Sentenza 29 maggio 2001
Massime • 1
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, e con riguardo alla controversia che l'assicurato promuova per l'accertamento dell'avvenuta disdetta alla naturale scadenza del contratto, onde evitarne la proroga tacita di cui all'art. 1899, comma secondo, cod. civ., la prova di tale disdetta può essere fornita anche con riferimento all'esistenza di tempestive ed inequivoche manifestazioni tacite di volontà, evidenzianti una volontà un'intenzione contraria alla prosecuzione del rapporto, considerato che, allo scioglimento del rapporto per "facta concludentia", non è di ostacolo l'assoggettamento del contratto di assicurazione alla forma scritta" ad probationem" (a differenza di quanto si verifica nei casi di forma scritta richiesta "ad substantiam"), ed altresì, che la forma della raccomandata spedita con preavviso di sei mesi per l'esercizio della facoltà di recesso è prevista dalla norma sopracitata con esclusivo riferimento ai contratti di durata superiore ai dieci anni. Perché possa legittimamente predicarsi la validità e l'efficacia della disdetta tacita è, peraltro, necessario che essa intervenga prima della scadenza del termine finale del contratto, ed ancora che essa si concretizzi in fatti del tutto incompatibili con la volontà di avvalersi della proroga tacita del contratto stesso, essendo la valutazione dell'idoneità di tali fatti a manifestare in modo inequivoco la volontà del disdettante rimessa al giudice di merito, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/05/2001, n. 7278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7278 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CU BR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VIRGILIO 11, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO MIRTI DELLA VALLE, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AUTOSERVIZI MAGGIORE SPA, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Vittorio Maggiore, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 24, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI GIACOBBE, che la difende, giusta procura speciale per Notar IC ZE di Roma del 26/10/98 rep. n. 231117;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 172/98 della Corte d'Appello di MESSINA, emessa il 09/04/98 e depositata il 19/05/98 (R.G. 531/91);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/00 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Giorgio MIRTI DELLA VALLE;
udito l'Avvocato Giovanni GIACOBBE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 5.12.1988 US RI, conveniva davanti al tribunale di Messina la s.p.a. Autoservizi Maggiore, assumendo che esso attore, quale agente generale di Messina della S.A.I., aveva stipulato con la società convenuta il 4.7.1986 due polizze di responsabilità civile auto, comprensive anche dei rischi per incendio, furto e rapina;
che dette due polizze avevano la durata di un anno dal 31.1.1987 al 31.1.1988; che, al fine di favorire la stipula delle polizze, si era impegnato a retrocedere a favore della s.p.a. Maggiore il 44% sul premio netto per il rischio incendio, furto e rapina;
che, in conformità a quanto previsto dalle condizioni di assicurazione, essendo state inserite altre 1103 auto nel parco autovetture della convenuta, si era proceduto alla regolazione consuntiva dei premi riferiti all'annualità predetta, stornando anche sul conguaglio per le nuove vetture il 44% pattuito;
che alla scadenza delle due polizze erano state stipulate altre due polizze, portanti due diversi numeri, in sostituzione delle precedenti, con validità dal 31.1.1988 al 31.1.1989; che per tali polizze le parti non avevano rinnovato l'accordo secondo il quale la convenuta avrebbe potuto trattenere il 44% del premio relativo al rischio incendio, furto e rapina, ritenendolo efficace solo per le due prime polizze;
che in occasione del pagamento del premio del primo semestre delle nuove due polizze, la convenuta aveva illegittimamente trattenuto ancora detto 44% del premio, ritenendo valido l'accordo del 4.7.1986; che egli aveva contestato detto comportamento;
che tanto avveniva anche per il secondo semestre. Chiedeva, quindi, l'attore che la convenuta fosse condannata al pagamento della somma di L. 297.905.812, oltre a quella risultante dalla regolamentazione consuntiva dei premi per l'annualità 31.1.1988 - 31.1.1989, in relazione alle nuove vetture. Si costituiva la convenuta e chiedeva il rigetto della domanda.
Il Tribunale, con sentenza del 7.10.1991 rigettava la domanda. Proponeva appello l'attore e resisteva la convenuta. La Corte di appello di Messina, con sentenza depositata il 19.5.1998, rigettava l'appello. Riteneva la corte di merito che sulla base dell'accordo del 4.7.1986 la convenuta aveva stipulato due polizze assicurative relative al periodo 31.1.1987 - 31.1.1988; che tali polizze non erano state disdettate, giuste le condizioni generali, per un periodo di pari entità; che le polizze successive non furono sottoscritte alla prima scadenza, ma in data 20.4.1988; che dette polizze successive avevano i medesimi elementi contrattuali delle precedenti (il premio r.c.a. era determinato per legge ed il premio per incendio, furto e rapina era identico: L. 130.000; che la variazione dell'ammontare complessivo, dipendeva dalla variazione del carico fiscale e dalla variazione della consistenza numerica delle auto, che era già possibile anche in costanza di rapporto sulla base delle prime polizze, per cui era previsto un conguaglio); che l'appellante aveva sottoscritto una ricevuta senza riserve della prima rata del premio della seconda annualità, decurtata del 44% sul rischio incendio, furto e rapina;
che il pagamento di questa differenza fu richiesto solo in data 2.11.1988, dopo che la convenuta aveva disdettato i contratti per l'annualità successiva;
che, alla luce di tali risultanze relative alle trattative ed all'esecuzione del contratto, doveva ritenersi, in conformità di quanto ritenuto dal primo giudice che le seconde polizze erano solo mere proroghe delle prime, con mantenimento del bonifico del 44% suddetto in favore della convenuta. La corte di merito non ammetteva le prove testimoniali richieste dall'attore in ordine ad accordi verbali innovativi o modificativi, perché oltre ad essere contrarie a risultanze documentali, erano inammissibili per legge a norma degli articoli 1988 e 2725 c.c. ed a norma dell'art. 2723 c.c. (tenuto conto della qualità delle parti e del valore del contratto).
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il US.
Resiste con controricorso l'Autoservizi Maggiore s.p.a., che ha presentato anche memoria.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1372 c.c., 1 c., e 1362 c.c., in relazione all'art. 1882 e s. c.c., nonché l'omessa e contraddittoria motivazione, ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. Lamenta il ricorrente che erroneamente la corte territoriale ha ritenuto che, in assenza di una comunicazione espressa di disdetta, sussistesse l'automatica prosecuzione del rapporto contrattuale. Infatti da un'organica lettura delle polizze sottoscritte il 20.4.1989 emerge la volontà delle parti di stipulare un nuovo contratto difforme nell'oggetto rispetto al precedente, poiché le nuove polizze erano stipulate in sostituzione delle precedenti, il numero di vetture era superiore, ed era maggiore il premio sia per l'incendio, furto e rapina che per la r.c.a., donde da una parte è errata l'affermazione della sentenza impugnata che le "polizze relativa alla seconda annualità hanno i medesimi elementi contrattuali delle precedenti" e dall'altra dalle stesse polizze emerge la volontà delle parti di sostituire il precedente contratto con uno nuovo.
Ritiene inoltre il ricorrente che ha errato il giudice di merito, allorché ha ritenuto che negli elaborati dei libri matricola vi è continuità nella numerazione, poiché detti elaborati non provenivano dalla Sai, ma dall'altra parte.
Secondo il ricorrente "la novazione oggettiva posta in essere dal ricorrente e dalla ditta Maggiore integra gli estremi di una tacita disdetta".
Poiché si trattava della costituzione di un nuovo contratto, non poteva valere per esso quanto contenuto nella scrittura privata del 4.7.1986, relativo, invece, solo al primo contratto (e quindi alle prime due polizze).
2.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che lo stesso vada rigettato.
Il primo punto da esaminare è se i contratti assicurativi di cui alle prime due polizze erano stati disdettati regolarmente ed in tempo utile.
La sentenza impugnata ritiene che dette polizze non siano state disdettate.
Il ricorrente ritiene che la disdetta del contratto di assicurazione per evitare la proroga potesse avvenire anche in forma tacita e per facta concludentia e non necessariamente per iscritto. Ciò, in linea di principio, è esatto, salvo che il contratto non preveda una forma convenzionale per la disdetta(art. 1352 c.c.), il quale ultimo punto, peraltro, non è stato oggetto di accertamento e di pronunzia da parte del giudice di merito.
Infatti, come questa Corte ha già osservato (Cass. 9.6.1992, n. 7075), in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e con riguardo alla controversia che l'assicurato promuova per l'accertamento della risoluzione consensuale del contratto, la prova di tale risoluzione può essere fornita anche tramite comportamenti tacitì evidenzianti un consenso contrario alla prosecuzione del rapporto, considerando che allo scioglimento per facta concludentia, non è di ostacolo l'assoggettamento del contratto alla forma scritta ad probationem, a differenza di quanto si verifica nei casi di forma scritta ad substantiam.
2.2. Eguale principio deve adottarsi ai fini della disdetta del contratto di assicurazione alla naturale scadenza dello stesso per evitare la proroga tacita, di cui all'art. 1899, c. 2, c.c.. Infatti detta norma prevede al primo comma la forma "minima" (... anche mediante...) della raccomandata spedita con preavviso di sei mesi solo per l'esercizio della facoltà di recesso dal contratto di durata superiore ai dieci anni. In tema invece di proroga tacita del contratto di assicurazione, di cui al secondo comma dello stesso articolo, nulla è previsto quanto alla forma della disdetta per evitare detta proroga, per cui, in assenza della previsione in concreto di forme convenzionali, opera il principio generale della libertà di forma.
3. Sennonché perché possa sussistere una valida disdetta è necessario che concorrano due elementi:
a) Anzitutto è necessario che detta disdetta (tacita o espressa), intervenga prima che sia scaduto il termine finale del contratto;
in altre parole, che essa sia tempestiva, avendo come finalità proprio quella di impedire la proroga tacita. Infatti, in mancanza di valida disdetta, si realizza la proroga tacita del contratto, per cui la disdetta non potrà che essere operativa per la nuova scadenza contrattuale, salvo una diversa successiva volontà della parte disdettante.
b) Nel caso che la disdetta tacita avvenga per facta concludentia, occorre che essa (come ogni forma di manifestazione tacita in negozi unilaterali) si concretizzi in fatti che siano incompatibili con la volontà di avvalersi della proroga tacita del contratto. La valutazione dell'idoneità di detti fatti a manifestare in modo inequivoco la volontà del disdettante è rimessa al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
4. Nella fattispecie il ricorrente ritiene che la sottoscrizione delle nuove polizze intervenuta il 20.4.1988 costituisse una novazione oggettiva del precedente contratto ed integrasse gli estremi di una tacita disdetta.
Come sopra si è detto, ciò non poteva integrare una disdetta (negozio unilaterale), poiché il fatto ritenuto concludente dalla parte era, in ogni caso, intervenuto quando già era stato prorogato tacitamente il contratto (cioè alla data della scadenza naturale del 31.1.1988), come correttamente rilevato dal giudice di appello, per cui alla data del 20.4.1988 per far cessare il contratto prorogato assicurativo era necessario un accordo bilaterale tra le parti, che ben poteva consistere, come pure sostenuto dal ricorrente, in una novazione oggettiva.
Sennonché il discorso a questo punto si sposta dall'accertamento dell'esistenza della disdetta tacita all'accertamento dell'esistenza di un contratto novativo sotto il profilo oggettivo.
5.1. Osserva questa Corte che la novazione oggettiva, quale modo di estinzione dell'obbligazione, è un contratto tramite il quale le parti mutano l'oggetto o il titolo di un rapporto obbligatorio non ancora o non del tutto attuato (Cass. n. 973 del 1983). Pertanto essa è caratterizzata dalla stretta connessione tra l'elemento oggettivo (diversità dell'oggetto o del titolo dell'obbligazione) e quello subiettivo (o animus novandi, cioè volontà risultante in modo non equivoco di estinguere il precedente rapporto obbligatorio, sostituendola con una nuova) (Cass. 6.8.1983, n. 5274). Inoltre, secondo molti, è necessaria anche una"causa novandir, intesa come interesse comune delle parti all'effetto novativo (Cass. 14.12.1994, n. 10683). Per espresso disposto di legge, il solo rilascio di un documento o la sua rinnovazione o l'apposizione o l'eliminazione di un termine o ogni altra modificazione accessoria non producono novazione (art. 1231 c.c.). In questa ottica, in tema di locazione, è stato ripetutamente ritenuto che la sola modificazione del canone o del termine di scadenza non producono novazione, trattandosi di modificazioni accessorie (Cass. 19.11.1999, n. 12838; Cass. 14.12.1994, n. 10683; Cass. 9.7.1998, n. 6680).
5.2. In ogni caso l'accertamento in ordine agli elementi che caratterizzano la novazione oggettiva del rapporto obbligatorio, e cioè "aliquid novi", l'animus novandi, e "causa novandi", trattandosi di accertamento fattuale, è di esclusiva competenza del giudice di merito ed è incensurabile in Cassazione se adeguatamente motivato (Cass. 8.11.1996, n. 9766;).
6.1. Nella fattispecie il giudice di merito è giunto alla conclusione che le seconde polizze sottoscritte in data 20.4.1988, avessero "i medesimi elementi contrattuali dei precedenti", osservando che il premio di r.c.a. era determinato per legge, mentre quello per il rischio di incendio, furto e rapina rimaneva fissato in L. 130.000 per auto;
che tutte le altre condizioni contrattuali erano eguali;
che la variazione del premio complessivo era dipendente, oltre che dal carico fiscale, dalla variazione, anche in costanza del rapporto della consistenza numerica del parco autoveicoli della Maggiore, ipotesi prevista anche nelle prime polizze, per cui alla fine del periodo contrattuale era previsto un conguaglio. Il giudice di merito, tenuto anche conto del comportamento dell'attore, in sede di esecuzione del contratto, per cui quest'ultimo accettava senza riserve la raccomandata a mano del 29.8.1988, con la quale veniva operata la ritenuta del 44% sulla prima rata del premio per incendio, furto e rapina, nonché del fatto che la richiesta di questa ritenuta veniva operata solo in data 2.11.1988, a seguito di disdetta del contratto, ha ritenuto che dette seconde polizze andassero interpretate solo quale proroga del precedente contratto assicurativo.
Così interpretando il contratto, la sentenza di merito ha, in effetti, escluso ogni carattere novativo alle polizze sottoscritte in data 20.4. 1988.
6.2. Le censure mosse sul punto dal ricorrente non possono trovare accoglimento.
Infatti l'assunto del ricorrente secondo cui la presenza di un diverso numero di veicoli e di un diverso premio per la r.c.a. sono elementi che denoterebbero la precisa volontà delle parti di sostituire il precedente rapporto con uno nuovo, si risolve in una diversa valutazione di elementi fattuali (rispetto a quella effettuata dal giudice di merito con la motivazione suddetta sufficiente e non contraddittoria), tendente ad escludere che le seconde polizze non fossero mera proroga del precedente rapporto, ma nuovo contratto in sostituzione del precedente.
Questa diversa lettura del ricorrente non può trovare ingresso in questa sede di legittimità.
6.3. Infatti l'art. 116, 1^ c. c.p.c. consacra il principio generale del libero convincimento del giudice, per cui lo stesso deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. La norma in questione sancisce la fine del sistema fondato sulla predeterminazione legale dell'efficacia della prova, conservando solo specifiche ipotesi di fattispecie di prova legale, e la formula del "prudente apprezzamento" allude alla ragionevole discrezionalità del giudice nella valutazione della prova che va compiuta tramite l'impiego di massime di esperienze. Nella fattispecie il ricorrente non lamenta ne' che il giudice abbia attribuito valore predeterminato legalmente ad alcune prove, invece di liberalmente apprezzarle, ne' il contrario, e cioè che abbia apprezzato liberamente fattispecie che invece integravano gli estremi di prova legale.
La doglianza, invece, che il giudice abbia fatto un cattivo uso del suo "prudente apprezzamento" nella valutazione della prova si risolve in una doglianza sulla motivazione della sentenza, che può trovare ingresso in sede di legittimità solo nei limiti in cui è ammissibile il sindacato da parte della cassazione sulla motivazione della sentenza.
A tal fine va osservato che è devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato;
conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, ne' a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sul quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 6 settembre 1995, n. 9384; Cass. 11.7.1995, n. 7568).
6.4. Quanto all'assunto che anche il premio per il rischio di incendio e furto fosse diverso tra le successive polizze, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di appello, tale censura è inammissibile, risolvendosi in un travisamento del fatto da parte del giudice di merito.
Infatti il travisamento del fatto non può costituire motivo di ricorso per cassazione, poiché, risolvendosi in un'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395, n.4, c.p.c..(Cass. 15.5.1997, n. 4310; Cass. 2.5.1996, n. 4018).
7. Quanto alla doglianza dell'erroneità dell'affermazione, secondo la quale non si tratterrebbe di un nuovo ciclo assicurativo, perché negli elaborati dei libri matricola vi è continuità di numerazione, va osservato che detta affermazione non risulta effettuata nella parte motiva della sentenza impugnata, per cui la censura è inconferente e, quindi, va disattesa.
8.1. Quanto alla censura di violazione degli artt. 1362 e S., in relazione all'art. 1882 c.c., va, preliminarmente, osservato in linea di principio che l'interpretazione degli atti negoziali, anche al fine di stabilire se essi contengano una mera proroga di un precedente contratto, ovvero un nuovo e diverso contratto, con effetto novativo del precedente rapporto, va effettuata secondo i principi disposti dagli artt. 1362 e s..
8.2. Sennonché la parte che denunzi in cassazione l'erronea determinazione della volontà negoziale effettuata dal giudice di merito in violazione degli artt. 1362 c.c., è tenuta ad indicare quali canoni o criteri interpretativi siano stati violati;
in mancanza l'individuazione della volontà negoziale - che avendo ad oggetto una realtà fenomenica ed oggettiva, si risolve in un accertamento di fatto, istituzionalmente riservato al giudice di merito - è censurabile non già quando le ragioni addotte a sostegno sono diverse da quelle della parte, bensì allorché esse sono insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica (Cass. 12.3.1994, n. 2415; Cass. 2.2.1996, n. 914). Nella fattispecie il ricorrente si è limitato a lamentare la violazione degli artt. 1362 c.c., assumendo l'erronea interpretazione delle polizze stipulate il 20.4.19888, ma non ha indicato quali canoni ermeneutici, previsti dalle predette norme erano stati violati.
Quanto all'assunto vizio motivazionale, invece, si è già detto sopra.
Ne consegue che il motivo di ricorso va rigettato.
9. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1888, 2723 e 2725 c.c., nonché l'omessa e contraddittoria motivazione, ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 5. c.p.c..
Assume il ricorrente che la corte di appello ha errato in diritto nel ritenere inammissibili per legge la prova testimoniale. Infatti da un'analisi dell'articolato di prova emergerebbe che non era in discussione l'esistenza del rapporto obbligatorio, ma si mirava a provare l'esistenza di una volontà comune finalizzata ad un nuovo e diverso accordo nonché le tempestive lamentele del US circa l'inadempienza della Maggiore.
Ritiene il ricorrente che tanto poteva essere provato per testi. 10. Ritiene questa Corte che il motivo sia inammissibile. Va, anzitutto rilevato che la sentenza impugnata non ha ammesso la prova testimoniale per due ordini di ragioni: a) perché inammissibile a norma degli artt. 1888 e 2725 c.c., dovendo il contratto di assicurazione essere provato per iscritto, nonché a norma dell'art. 2723 c.c., apparendo inverisimile, avuto riguardo alla qualità delle parti ed al valore del contratto;
b) perché contraddetta dalle risultanze documentali.
Le censure del ricorrente attengono solo alla prima ratio decidendi. Osserva questa Corte che, quando la statuizione impugnata sia fondata su più ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali sia giuridicamente e logicamente idonea a sorreggere la pronuncia, l'omessa censura di una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto d'interesse, il motivo di ricorso per cassazione relativo alle altre, in quanto la sua eventuale fondatezza non potrebbe mai condurre all'annullamento della sentenza, essendo divenuta definitiva la motivazione autonoma non impugnata (ex plurimis, Cass. civ., sez. lav., 9 dicembre 1994, n. 10555).
11.1. Inoltre i motivi di ricorso per cassazione che attengono alla reiezione di istanze probatorie sono ammissibili sotto il profilo dell'interesse all'impugnazione soltanto se le prove controverse ineriscano a punti della decisione impugnata suscettibili di essere influenzati e diversamente risolti dall'esito di essi (Cass. 30.8.1988 n. 4998; Cass. 20.12.1994, n. 10951; Cass. 23.3.1995, n.
3386). Trattandosi di questione attinente all'interesse all'impugnazione sul punto, il problema della decisività della prova non ammessa va esaminato con priorità rispetto ad ogni altra censura relativa alla mancata ammissione della prova, e quindi anche con riguardo all'assunta violazione o errata applicazione di norma di legge, su cui il giudice di merito abbia fondato il rigetto della richiesta istruttoria.
11.2. A tal fine, osserva questa Corte che qualora venga denunziata in sede di legittimità la mancata ammissione di un mezzo di prova da parte del giudice di merito è necessario che vengano fornite da parte del ricorrente specifiche indicazioni in ordine alle circostanze che formavano oggetto della prova al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo - che per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - deve poter essere effettuato sulla sola base delle deduzioni contenute in detto atto, senza che alla genericità e lacunosità delle stesse possa sopperirsi con indagini integrative e con elementi ricavabili aliunde, sulla decisività della prova medesima, decisività che deve essere tale da far ritenere, in base ad un giudizio di certezza e non di mera probabilità, che dette circostanze, se dimostrate avrebbero comportato una diversa decisione (Cass. 25.5.1995, n. 5742; Cass. 2.8.1997, n. 7177). 11.3. Nella fattispecie il ricorrente, pur richiamandosi ad un'analisi dell'articolato di prova testimoniale, non indica specificamente il contenuto di detto capitolato (eventualmente trascrivendolo), ma solo genericamente la finalità a cui lo stesso tendeva.
Ne consegue che il motivo di ricorso è inammissibile, anche per questo motivo.
12. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c, nonché il vizio motivazionale per avere i giudici di merito statuito la sua condanna alle spese nel doppio grado.
13. Il motivo è infondato e va rigettato.
Osserva questa Corte che, in tema di regolamento delle spese processualì, il sindacato della corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa. Pertanto esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. 29.1.1990, n. 531; Cass. 6.9.1994, n. 7663). Ne consegue che, nella fattispecie, essendo stata condannata alle spese dai giudici di merito la parte soccombente, risulta infondato il relativo motivo di ricorso.
14. In conclusione il ricorso va rigettato.
Esistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa per intero tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2001