, 136, 122, 124, 235, 233, 229), questi ultimi oggetto di nuda proprietà del signor IS e del diritto di usufrutto della signora LU;
- che l’ordinanza comunale gravata, impedendo l’accesso al ponte, pacificamente utilizzato da decenni (richiamando in proposito anche una servitù di transito a favore di detti fondi), precluderebbe ai ricorrenti il raggiungimento dei predetti terreni.
3. Nell’ordinanza in questa sede impugnata, il dirigente responsabile dell’Area 3 Servizio Urbanistica Edilizia Privata del Comune resistente:
- ha richiamato una segnalazione che sarebbe pervenuta all’Ente circa “ un ponticello abusivo in prossimità del confine tra il Comune di ON ed il Comune di Sacile, utilizzato per l’attraversamento del Rio La Pianca”, con allegata una nota del Servizio Demanio dd 23.7.2024 “in cui si comunica che non risulta ai loro atti alcun provvedimento di concessione relativo al manufatto in oggetto”;
- ha dato atto che il Comando di Polizia locale di ON “ in data 23.10.2024 ha eseguito un sopralluogo congiunto con il funzionario della Direzione Regionale Infrastrutture e Territorio nei pressi del manufatto in oggetto” e che “ nel verbale redatto a seguito del sopralluogo sopracitato si riporta la necessità di dimostrare la conformità della costruzione alla normativa sismica vigente all’epoca della costruzione”;
- ha richiamato la nota del Servizio Difesa del Suolo “ in cui si comunica che non risulta alcuna autorizzazione idraulica per l’opera in oggetto e si evidenzia che le competenze autorizzative relative ad un’opera come il manufatto in oggetto, da un punto di vista idraulico spettano al Consorzio Cellina Meduna”;
- ha dato atto altresì che le ricerche di eventuali autorizzazioni presso il Genio civile avrebbero avuto esito negativo e che “ agli atti dell’ente non risultano essere presenti pratiche edilizie relative alla realizzazione della struttura in oggetto”
- ha richiamato, come base normativa dell’ordinanza, tra gli altri, gli artt. 50 e 107 del d.lgs 267/2000;
- ha ritenuto “ che ricorra in fatto ed in diritto una situazione d’urgenza ”, ed ha ordinato “ Al Servizio demanio della Direzione centrale patrimonio, demanio servizi generali e sistemi informativi, il divieto di utilizzo del manufatto in oggetto presente in prossimità dell’area individuata in mappa al Foglio 47 mappale 102, fino al Deposito delle strutture presso la Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio ed al relativo Certificato di Collaudo ”, precisando “che sarà lo scrivente Ente a provvedere alla inibizione all’utilizzo del manufatto mediante idonea segnaletica per la parte ricadente nel territorio di competenza” ed altresì che “Sarà cura del proprietario comunicare l’avvenuto deposito della documentazione relativa all’esecuzione delle opere atte a rendere il manufatto in oggetto rispondente alle normative sismiche previste dalla legge dopo aver riscontrato la rispondenza alle norme edilizie. Nel caso non lo siano, la presente ordinanza deve intendersi quale ripristino dello stato dei luoghi con demolizione dell’opera”.
4. I ricorrenti formulano i seguenti motivi di diritto:
“ 1. Incompetenza e sviamento di potere ”, deducendo che il Comune resistente avrebbe esercitato un potere sostanzialmente sostitutivo rispetto alla Regione, titolare, insieme agli enti tecnici da essa individuati, delle competenze in materia idraulica. Inoltre, volendo qualificare l’ordinanza come contingibile e urgente, in quanto emanata sulla base del richiamato art. 50 d.lgs 267/2000, il provvedimento risulterebbe illegittimo sia in quanto avrebbe dovuto essere adottato dal sindaco, sia per l’insussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza previsti ex lege .
“ 2. Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione dell’art. 3 L. 241/1990 ”, deducendo che l’ordinanza sarebbe stata adottata in assenza di istruttoria, senza verifiche tecniche in ordine alla sicurezza strutturale del manufatto o alla sua incidenza sul regime idraulico del corso d’acqua ovvero sul carattere abusivo dello stesso, fondandosi la motivazione esclusivamente sull’assenza di documentazione amministrativa storica.
“ 3. Difetto di prova dell’abusività. Violazione del principio di autoresponsabilità della PA ”, deducendo che il Comune non avrebbe accertato l’assenza originaria di un titolo edilizio, omettendo di fornire la prova dell’illecito edilizio. L’asserita irreperibilità della documentazione, conseguente a una carente istruttoria, non potrebbe essere trasformata in un addebito al privato, pena la violazione dei principi di autoresponsabilità, correttezza amministrativa e buona fede.
“ 4. Erronea ricostruzione dei presupposti di fatto – natura storica dell’opera. Violazione del principio di irretroattività, deducendo che il Comune avrebbe fondato l’ordinanza su un presupposto di fatto non corrispondente alla realtà, omettendo di considerare la documentazione storica disponibile ed altresì il quadro normativo vigente all’epoca della realizzazione del manufatto.
“5. Violazione del principio di affidamento e sproporzione dell’intervento. Violazione dell’art. 97 Cost e art. 1 l. 241/1990”, deducendo che il pacifico utilizzo del ponte da oltre cinquanta anni avrebbe ingenerato un affidamento legittimo e qualificato, che l’ordinanza ometterebbe di considerare e bilanciare, con conseguente sproporzione e irragionevolezza del divieto disposto dal Comune.
“6. Insussistenza dei presupposti di urgenza”, deducendo che il Comune non avrebbe comprovato la sussistenza di una situazione di urgenza concreta, attuale e idonea a produrre un pregiudizio grave, attuale e irreversibile per l’interesse pubblico tutelato.
“7. Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Violazione dell’art. 97 cost e art. 1 l. 241/1990”, deducendo che il divieto totale di utilizzo del manufatto, accompagnato dalla prospettazione di una eventuale demolizione dello stesso, costituirebbe misura manifestamente sproporzionata.
“8. Responsabilità del comune per danno”, deducendo che l’adozione della gravata ordinanza sta cagionando un pregiudizio al privato, per il cui risarcimento è sin d’ora espressamente riservata la proposizione di apposita azione giudiziale.
5. Il Comune intimato si è costituito in giudizio in resistenza, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire in capo ai ricorrenti, in quanto gli stessi potrebbero accedere ai propri fondi attraverso percorsi alternativi.
Nel merito, ha argomentato in ordine all’infondatezza delle censure avversarie, instando per il rigetto del ricorso e della preliminare istanza cautelare.
6. Il 23.2.2026 i ricorrenti hanno prodotto istanza ex art. 55 comma 8 c.p.a. al fine di essere autorizzati alla produzione di documentazione che sarebbe stata resa disponibile dal Comune di Sacile in accoglimento dell’istanza di accesso successivamente al deposito del ricorso e documentazione che sarebbe stata reperita presso il Comune di ON, sempre in data successiva alla proposizione del gravame (prodotta sub docc. 11, 12 e 13), nonché documentazione anche fotografica (prodotta sub docc. 14 e 15) circa l’esistenza, asserita da parte del Comune, di due percorsi alternativi, allegando documentazione anche fotografica al fine di comprovare il fatto “ che in realtà, non sono tali poiché (parzialmente) impraticabili, pericolanti, di lunghezza eccessiva (dispendio di tempo), richiedono di passare per la pubblica via e, di fatto, comportano, un significativo aggravio della posizione dei ricorrenti”.
7. All’udienza camerale del 24.2.2026 a fronte del deposito tardivo dei predetti documenti, il Collegio ha disposto il rinvio alla successiva udienza camerale del 10.3.2026, al fine di consentire al Comune di pronunziarsi in merito.
8. Con memoria depositata il 6.3.2026 il Comune si è opposto all’utilizzo dei documenti prodotti dai ricorrenti il 23.2.2026, ribadendo l’eccezione di tardività del deposito e, in subordine, rilevando come dagli stessi si trarrebbero elementi a sostegno della correttezza dell’operato dell’Amministrazione locale intimata.
9. All’udienza camerale del 10.3.2026, previo avviso alle parti circa la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cpa, la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Preliminarmente, in merito all’istanza di autorizzazione proposta dai ricorrenti ex art. 55 comma 8 c.p.a. ed all’eccezione del Comune di tardività del deposito della relativa documentazione con opposizione all’utilizzo della stessa ai fini della decisione del ricorso, il Collegio ritiene di non acquisire i documenti prodotti tardivamente dai ricorrenti, in quanto gli stessi risultano superflui ai fini delle decisioni da assumere, in rito e nel merito.
11. Va rilevato che l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, sollevata dall’Amministrazione intimata, risulta sfornita di fondamento, non avendo parte resistente assolto all’onere della prova, sulla medesima gravante, circa l’equivalenza dei percorsi alternativi rispetto a quello precluso dalla gravata ordinanza.
Il Comune ha infatti asserito che il difetto di interesse ad agire discenderebbe dal fatto che i ricorrenti avrebbero la possibilità di raggiungere i propri terreni “ attraverso un altro percorso, o forse, anche due ”, ma nelle mappe depositate agli atti sono stati tracciati due percorsi che ictu oculi appaiono non altrettanto agevoli come quello ora interdetto dall’ordinanza gravata, in quanto con evidenza più lunghi e tortuosi (oltre a non essere stati definiti nel dettaglio, per cui ad esempio non si comprende se in tutto il loro tratto risultino percorribili o meno con mezzi agricoli).
11.1 In base alle predette considerazioni, il ricorso è pertanto ammissibile.
12. Nel merito, risultano fondate le censure articolate nei motivi 1, 2, 3 e 6, per le ragioni di seguito esposte, risultando assorbite quelle contenute nei restanti motivi.
13. L’ordinanza dirigenziale impugnata risulta motivata sulla base dell’art. 50 e dell’art. 107 d.lgs 267/2000, si deve però rilevare come la stessa non soddisfi i requisiti previsti da alcuno dei predetti parametri normativi.
14. Il provvedimento, infatti, non può essere qualificato come ordinanza contingibile e urgente in quanto privo dei requisiti previsti ex lege e confermati dalla pacifica giurisprudenza, dell’urgenza del provvedere alla eliminazione di una situazione di pericolo, alla quale non può farsi fronte mediante l’esercizio di poteri ordinari, appartenente alla competenza sindacale.
Nel caso di specie il provvedimento, adottato dal dirigente responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Privata, dopo aver evidenziato la necessità di acquisire documentazione al fine di verificare l’eventuale abusività del manufatto e la sua conformità alla normativa antisismica, si è limitato ad affermare la ricorrenza “ in fatto ed in diritto ” di “ una situazione d’urgenza ”, senza minimamente argomentare in cosa detta urgenza, quale “ materiale impossibilità di differire l’intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di danno a breve distanza di tempo ” (Cons. Stato, sez. II, 15 febbraio 2021, n. 1375; sez. V, 14 ottobre 2019, n.6951) concretamente consista.
Sul punto, le deduzioni difensive del Comune nella memoria dd 20.2.2026 secondo cui il richiamo dell’art. 50 del TUEL sarebbe frutto di un refuso, dovendosi invece intendere l’ordinanza come motivata “ ex art. 107 - esso si correttamente indicato, co. 3, lett. g) e co. 5, T.U.E.L .”, non sono accoglibili in quanto configurano una inammissibile modifica della motivazione del provvedimento operata in sede giudiziale, oltre peraltro a non incidere sulla ravvisata illegittimità del provvedimento stesso.
15. Rileva infatti il Collegio che l’ordinanza dirigenziale gravata non soddisfa nemmeno i requisiti normativamente previsti per essere riconducibile all’alveo dei “ provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico regionale”, di cui al richiamato art. 107 comma 3 lett. g) del d.lgs 267/2000.
Nell’ordinanza infatti non viene evidenziata la sussistenza di un abuso edilizio, limitandosi il dirigente a richiedere il “ deposito della documentazione relativa all’esecuzione delle opere atte a rendere il manufatto in oggetto rispondente alle normative sismiche previste dalla legge dopo aver riscontrato la rispondenza alle norme edilizie” e che “Nel caso non lo siano, la presente ordinanza deve intendersi quale ripristino dello stato dei luoghi con demolizione dell’opera”.
Va altresì rilevato come il predetto dirigente, oltre ad aver ordinato l’eventuale rimessa in pristino con abbattimento del manufatto, ha altresì illegittimamente disposto “ l’inibizione all’utilizzo del manufatto”, un tanto “fino al deposito delle strutture presso la Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio ed al relativo Certificato di Collaudo”, non rientrando invece nei poteri del dirigente l’interdizione dell’utilizzo dell’opera.
16. L’ordinanza dirigenziale gravata si configura pertanto quale provvedimento perplesso, che non trova legittimo fondamento né nell’art. 50 né nell’art. 107 d.lgs 267/2000, che sono stati indicati quali presupposti normativi sulla cui base essa è stata emessa.
17. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento dell’ordinanza dirigenziale n. 66 dd 24.11.2025.
18. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, in considerazione della peculiarità della controversia esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza dirigenziale impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
LO OD de MO di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
CL IC, Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| CL IC | LO OD de MO di Grisi' |
IL SEGRETARIO