Sentenza 10 febbraio 2015
Massime • 1
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, lo scarico senza autorizzazione sul terreno e poi in un corso d'acqua dei reflui derivanti dalla molitura delle olive integra il reato di cui agli artt. 124, comma primo, e 137 del D.Lgs. n. 152 del 2006, dal momento che i frantoi oleari costituiscono installazioni in cui si svolgono attività di produzione di beni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/02/2015, n. 12023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12023 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 10/02/2015
Dott. GRAZIOSI Chiara - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - N. 460
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - N. 32516/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR RO N. IL 16/01/1951;
avverso la sentenza n. 148/2012 TRIBUNALE di CASSINO, del 03/02/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SELVAGGI Eugenio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Canotti Roberto di Roma (sost. proc.). RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 3 febbraio 2014 il Tribunale di Cassino ha condannato AR VA alla pena di Euro 3000 di ammenda per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 124, comma 1, e art. 137, comma 1, perché, quale titolare di un frantoio oleario, senza autorizzazione versava nel terreno sottostante - e le faceva così pervenire a un corso d'acqua - le acque di vegetazione derivanti dalla molitura delle olive, in tal modo altresì alterando e danneggiando le risorse ambientali.
2. Ha presentato ricorso il difensore, adducendo violazione della legge penale, dal momento che le norme invocate a fondamento dell'addebito all'imputato, riguardando reflui industriali, non sarebbero pertanto applicabili alla fattispecie, per cui la condotta dell'imputato avrebbe integrato un mero illecito amministrativo. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Correttamente il giudice di merito ha richiamato nella sua congrua e attenta motivazione un arresto di questa Sezione della Suprema Corte (Cass. sez. 3, 4 aprile 2007 n. 13754) per cui appunto lo scarico dei liquami derivanti dalla molitura delle olive, effettuato senza la prevista autorizzazione, configura il reato contestato, dal momento che i frantoi oleari costituiscono installazioni in cui si svolgono attività di produzione di beni: giurisprudenza del tutto condivisibile e che non è isolata, ma anzi può dirsi manifestazione di un orientamento indiscusso (v. come conformi, infatti, Cass. sez. 3, 20 maggio 2008 n. 26524 e Cass. sez. 3, 5 luglio 2005 n. 36141). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza - il che impedisce la formazione di un valido rapporto processuale di impugnazione ad ogni effetto (in particolare, la presenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. non è valutabile qualora non sia stato instaurato validamente un ulteriore grado di cognizione, come insegna la giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte (S.U. 22 novembre 2000 n. 32, De Luca;
quindi, l'estinzione del reato per prescrizione è rilevabile anche d'ufficio a condizione che il ricorso sia idoneo a introdurre un nuovo grado di giudizio, cioè non risulti affetto da inammissibilità originaria come invece si è verificato nel caso de quo: ex multis v. pure S.U. 11 novembre 1994-11 febbraio 1995 n. 21, Cresci;
S.U. 3 novembre 1998 n. 11493, Verga;
S.U. 22 giugno 2005 n. 23428, Bracale;
Cass. sez. 3, 10 novembre 2009 n. 42839, Imperato Franca) - con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale emessa in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2015