Sentenza 6 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/08/2002, n. 11763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11763 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento del SEZIONE TERZA CIVILE danno da incidente stradale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Compensazione delle spese 02 16169/99 R. Dott. Angelo GIULIANO Presidente S1 fere -6 3 / Dott. Francesco SABATINI 1 7 Cron. 29372 Dott. Ennio MALZONE ere Rep. 3112 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Ud. 18/04/02 Rel. Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S EN TENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig.Sof per diritti € 4,55 6 AGO 2002 AR NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA il IL CANCELLILHE PROPERZIO 27 presso lo studio dell'avvocato ROCCO dall'avvocato ANGELO PELUSO, giusta FALOTICO, difeso delega in atti;
Tu ricorrente
contro
CI REMO;
7 L1500 - intimato avversO la sentenza n. 9058/99 del Giudice di pace di NAPOLI, emessa il 14/4/99, depositata il 20/04/99; 2002 RG.27847/1998; 944 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 18/04/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per accoglimento per quanto di ragione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il giudice di pace di Napoli, pronunciando con sen- tenza n. 58/99 sulla domanda di risarcimento del danno (indicato in L. 900.000) derivato da collisione tra au- toveicoli, proposta da MO SU nei confronti di FA PA e della assicuratrice per la responsa- bilità civile automobilistica Lloyd Adriatico Assicura- zioni s.p.a., ha dichiarato cessata la materia del con- tendere e compensato interamente tra le parti le spese di lite. Avverso la sentenza ricorre per cassazione FA PA, affidandosi ad un unico motivo. L'intimato MO SU (o SU, come indicato nella gravata sentenza) non ha svolto attività difensi- va. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Viene dedotta "nullità ed inefficacia della sen- tenza nonché difetto di motivazione, difformità tra il chiesto ed il giudicato. Violazione del diritto di di- fesa, errata applicazione dell'art. 91 c.p.c., viola- 2 zione errata interpretazione dell'art. 112 c.p.c.". Sostiene il ricorrente che egli non aveva aderito alla declaratoria di cessazione della materia del con- tendere congiuntamente richiesta dall'attore e dalla società assicuratrice in esito alla definizione bonaria della controversia e che aveva esplicitamente domandato che il giudice di pace condannasse l'attore, apprezzan- done la sicura soccombenza virtuale, a rimborsargli le spese di lite. Si duole dunque che il giudice di pace le abbia in- compensate per ragioni affatto diverse, facendo vece impropriamente riferimento in motivazione all'interesse del PA ad evitare che l'esito della controversia si traducesse in un aumento del premio assicurativo (bonus/malus) ' mentre egli si era costituito al solo scopo di resistere alla domanda.
2. La censura è ammissibile in quanto, pur trattan- dosi di sentenza del giudice di pace necessariamente emessa secondo equità in relazione al suo valore, si prospetta violazione di legge processuale (Cass., sez. un., n. 716/99) per insussistenza dei motivi di compen- sazione. Il giudice di pace, sul rilievo che l'attore. aveva richiesto la condanna al risarcimento del danno della sola società assicuratrice e non anche del PA, 3 convenuto in giudizio ai sensi della legge n. 990 del 1969 sull'assicurazione obbligatoria in qualità di re- sponsabile: a) ha ritenuto che la sua costituzione in giudizio non poteva che corrispondere all'interesse ad evitare che l'eventuale affermazione della propria responsabi- lità si risolvesse in un aumento del premio assicurati- vo;
b) ha dunque osservato che, non avendo egli parte- cipato all'accordo transattivo tra il proprio assicura- tore e l'attore ed avendolo anzi contestato, l'assicuratore non avrebbe potuto (nel presupposto di una non accertata e non accettata responsabilità) au- mentare il premio assicurativo;
c) ha, ancora rilevato che, su tali premesse, le parti che avevano transatto la controversia non poteva- no non aver regolato "l'intero rapporto giudiziario, i- vi comprese le spese"; d) ha infine concluso che, "sulla base del princi- pio di equità, applicabile anche alla gestione delle spese di lite", le spese andavano interamente compensa- te tra le parti. L'indubbia correttezza delle prime due proposizioni non giustifica certamente la terza, giacché il PA era rimasto estraneo al rapporto transattivo, cui non 4 aveva partecipato e che aveva anzi contestato, esplici- tamente domandando la condanna dell'attore alle spese. E, però, il giudice di pace ha certamente il potere di compensare le spese per ragioni equitative. Né il ricorrente può fondatamente dolersi che egli non abbia apprezzato, in violazione del principio generale posto dall'art. 91 c.p.c., la soccombenza virtuale (anche se in riferimento ad una regola di giudizio necessariamen- te equitativa in una controversia da decidere secondo equità), giacché l'omissione avrebbe acquistato rilievo solo se si fosse risolta nella non consentita condanna alle spese, anche solo parziale, della parte totalmente vittoriosa. Avendo, invece, il giudice di pace compensato le spese per giusti motivi nell'esercizio del suo potere discrezionale ed essendo tanto consentito, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., anche quando una delle parti sia 0 sarebbe stata, in caso di apprezzamento della soccombenza virtuale totalmente vittoriosa, la sentenza si sottrae ad ogni censura.
3. Il ricorso va dunque respinto. In difetto di esercizio di attività difensiva da dell'intimato non sussistono i presupposti per parte provvedere sulle spese.
P.Q.M.
5 la corte rigetta il ricorso. Roma, 18 aprile 2002 L'estensore Il presidente Арль ушной IL DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cicero Depositata in t 06 AGO. 2002 oggi, ILDIRETTORE DI CANCELLERIA ca.dro Lumberto 109T129.1 Agenzia delle Entrate 20,66 Ufficio di Roma 12 12 456T Iscritto a ru il TOT.149177 Art. n. 6