Sentenza 17 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/04/2002, n. 5486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5486 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2002 |
Testo completo
0 54 8 6 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL PO DO CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto COMUNIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - R.G.N. 14905/99 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO 19159/99 Consigliere Cron.16524 Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Rep. ----- Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Ud. 11/10/01 Dott. Giovanna SCHERILLO Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: COMUNIONE "CONCA ARRUBIA" DI VILLASIMIUS, in persona dell'Amm.re p.t. MURA Dino, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GALLONIO 18, presso lo studio FREDIANI, che lo difende dell'avvocato MARCELLO unitamente agli avvocati CARLO DORE, GIOVANNI DORE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MOSSA PINO, SANTO STEFANO;
intimati 2001 e sul 2° ricorso n° 19159/99 proposto da: 1355 -1- MOSSA PINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRISPI 99, presso lo studio dell'avvocato PAOLO MAZZOTTA, difeso dagli avvocati MARIA FRANCA BOI, ANNALISA CANCEDDA, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
COMUNIONE "CONCA ARRUBIA" DI VILLASIMIUS, in persona dell'Amm.re p.t. Dott. MURA Dino, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A GALLONIO 18, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO FREDIANI, che lo difende unitamente agli avvocati CARLO DORE, GIOVANNI DORE, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 196/99 del Giudice di pace di CAGLIARI, depositata il 05/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/01 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
Preliminarmente la Corte dispone la riunione dei due ricorsi separatamente proposti avverso la stessa sentenza;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso principale, assorbito l'incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione in opposizione IN MO conveniva in giudizio davanti al Giudice di pace di Cagliari la NE "Conca Arruba" chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal medesimo Giudice, su ricorso della NE, per il pagamento di lire 943.760 a titolo di spese relative a servizi comuni. L'opponente sosteneva di nulla dovere a nessun titolo sia perché non era passivamente legittimato sia perché, essendo proprietario, nell'ambito della ё NE, di un terreno non edificabile, non era tenuto a sostenere spese che, come nella specie, riguardavano servizi di cui facevano uso soltanto i proprietari dei terreni edificati. La NE "Conca Arrubia" si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. Con sentenza 5 marzo 1999 il Giudice di pace, premesso che il MO era passivamente legittimato quaie condomino apparente, ne accoglieva i'opposizione ritenendo che non era tenuto a pagare per servizi dai quali, essendo proprietario di un terreno inedificato per effetto della soprvvenuta t e n u t o a è e n o i n u m o c s o s t e n e r e p r o q u o t a l e s p e s e , ) . a o l d l n a o c e e t s n v a p i i c e c t r a p n u c s . a i c d o c i u c i a ( a r e n o i n u m o c t . 1 p r i n c i p i r e g o l a t o r i i n t e m a 1 0 4 r a e v a s o l o u n m i n i m o v a n t a g g i o , a v e v a d i s a t t t e s o i t a l e s o m m a r i g u a r d a v a s p e s e p e r s e r v i z i d a c u i e g l i e c r e t o i n g i u n t i v o i n b a s e d l l a c o n s i d e r a z i o n e c h e a o m m a p a g s a m e o t a l n t o g g e t t d e g a o e l l a o l i l b b o d n o n , a a a s z n e t n e s s o é M c h e r p 1 o d n e 1 l n e t i r c o n e i l g a o t a r t t c o d . c i v . n . 1 1 0 4 6 9 7 e m i r e f i r 2 1 1 o l p r i m o s i d e n u n c i a v i o l a z i o n e d i l e g g e C e n s u r a . C u s u e o d s r o c i r a s a t o b m o t i p r i n c i p a l e , i v i d a V e , a z n e t p e r n e s p r i m o a m i s e d e m e s a m i n a t o O s r e v v a i m e s s b a r a e n d p r o n t i o p o s e i c o r s i , t i r i a a n z i t u t t o d i s p o s t a l a r i u n i o n e d e i d u e V O T I V I D E L L A D E C I S I O N E M o m u n i o n e h a r e s i s t i t o c o n c o n t r o r i c o r s o . C o n d i z i o n a t o b a s a t o s u u n u n i c o m o t i v o , a l q u a l e l a c O s a r u a o c i r s a t r o p o n e n d o e l a t n p l o v e d i c n i c o n o t a o s o r o i t c t i r s a o i r t s n e o r c h m i t n i ' L i c o r s o p e r c a s s a z i o n e p e r d u e m o t i v i . r o t s o p o r p a h e n o i n u m o C a l e n o i s i c e d a l o s r e v v A v a n t a g g i o . n u a n v o n e a h e r n o r m c i n i m o t a t i v m a r e g i o n a l e , che servono al mantenimento ė al godimento delle cose comuni. Altrettanto erroneamente la sentenza aveva ritenuto che spettava alla NE dimostrare che il MO usufruiva dei servizi comuni, laddove, in base all'onere della prova (art.2697 cod.civ.), spettava al MO dimostrare impossibilità di godere di tali servizi,la sua quale fatto impeditivo dell'adempimento dell'obbligo di pagamento. Col secondo motivo si denunciano violazione di legge (artt.12 e 13 Legge regionale n.4/1989) e motivazione per avere 11 Giudice di pace vizi di fondato la decisione sul presupposto a seguito dell'entrata indell'inedificabilità, vigore della citata legge regionale, del terreno del MO, senza considerare che il vincolo di inedificabilità era di natura temporanea e, quindi, non assoluto. III - Entrambe le doglianze vanno disattese. Con la sentenza n.9493/98 le Sezioni Unite di questa Corte hanno indicato i limiti entro i quali le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equita ai sensi del 2° comma dell'art.113 c.p.c., e cioè nelle cause il cui valore non eccede i due milioni di lire, sono ricorribili per cassazione, individuando tali di limiti nei casi inosservaza delle norme costituzionali, delle norme comunitarie e delle norme processuali. Non costituiscono, perciò, alla stregua di tale pronunzia, vizi deducibili per cassazione quelli denunciati dalla ricorrente € cioè la inosservanza dei principi regolatori della materia e di norme sostanziali, a cui il chiaro dettato della norma sostituisce, come regola di decisione del caso concreto, l'equità. Nella specie, il Giudice di pace ha deciso sulla causa di valore inferiore a due milioni - una regola di equità chiaramente in base ad indicata nella sentenza. Secondo il giudicante la NE non poteva richiedere al MO le spese di cui al decreto ingiuntivo, perché tali spese si riferivano a servizi (specificamente indicati dalla sentenza) da cui traevano prevalente vantaggio i proprietari dei terreni mentreedificati, proprietari dei terreni inedificati (tali per effetto della vigente normativa regionale, e non fatto proprio) traevano vantaggio minimo, ne per come appunto nel caso del MO. Congrua e logica, la regola di equitä non censurabile in questa sede, non ricorrendo, come si è detto, vizi deducibili per cassazione. III - 11 ricorso incidentale, basato su un unico motivo col quale si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistere la legittimazione passiva del MO quale condomino apparente, resta assorbito dal rigetto del ricorso principale. IV in considerazione dell'esito del giudizio, le spese del grado vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il l'incidentale.principale, dichiarando assorbito Compensate le spese. Roma, 11 ottobre 2002 L'estensore Il presidenze, W iff IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 17 APR. 2002 IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania