Sentenza 23 novembre 2005
Massime • 1
È configurabile il reato di usurpazione di funzioni pubbliche, concorrente con quello di truffa, nel caso di soggetto il quale, presentandosi presso esercizi commerciali con la falsa qualifica di appartenente al corpo della Guardia di Finanza e mostrando di dover effettuare controlli fiscali, ottenga, gratuitamente o a prezzo ridotto, la consegna di merci, nulla rilevando, ai fini di una possibile esclusione del primo di detti reati, la circostanza che l'agente non abbia in realtà svolto alcun atto tipico della funzione corrispondente alla suindicata qualifica, ma si sia limitato, al solo fine di rendere maggiormente credibile l'autoattribuzione della medesima, alla fugace esibizione di un tesserino e ad una rapida scorsa ai registri fiscali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/11/2005, n. 46826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46826 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Presidente - del 23/11/2005
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 1461
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO IN - Consigliere - N. 26113/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS MA, n. a Ostuni il 24 luglio 1954;
nei confronti della sentenza in data 18 febbraio 2005 della Corte d'Appello di Lecce;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore Generale nella persona del sostituto Dott. Vittorio Martusciello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. DELLOMONACO Domenico, in sostituzione dell'avv. GUAGLIANI Aldo.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Lecce ha confermato quella del Tribunale di Brindisi, sezione di Francavilla Fontana, in data 5 luglio 2002, appellata da MA SO, con la quale costui era stato condannato, con la concessione delle attenuanti generiche, alla pena di mesi otto di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 81, 110 e 347 c.p. e artt. 81 e 494 c.p., unificati dal vincolo della continuazione (commessi in Francatila Fontana). L'imputato era stato altresì condannato al risarcimento ai danni in favore della parte civile e alla pubblicazione dell'estratto della sentenza, per una volta, sul quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno".
All'imputato venivano contestati i predetti reati perché, insieme con altra persona, usurpando le funzioni inerenti a un pubblico impiego, si presentava presso vari esercizi commerciali attribuendosi la falsa qualità di appartenente al Corpo della Guardia di finanza, esibendo un tesserino di riconoscimento di detto Corpo e pretendendo di effettuare controlli fiscali. La Corte d'appello affermava che, se era chiaro l'intento dei correi di consumare truffe, ciò avevano fatto attribuendosi la qualità di appartenenti alla Guardia di Finanza e usurpandone le funzioni: indiscutibile appariva il concorso delle fattispecie contestate con quella della truffa (peraltro non contestata), considerando la diversa offensività dei beni tutelati dalle rispettive norme.
I due individui, uno dei quali era sicuramente l'imputato, si erano presentati in vari esercizi, tra i quali quello del teste De Siato, mostrando un tesserino (che al De Siato era parso essere quello della Guardia di Finanza) e chiedendo in visione il registro dei corrispettivi, che ispezionavano: attività di controllo tipica della Guardia di Finanza. D'altra parte era evidente che i due soggetti che si presentavano nei vari esercizi concorrevano negli stessi reati e non era affatto necessario l'accertamento su chi dei due presentasse il tesserino e chiedesse in visione il registro dei corrispettivi. Avverso la predetta decisione propone ricorso per Cassazione l'imputato deducendo, con un primo motivo, la violazione dell'art. 347 c.p. (ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e): la qualificazione giuridica dei fatti doveva ritenersi errata. Se non poteva negarsi, in astratto, il concorso del reato di cui all'art. 347 c.p. con quello di truffa, nella specie non era configurabile il concorso, perché l'imputato si era limitato alla fugace esibizione di un tesserino, neppure identificato dalla persona offesa, e a una rapida sfogliata al primo libro mostratogli, comportamento questo posto in essere per dare maggiore credibilità alla azione truffaldina: insomma non sarebbe stato compiuto alcun atto tipico della pubblica funzione. Nessun ragionamento aveva svolto la Corte per individuare il dolo. Con un secondo mezzo, censura la motivazione della sentenza impugnata per mancanza, illogicità e contradditorietà (ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e): il vizio riguarderebbe il dolo. Il Collegio avrebbe affermato, da un lato, che era evidente l'intenzione dei due di consumare truffe mediante l'attribuzione della falsa qualità, avendo piena contezza della falsità e della falsa attribuzione delle funzioni: si tratterebbe di una lampante contraddittorietà e comunque di una mancanza di motivazione sul dolo dei due reati contestati, avendo omesso il giudice di merito di motivare sulle argomentazioni difensive secondo cui l'attribuzione delle funzioni e della qualità rappresentavano gli artifizi e raggiri della truffa e anche l'intenzione dei ricorrenti era quella di truffare.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il primo motivo è infondato perché nella specie ricorrono tutti gli estremi del reato di usurpazione di funzioni pubbliche (come pure del residuo reato contestato). L'usurpazione di funzioni pubbliche sussiste quando il soggetto attivo si arroga una funzione o l'attribuzione di un pubblico potere, esercitandola, e il dolo si limita alla sussistenza della coscienza e volontà del fatto tipico, con la consapevolezza della illegittimità di esso. Non v'è dubbio che tutti tali estremi connotano il comportamento posto in essere dell'imputato che, qualificandosi appartenente al corpo della Guardia di finanza e attribuendosene la qualifica, si recava nei vari esercizi commerciali mostrando un tesserino della Guardia di finanza ed eseguendo atti tipici delle attribuzioni di tale Corpo dello Stato, controllando i registri dei corrispettivi, che i due chiedevano ed ottenevano, ed esaminandoli. Non v'è alcun dubbio che si tratti dell'esercizio di funzioni pubbliche che rientrano appieno nello specifico ambito delle attribuzioni della Guardia di finanza. Non ha alcun rilievo la ostentazione più o meno fugace del tesserino (vero o bene o male falsificato), ne' la semplice scorsa del registro richiesto (i due, in altri casi, controllavano anche l'emissione di scontrini fiscali): il tempo impiegato in tali atti è del tutto irrilevante considerato anche che gli episodi si sono reiterati per un tempo che ha raggiunto a volte i due anni circa, con intensità di circa ogni quindici giorni, sia per la vittima ricordata nella sentenza di appello, sia per gli altri esercenti (IN FA, NC RI, SS Di MO) di cui vi è ampia menzione nella sentenza di primo grado;
persone che tutte offrivano generi alimentari da loro venduti (carne, polli, pane, biscotti e quant'altro), bene accettati dai due truffatori senza chiedere il pagamento ovvero ottenendo sconti.
Del tutto inconcludenti sono anche i rilievi sul dolo, i quali costituiscono il nucleo del secondo motivo di ricorso. Se è vero che i due malfattori intendevano truffare i commercianti non è men vero che gli artifizi o i raggiri utilizzati (tesserino, falsa qualità, controlli inerenti alle funzioni della polizia tributaria) rappresentavano di per sè gli elementi costitutivi dei reati contestati, pienamente concorrenti con i delitti contro il patrimonio (che non risulta siano stati contestati), per la diversa oggettività giuridica e anche in considerazione del dolo totalmente diverso nei due reati: nella truffa, consistente nella volontà di acquisizione, con artifizi e raggiri, di un profitto con altrui danno e induzione in errore della vittima;
e consistente invece nella usurpazione di funzioni pubbliche e nel reato di cui all'art. 494 c.p., rispettivamente, nella consapevolezza e volontà di attribuirsi e di esercitare poteri pubblici e nella consapevolezza e volontà di attribuirsi una falsa qualifica al fine di procurarsi un vantaggio;
estremi tutti esistenti contestualmente nella specie, essendo ben evidente la finalità ultima di conseguire il risultato della truffa. Del resto, nessuno ha mai messo in dubbio il concorso della truffa con i reati di falso nella loro variegata tipologia, proprio in relazione alla divergenza degli interessi tutelati. Inoltre va osservato che il ricorrente si è limitato a indicare, ai fini della esclusione del concorso, l'elemento soggettivo, ma non è questo un criterio valido per risolvere i problemi derivanti dal concorso di norme che si riconducono, secondo la dottrina dominante, ai principi di specialità, sussidiarietà e consunzione, nessuno dei quali è indicato dal ricorrente per affermare l'esistenza di un concorso apparente.
Il ricorso va quindi rigettato e al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2005