Sentenza 5 agosto 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/08/2002, n. 11727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11727 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2002 |
Testo completo
AVU SALVATORE VIA CAURULS™ 6 ANDINA (BA) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 11727/02 SEZION UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi S g.r Magistrati Dott. Massimo GENGHINI - Primo Presidente f.f. G.N. 12469/00 Cron. 29336 Dott. Rafaele CORONA - Presidente di sezione Rep. 3097 Consigliere Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Ud. 13/06/02 - Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Consigliere Dott. Ernesto LUPO Richiesta copia studio Joke dal Sig. Consigliere Dott. Roberto PREDEN per diritti € 1.55 5 AGO Consigliere Dott. Vincenzo PROTO 2002 IL CANCELLIERE - Rel. Consigliere - Dott. Michele VARRONE ha pronunciato la seguente 77 L1500 CANCELLERIA S EN TENZA sul ricorso proposto da: TR SALVATORE, domiciliato in ROMA, VIA FREGENE 10, presso lo studio dell 'avvocato VINCENZO 1500 TR, rappresentato e difeso da SE STESSo;
ricorrente
contro
PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI, SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA;
2002 intimato 1002 -1- avverso la sentenza n. 119/99 della Corte dei Conti di ROMA, depositata il 12/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/06/02 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per la giurisdizione della Corte dei Conti. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In esito al procedimento per responsabilità amministrativa-contabile promosso dal Procuratore Regionale per la Puglia nei confronti di numerosi soggetti (assessori, consiglieri comunali ed esponenti politici locali) per la percezione di "tangenti” nell'ambito dell'aggiudicazione dell'appalto per la ristorazione dell'ospedale Bonomo di Andria, affidato alla società ITALMENSE di Milano, la Sezione II Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Puglia, con sentenza 27 novembre 1997, condannava, tra gli altri ed in solido, l'avv. SALVATORE TR quale consigliere comunale di Andria al risarcimento a favore della USL BA/3 di Andria dell'intero danno patrimoniale nella misura di L. 560.000.000, oltre al danno morale pari a L. 100.000 ed entro il limite complessivo di L. 14.732.000 per il TR. L'appello proposto anche da quest'ultimo era rigettato dalla II Sezione Giurisdizionale Centrale della Corte dei Conti, con sentenza 12 aprile 1999 ed ulteriore condanna degli appellanti alle spese del grado, ribadendo, in punto di giurisdizione e per quanto ancora interessa, che non poteva dubitarsi della giurisdizione contabile nei confronti dei consiglieri comunali di Andria in quanto il Consiglio comunale costituiva l'organo istituzionale deliberante della USL BA/3 (artt. 10 e 15 1. n. 833 del 1978, 1. n. 4 del 1986 all. A, 1.r. n. 23 del 1980) "tant'è che l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale di cui alla cit.
1. n. 833/1978 aveva importato l'insorgere di un rapporto di servizio a connotazione teleologica, a prescindere da quelli che possono essere i rapporti di impiego con specifici enti". Ha proposto ricorso per cassazione l'avv. TR, chiedendo, sulla base di due motivi, l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario. La Procura Generale della Corte dei Conti non ha resistito in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due motivi, da esaminare congiuntamente per la stretta connessione logico-giuridica delle rispettive censure, il ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 103, 2° co. Cost., 1, 4° co. L. n. 20 del 1994 (come modificato dall'art. 3 d.l. n. 543 del 1996 conv. in 1. n. 639 del 1996), art. unico 1. n. 4 del 1986, 1 d.l. n. 35 del 1991 e 52 r.d. n. 1214 del 1934, contesta la giurisdizione del giudice contabile sotto il duplice profilo della pacifica inapplicabilità della legge n. 20/1994 a fatti - come nella specie - anteriori alla sua entrata in vigore ed, inoltre, della non configurabilità di un rapporto di servizio tra gli amministratori comunali di Andria e la USL-BA/3, ente danneggiato. La complessa censura non è fondata. Come rilevato nella relazione orale, questa Corte ha già esaminato un ricorso sostanzialmente identico, proposto da altri amministratori locali e relativo alla stessa sentenza n. 119/99 della Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale della Corte dei Conti, rigettandolo e dichiarando la giurisdizione del giudice contabile (Cass. Sez. Un. 28 dicembre 2001 n. 16215; altro ricorso avverso la stessa sentenza è stato invece dichiarato inammissibile, con ordinanza n. 37/01, essendo stato dedotto un error in iudicando). La motivazione di tale precedente conviene richiamare e ribadire, non avendo il TR addotto in questa sede argomentazioni che inducano ad un ripensamento o che non siano già state adeguatamente confutate. Ed allora è sufficiente ricordare che il giudice contabile ha affermato che non può revocarsi in dubbio la giurisdizione sulla responsabilità dei consiglieri comunali di Andria in quanto il Consiglio comunale stesso costituiva l'organo istituzionale deliberante della USL BA/3 (artt. 10 e 15 legge 833/78; art. unico della legge 15/1/86, n. 4; allegato A) legge regionale 14/4/80, n. 23); tant'è che l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale avvenuta, con la legge n. 833 del 1978, ha comportato l'insorgere di un rapporto di servizio a connotazione teleologica, a prescindere da quelli che possono essere i rapporti di impiego con specifici enti. Trattasi di affermazione che fa puntuale applicazione delle norme citate, dal momento che ai sensi della legge n. 833 del 1978, tra gli organi delle USL c'è l'assemblea generale, costituita dal consiglio comunale (art. 15 n. 1 lett. a) e che ai sensi dell'articolo unico della legge n. 4 del 1986 "in attesa della riforma istituzionale delle unità sanitarie locali, gli organi delle stesse sono .. così sostituiti: l'assemblea generale è soppressa, le relative competenze sono svolte dal consiglio comunale..." il quale delibera, fra l'altro, in materia di bilancio e di spese vincolanti oltre l'anno. Né vale opporre che ai sensi della legge n. 35 del 1991, in attesa del riordinamento del servizio sanitario nazionale e, comunque, non oltre il 30 giugno 1992, i suddetti organi dovevano essere sostituiti da un comitato di garanti e/o da un commissario straordinario, dal momento che non essendo stata fornita alcuna prova dell'istituzione di tali nuovi organi, deve presumersi una prorogatio di quelli precedenti, con le relative funzioni. In questo quadro, quindi, va riconosciuta l'esistenza di un rapporto di servizio tra l'attuale ricorrente (componente del Consiglio comunale di Andria) e la USL BA/3 della quale il suddetto Consiglio era organo deliberante;
rapporto di servizio nel significato ampio elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte, che lo ravvisa ove sia riconoscibile un inserimento organico, ancorché transitorio, del funzionario od impiegato nel processo formativo della volontà dell'ente danneggiato, ovvero un collegamento funzionale tra la suddetta qualifica e la condotta produttiva di danno all'ente pubblico (percezione di tangenti nell'ambito di una gara di appalto per la ristorazione del locale ospedale). Alla luce delle considerazioni esposte, deve quindi dichiararsi la giurisdizione del giudice contabile ed il ricorso va rigettato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio di cassazione.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti;
nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 13 giugno 2002, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE beau fle r Schelorm CANCELLIERE C A vandi Giambattista 5 AGO. 2002 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 12.7.2012 109T129,1110071 29,11 serie 4 al n.28120 versate € 155,77 apposta in calce alla copia autentica 2,66 (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 14667 149.77 TOT. 306T 5,00 15571