Sentenza 23 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/05/2026, n. 18640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18640 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da LUCIA VIGNALE
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AB NT
ha pronunciato la seguente
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 18640/2026 Roma, li, 23/06/2026
- Presidente -
Sent. n. sez. 553/2026 UP - 28/04/2026 R.G.N. 5967/2026
- Relatore -
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
US ET, nata a [...] il [...]; MA PE, nato a [...] il [...]: GE NI, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 18/09/2025 della Corte d'appello di Campobasso;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio AN;
udita la Procura generale della Repubblica, in persona del Sostituto Procuratore Francesca Ceroni, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto alla posizione di US ET e per l'inammissibilità degli altri ricorsi;
udita la difesa di ET US, che, associandosi alle conclusioni della Procura generale, ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udita la difesa di MA PE, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Firmato Da: AB NT Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 18fb373bb67b0cf1 - Firmato Da: GABRIELLA LAMELZA Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 3a5bc6116d8098d5 Firmato Da: LUCIA VIGNALE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: ba878ff295e-4bcl
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte d'appello di Campobasso, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la responsabilità della legale rappresentante di Ni.Fra. Costruzioni s.r.l. (di seguito anche: <<Ni.Fra.»), ET US, nella qualità di datrice di lavoro, di NI GE, dirigente con ruolo di direttore tecnico di cantiere, e di PE MA, direttore dei lavori nonché coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, per l'omicidio colposo aggravato ex art. 589, secondo comma, cod. pen., di PE AN, lavoratore alle dipendenze della detta società.
1.1. Nei confronti dei tre citati imputati sono stati dichiarati estinti per prescrizione (in appello) i reati di lesioni personali colpose, parimenti aggravate, in offesa di altri due lavoratori di «Ni.Fra.», OL OF e NI Di OR, verificatesi, sempre il 28 luglio 2015, nel medesimo contesto spazio-temporale dell'infortunio mortale. I tre lavoratori, intenti nell'esecuzione di lavorazioni relative al consolidamento di un edificio di culto, sono precipitati da un'altezza di circa 11 m a causa del collasso della volta di una cappella oggetto di attività di ripristino in corso di esecuzione da parte degli stessi.
1.2. Ribaltando sul punto la sentenza appellata, è stato altresì assolto NZ MO, ritenuto in primo grado colpevole dei tre reati, in cooperazione colposa, nella qualità di responsabile unico del procedimento. Già passata in giudicato al momento della celebrazione del giudizio d'appello era invece l'assoluzione in primo grado di OL OF, uno dei lavoratori infortunati a cui erano stati imputati, sempre a titolo di cooperazione colposa, l'omicidio colposo di PE AN e le lesioni personali dell'altro lavoratore (NI Di OR).
1.3. Quanto alle sole posizioni degli imputati ET US, NI GE e PE MA, alla conferma di quella penale, è seguita la conferma della responsabilità per i danni da reato nei confronti delle parti civili costituite, con riferimento tanto all'omicidio colposo quanto alle lesioni personali dichiarate prescritte.
2. Sono stati proposti ricorsi negli interessi dei tre citati imputati, fondati sui motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
3. La difesa di ET US articola due motivi, trattati unitariamente. Con essi, all'esito di riferimenti alle sentenze di merito e ai motivi d'appello (fino a pag. 7), si deducono violazioni di legge e vizio cumulativo di motivazione
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Firmato Da: AB NT Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 18fb373bb67b0cf1 - Firmato Da: GABRIELLA LAMELZA Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 3a5bc6116d8098d5 Firmato Da: LUCIA VIGNALE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: ba878ff295e-4bcl
quanto all'accertata responsabilità in ordine alla ritenuta posizione di garanzia e con riferimento al rimprovero in termini di omessa gestione del rischio. I giudici di merito, con motivazione non «meritevole di pregio», erronea oltre che contraddittoria e manifestamente illogica, avrebbero ritenuto responsabile l'imputata solo in quanto datrice di lavoro di diritto delle persone offese, quale rappresentante legale della società esecutrice dei lavori. Sarebbe stata quindi addossata alla prevenuta una responsabilità oggettiva fondata sulla detta qualifica formale, laddove in realtà societarie medio/grandi, con preposti e deleghe, sarebbe ipotizzabile a carico del legale rappresentante, al più, solo una culpa in eligendo o in vigilando. Il riferimento è, in particolare, alla mancata considerazione della designazione di un direttore tecnico di cantiere, il coimputato NI GE, in un contesto caratterizzato dalla predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento (di seguito: «P.S.C.») e del piano operativo di sicurezza (di seguito: «P.O.S.»), oltre che la posizione di AR US, concretamente svolgente le funzioni di datore di lavoro di fatto, come sarebbe emerso degli elementi probatori acquisiti al processo. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe caratterizzata da aporia logico-giuridica anche per la mancata considerazione, sempre ai fini del rimprovero in termini di omessa gestione del rischio, della posizione assunta in seno all'organigramma aziendale da OL OF, uno dei lavoratori infortunati assolto in primo grado per non aver commesso l'omicidio colposo e le lesioni personali in offesa degli altri due lavoratori. Il giudice di primo grado avrebbe ritenuto sussistente in capo a OL OF solo formalmente la qualifica di capocantiere mentre la Corte territoriale l'avrebbe esclusa anche in termini formali all'esito di una valutazione parziale degli elementi probatori agli atti. Sarebbero state all'uopo considerate solo le buste paga e il P.O.S., che lo indicavano quale capocantiere ma recanti firme dello stesso OF ritenute false all'esito di perizia, e non anche la lettera di assunzione e i verbali inerenti al
P.S.C.
4. Nell'interesse di NI GE si articolano due motivi.
4.1. Con il primo si deducono violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione, anche in termini di travisamento dei mezzi di prova, quanto all'esclusa interruzione del nesso causale. In tesi difensiva, dagli elementi probatori acquisiti al processo, sarebbe emerso che il giorno del sinistro fossero programmati lavori sul tetto della chiesa e non afferenti alla volta della cappella, contrariamente a quanto invece ritenuto accertato dai giudici di merito. Ne conseguirebbe l'errore della Corte territoriale
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Firmato Da: AB NT Emesso Da: US
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Firmato Da: LUCIA VIGNALE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: ba878295e-4bcl
nell'aver ritenuto non interrotto il nesso causale dalla condotta dei tre lavoratori che avrebbero arbitrariamente deciso di operare con riferimento alla cappella, peraltro senza rispettare le disposizioni di sicurezza di cui al P.O.S. e al P.S.C. Nello specifico, quanto innanzi emergerebbe dalla valutazione di fotografie agli atti, le quali dimostrerebbero che il tetto è un corpo distinto e separato dal <<sottotetto» cioè dalla «volta» poi collassata, in uno con l'apporto peritale, circa il pericolo di cedimento e la sua considerazione (nel P.O.S. e nel P.S.C.) e con le dichiarazioni rese da diversi testimoni. Quanto a queste ultime, il riferimento in ricorso, che in parte ne riporta il dichiarato, è alle deposizioni di Di OR, uno dei tre lavoratori infortunati, che avrebbe altresì chiarito che AR US esortava sempre a lavorare in sicurezza al fine di scongiurare i «guai ...[...].... passa[ti] con riferimento a altro cantiere. Circostanza, quest'ultima, che sarebbe stata confermata anche da altri testimoni (Forte e Conte).
4.2. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione, anche in termini di travisamento dei mezzi di prova, quanto all'accertata posizione di garanzia riconnessa alla qualifica dell'imputato in termini di dirigente con ruolo di direttore tecnico di cantiere. La Corte territoriale avrebbe ritenuto sussistente in capo all'imputato la detta qualifica in ragione delle previsioni del P.O.S., che appunto lo indicavano quale direttore tecnico dello specifico cantiere, e dall'essere stato lo stesso prevenuto indicato direttore tecnico della società esecutrice dei lavori sin dal 1999, come emergente dalla documentazione agli atti processuali. Tale ultimo dato, cioè l'essere direttore tecnico della società esecutrice dei lavori, deporrebbe in tesi difensiva per l'inidoneità all'assunzione della funzione di direttore tecnico di cantiere in quanto trattavasi di società non avente tutti i requisiti tecnici per l'aggiudicazione dell'appalto, tanto da essersi avvalsa di quelli di altra società tramite un apposito contratto di avvalimento. In sintesi, come emergerebbe anche dalle dichiarazioni di un escusso testimone (Fantuzzi), l'imputato, pur indicato nel P.O.S. quale direttore tecnico dello specifico cantiere, non avrebbe potuto svolgere le dette funzioni in quanto privo di laurea in architettura o in conservazione dei beni culturali. La Corte territoriale non avrebbe considerato la sussistenza di un idoneo direttore tecnico (Elio Rinaldi), operante per la società con cui «Ni.Fra.» aveva concluso il contratto di avvalimento, ritenendo prospettata dalla difesa la tesi della direzione tecnica in capo ad altro soggetto, OR CC, che in realtà svolgeva le funzioni di ragioniera. In sostanza, i giudici di merito avrebbero erroneamente escluso che l'indicazione dell'imputato nello specifico P.O.S. quale direttore tecnico del cantiere in oggetto fosse un mero errore senza confrontarsi con le riportate risultanze processuali. Si tratterebbe di circostanze che, se prese in
Firmato Da: AB NT Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 18fb373bb67b0cf1 - Firmato Da: GABRIELLA LAMELZA Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 3a5bc6116d8098d5 Firmato Da: LUCIA VIGNALE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: ba878ff295e-4bcl
considerazione, in tesi difensiva avrebbero condotto a concludere nel senso per cui la presenza dell'imputato nel cantiere teatro del sinistro, in alcune occasioni, fosse, in ipotesi, riconducibile al mero intento di fare compagnia a AR US che, come considerato dagli stessi giudici di merito, aveva assunto un ruolo anche sovraordinato all'imputato con riferimento ai lavori di cui all'appalto. In ragione delle evidenziate emergenze processuali la Corte territoriale avrebbe altresì errato nel rigettare la richiesta dell'appellante di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen., consistente nell'assunzione della testimonianza di AR US e nell'acquisizione delle dichiarazioni dallo stesso rese ex art. 391-bis cod. proc. pen. Peraltro, le dette dichiarazioni, rese in sede di indagini difensive e acquisite in appello, non sarebbero state valutate dalla Corte territoriale. Il Giudice d'appello si sarebbe limitato a rigettare la richiesta rinnovazione per l'essere l'indicato testimone stretto congiunto dell'imputata ET US, quindi in posizione interessata.
5. Con motivo unico di ricorso nell'interesse di PE MA, si deducono violazione di legge e vizio congiunto di motivazione, anche in termini di travisamento. Quest'ultimo si sarebbe sostanziato nella mancata considerazione della condotta dei tre lavoratori infortunati, prospettata dalla difesa come interruttiva del nesso causale. L'apparato motivazionale della sentenza d'appello, al pari di quella di primo grado, risiederebbe nel non aver considerato che la previsione dello specifico rischio emergeva sia dal P.O.S. che dal P.S.C., le cui previsioni sarebbero state in generale attuate, per quanto sarebbe emerso dalla documentazione fotografica agli atti. A ciò si sarebbe aggiunta l'assoluta assenza di dimostrazione che l'imputato fosse a conoscenza della riapertura del cantiere, avvenuta una settimana prima del giorno del sinistro, che, peraltro, sarebbe dovuta essere comunicata al responsabile unico del procedimento. Dal dato fattuale della mancata conoscenza da parte dell'imputato della riapertura del cantiere, accertato in sede di merito, sarebbe conseguita l'attribuzione in capo al ricorrente di una mera responsabilità di posizione. Il rimprovero sarebbe stato difatti mosso in ragione delle sole funzioni di direttore dei lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, in netta contrapposizione con i principi di legittimità governanti la materia quanto a rilevanza non della mera qualifica rivestita ma delle funzioni esercitate.
6. Le parti, a eccezione della difesa di PE GE, hanno discusso, concludendo nei termini di cui in epigrafe.
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Firmato Da: AB NT Emesso Da: US
QUALIFIED CA 1 Seriale: 18fb373bb67b0cf1 - Firmato Da: GABRIELLA LAMELZA Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 3a5bc6116d8098d5
Firmato Da: LUCIA VIGNALE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: ba878ff295e-4bcl
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Come sintetizzato in sede di ricostruzione del fatto processuale, la Corte territoriale ha confermato la responsabilità dei tre imputati, nelle evidenziate qualità, per l'omicidio colposo aggravato ex art. 589, secondo comma, cod. pen. di PE AN, lavoratore alle dipendenze della società Ni. Fra., oltre che, ai soli effetti civili, per le lesioni personali di altri due lavoratori: NI Di OR e OL OF, assolto con sentenza passata in giudicato dalla cooperazione colposa nell'omicidio oltre che del reato di lesioni personali in offesa del citato Di OR.
2.1. In sintesi, quanto alla situazione di contesto degli eventi, è stato accertato che il sinistro, coinvolgente i tre lavoratori, si è verificato, il 28 luglio 2015, durante l'esecuzione da parte di Ni.Fra. dei lavori di cui al contratto d'appalto concluso il 26 aprile 2013 con la committente Confraternita di «Santa Maria di Costantinopoli», aventi a oggetto il «Progetto di ripristino strutturale e miglioramento sismico» dell'omonima chiesa. Trattasi di un intervento di consolidamento, reso necessario dal sisma che colpì il Molise nel 2002, con lavori previsti (dal maggio 2013) per una durata inferiore a un anno ma protrattisi fino all'estate del 2015 a causa di interruzioni conseguenti a ritardi nella liquidazione degli stati di avanzamento lavori (da parte dell'Agenzia regionale di Protezione Civile).
2.2. Circa la dinamica del sinistro e la seriazione causale degli eventi, i giudici di merito hanno accertato che il 28 luglio 2015, una settimana dopo la riapertura del cantiere, i tre lavoratori sono precipitati da un'altezza di circa 11 m a causa del collasso della volta di una cappella oggetto di attività di ripristino in corso di esecuzione da parte degli stessi. Ne sono conseguite le lesioni personali di due lavoratori e la morte del terzo, non formato in merito alle lavorazioni da eseguirsi in zona caratterizzata da rischio grave e specifico. Gli eventi, per quanto ritenuto dai giudici di merito all'esito di una valutazione ex ante, non si sarebbero verificati se fossero stati attuati il P.S.C., quanto alle misure generali di protezione contro il rischio di caduta dall'alto e di disfacimento del manto di copertura ivi previste, e il P.O.S., in ordine alla gestione del pericolo di sfondamento e di caduta dall'alto in esso considerato. Le dette mancate attuazioni sono state ritenute alla base anche dell'assenza, al momento del sinistro, dei pur previsti specifici strumenti di protezione collettiva e individuale, in particolare: camminamenti, sottopalchi di sicurezza e reti di sicurezza, quanto ai primi, e imbracature con ancoraggi e
Firmato Da: AB NT Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 18fb373bb67b0cf1 - Firmato Da: GABRIELLA LAMELZA Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 3a5bc6116d8098d5 Firmato Da: LUCIA VIGNALE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: ba878ff295e-4bcl
sistemi di trattenuta e di arresto della caduta, circa i secondi. Si è altresì esclusa una interruzione del nesso causale in ragione della condotta dei lavoratori, in quanto consistita nell'esecuzione dei lavori cui erano stati adibiti ancorché nell'assenza degli evidenziati dispositivi di sicurezza, in quanto ritenuta non tale da aver attuato un rischio eccentrico rispetto a quello che gli imputati erano chiamati a gestire proprio con la predisposizione dei dispositivi di sicurezza omessi, in quanto solo astrattamente previsti ma non attuati e non, quelli collettivi, e non forniti, quelli individuali, in occasione della specifica lavorazione in atto al momento del sinistro.
2.3. La Cooperazione colposa dei tre attuali ricorrenti è stata confermata in termini di violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro con particolare riferimento a plurime omissioni nella gestione dello specifico rischio ritenuto essersi concretizzato negli accertati eventi. Il riferimento è, in particolare, quanto alle posizioni di ET US e NI GE, nelle rispettive qualità di datore di lavoro e di direttore tecnico di cantiere, alla mancata attuazione del P.S.C. e del P.O.S. e alla mancata predisposizione dei dispositivi di sicurezza sia collettivi che individuali. A ciò si è aggiunta la mancata adozione di misure tali da non consentire l'accesso alla zona di lavoro di AN PE, ancorché caratterizzata da rischio grave e specifico per il lavoratore poi deceduto, in quanto non adeguatamente istruito e addestrato in merito (artt. 18, comma 1, lett. e, 100, comma 3, 111, comma 1, 115 e 148, commi 1 e 2, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81). Nella sua qualità di direttore dei lavori nonché coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, è stato invece rimproverato a PE MA di non aver verificato, con opportune azioni di coordinamento e controllo, la mancata attuazione da parte dell'esecutore dei lavori appaltati delle evidenziate disposizioni del P.S.C., nonché la scorretta applicazione delle relative procedure di lavoro da parte dell'appaltatrice quanto alla predisposizione di dispositivi di protezione, tanto collettivi quanto individuali (in violazione dell'art. 92 d.lgs. n. 81 del 2008).
3. Quanto al merito cassatorio, deve rilevarsi l'inammissibilità dei motivi nei quali si articola il ricorso proposto nell'interesse di ET US, suscettibili di trattazione congiunta.
3.1. In merito deve evidenziarsi quanto segue, al netto delle pur assorbenti considerazioni per cui le doglianze, come emerge plasticamente dalla loro esplicitazione in sede di ricostruzione del fatto processuale, sono versate in fatto, anche laddove, pur deducendo un travisamento, finiscono con il sindacare non il
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Firmato Da: AB NT Emesso Da: US
QUALIFIED CA 1 Seriale: 18fb373bb67b0cf1 - Firmato Da: GABRIELLA LAMELZA Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 3a5bc6116d8098d5
Firmato Da: LUCIA VIGNALE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: ba878ff295e-4bcl
significante bensì il significato che i giudici di merito hanno inteso trarre dai mezzi di prova.
3.2. Trattasi di censure che si appuntano sulla ritenuta posizione di garanzia e sul conseguente rimprovero per l'omessa gestione del rischio. I detti punti della sentenza di primo grado non risultano però devoluti in appello. Sicché, le attuali doglianze si sostanziano in c.d. «motivi nuovi», implicanti anche la risoluzione di questioni fattuali, perché proposti per la prima volta in cassazione ma sottratti al relativo sindacato giurisdizionale, in quanto non inerenti a questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo, con le conseguenti stabilità sul punto della sentenza d'appello, in forza del principio del tantum devolutum quantum appellatum, e inammissibilità dei motivi in sede di legittimità (sul punto anche la recente Sez.2, n. 7532 del 25/11/2025, dep. 2026, Iacobini, Rv. 289470-01).
3.3. L'attuale ricorrente ha difatti sindacato con i motivi d'appello solo l'esclusione dell'interruzione del nesso causale tra l'evento e la condotta di cooperazione colposa dell'imputata. L'interruzione della seriazione causale è stata dedotta, in quella sede, con riferimento alle condotte dei lavoratori concretizzatesi nell'aver intrapreso la specifica lavorazione di propria iniziativa, essendo in programma, (solo) in tesi difensiva, l'intervento sul tetto e non sulla volta della cappella, e comunque in assenza dei presidi di sicurezza pur astrattamente previsti dal P.O.S. e dal P.S.C. L'evidenziato difetto nella catena devolutiva, che preclude alla Suprema Corte di prendere cognizione delle censure in oggetto, emerge tanto dalla sentenza d'appello, nella parte in cui - prima - sintetizza i motivi e- successivamente li tratta nel merito, quanto dalla stessa sintesi dell'appello operata dal ricorrente e, soprattutto, dall'atto d'appello. Dall'impugnazione proposta avverso alla sentenza di primo grado emerge difatti che, al di là di un generico riferimento, peraltro nel solo incipit dell'atto, all'essere rivolte le censure a ogni capo e punto della sentenza, l'appellante si è doluta solo della esclusa interruzione del nesso causale (nei termini innanzi evidenziati). A tale scopo l'impugnate ha anche fatto riferimento alla posizione di OL OF, come detto assolto con sentenza definitiva per non aver commesso il fatto. Nel trattare le dette censure la Corte d'appello ha difatti considerato anche la posizione del citato OF, escludendo l'assunzione da parte sua di effettive funzioni di capocantiere anche in relazione alle lavorazioni effettivamente intraprese il giorno del sinistro che, come detto, (solo) in tesi difensiva sarebbero state differenti da quelle oggetto di effettiva previsione.
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Firmato Da: AB NT Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 18fb373bb67b0cf1 - Firmato Da: GABRIELLA LAMELZA Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 3a5bc6116d8098d5 Firmato Da: LUCIA VIGNALE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: ba878ff295e-4bcl
L'appellante, sempre nell'articolare le doglianze sul nesso causale, ha fatto perno anche sulla condotta concretamente svolta da AR US (non imputato) in seno alla società Ni.Fra., escludendo peraltro, differentemente da quanto sembrerebbe sostenere in questa sede, che fosse un datore di lavoro di fatto. Funzione di datore di lavoro di fatto peraltro mai affermata dai giudici di merito e che, se accertata, comunque non avrebbe escluso di per sé la posizione di garanzia dell'imputata, al più, aggiungendone un'altra ex art. 299 d.lgs. n. 81 del 2008 (sul punto, ex plurimis, Sez. 4, n. 30167 del 06/04/2023, [...], 284828 01, proprio in fattispecie caratterizzata dalla coesistenza della posizione di garanzia del datore di lavoro di diritto, l'amministratore della società, e del datore di lavoro di fatto).
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In sede d'appello, infine, ove, come detto, non è stato gravato il punto inerente alla posizione di garanzia, la difesa di ET US non ha argomentato l'assenza della propria veste di garante dalla posizione di NI GE, in appello assistito dalla stessa difesa della citata US, ancorché nel presente giudizio di legittimità si sostiene, peraltro anche con argomentazioni in fatto, che gestore del rischio sia il detto GE con conseguente esclusine di responsabilità in capo alla ricorrente.
4. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di PE GE si appunta in termini inammissibili sull'esclusa interruzione del nesso causale. Trattasi difatti di censure non consentite ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto, pur prospettando travisamenti, nei termini sintetizzati in sede di ricostruzione del fatto processuale, mirano a sostituite a quella dei giudici di merito una differente valutazione degli elementi probatori acquisiti al processo volta a sostenere una diversa ricostruzione in fatto che vorrebbe i tre lavoratori aver eseguito le lavorazioni relative alla volta della cappella di propria iniziativa e contro la stessa programmazione dell'attività da svolgere (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, anche con riferimento al mancato confronto con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, si vedano, ex plurimis, Sez. 4, n. 61 del 25/11/2025, dep. 2026, [...], tra le più recenti;
Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, [...]; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584-01; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [...], in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione). Così operando, il ricorrente peraltro finisce con il non confrontarsi con la sentenza impugnata in punto di considerazione ai fini del nesso causale della condotta imprudente dei tre lavoratori, in quanto operanti in assenza di dispositivi di protezione.
Firmato Da: AB NT Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 18fb373bb67b0cf1 - Firmato Da: GABRIELLA LAMELZA Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 3a5bc6116d8098d5 Firmato Da: LUCIA VIGNALE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: ba878ff295e-4bcl
Sul punto i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi governati la materia, con i quali il ricorrente mostra invece di non confrontarsi, nel ritenere il rischio attivato dalla condotta imprudente dei lavoratori non eccentrico (cioè non un rischio <altro») rispetto a quello che il prevenuto era chiamato a gestire in quanto frutto della totale mancata attuazione di P.O.S. e P.S.C. e, quindi, di condotta imprudente dei lavoratori che la detta omessa attuazione mirava a prevenire (per l'abbandono del criterio dell'imprevedibilità della condotta in luogo dell'eccentricità del rischio, da intendersi in termini di alterità di esso rispetto a quello oggetto di gestione, si veda, per tutte, Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, [...]; si vedano altresì per la successiva applicazione ed elaborazione del principio in relazione a plurime peculiari fattispecie, ex plurimis: Sez. 4, n. 41197 del 09/07/2024, [...]; Sez. 4, n. 9901 del 16/01/2024, [...]; Sez. 4, n. 30814 del 11/05/2022, [...]; Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016, [...], Rv. 269603 - 01, nonché gli ulteriori riferimenti in esse presenti).
5. Parimenti inammissibile è il secondo motivo del ricorso di PE GE, che si appunta sull'accertata posizione di garanzia.
5.1. Al netto della mera indicazione in rubrica di un travisamento, invece articolato in termini di diversa ricostruzione fattuale della condotta dei tre lavoratori e delle ragioni della presenza in cantiere dell'imputato, il ricorrente non confronta il suo dire con la motivazione della sentenza impugnata quanto alla questione della dedotta inidoneità tecnica del prevenuto ad assolvere alle funzioni di direttore dello specifico cantiere. La Corte territoriale ha evidenziato che l'imputato, direttore tecnico della società di Ni.Fra. da anni, pur privo dei richiesti requisiti tecnici, è stato comunque nominato direttore tecnico dello specifico cantiere, come emergente dal P.O.S., assumendo effettivamente le relative funzioni anche recandosi presso lo stesso cantiere con US AR, a cui i giudici di merito hanno attribuito un ruolo organizzativo all'interno della società appaltatrice. Ne è così derivata l'irrilevanza della sussistenza di altro e idoneo direttore tecnico di cantiere, ancorché non indicato nel P.O.S., da individuarsi, in tesi difensiva, nel direttore della società con la quale la Ni.Fra. ha concluso il contratto di avvalimento al fine di aggiudicarsi l'appalto. La questione non è difatti quella del se la società, per aggiudicarsi l'appalto, si fosse avvalsa di altro e, in ipotesi, idoneo direttore tecnico di cantiere, che la Corte territoriale avrebbe peraltro confuso con altro soggetto invece svolgente le funzioni di ragioniere, ma quella dell'attribuzione in capo al prevenuto delle dette funzioni e dell'effettività delle stesse.
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Firmato Da: AB NT Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 18fb373bb67b0cf1 - Firmato Da: GABRIELLA LAMELZA Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 3a5bc6116d8098d5 Firmato Da: LUCIA VIGNALE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: ba878ff295e-4bcl
5.2. Il ricorrente non confronta il proprio dire con la motivazione della sentenza impugnata, oltre che con i principi governanti la materia, nel censurare l'errore che avrebbe commesso la Corte territoriale nel rigettare l'istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen. Deve sul punto preliminarmente ribadirsi che la rinnovazione in oggetto è subordinata a specifiche condizioni e rappresenta un passaggio meramente eventuale e straordinario nello svolgimento del giudizio di appello. Il suo presupposto è la verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale svolta in primo grado cui consegue la constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti. Trattasi dunque di accertamento integrante giudizio di fatto rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, in quanto tale incensurabile in sede di legittimità se esente da vizi motivazionali (ex plurimis: Sez. 4, n. 12314 del 13701/2026, Papa, non mass.; Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, [...], Rv, 27499602; Sez. 3, n. 7259 del 30/11/17, dep. 2018, [...], Rv.273653-01). Sul punto la Corte territoriale, pur facendo anche riferimento a un profilo d'interesse del soggetto indicato come testimone da escutere ex art. 603 cod. proc. pen. AR US, ha comunque ritenuto di non procedere alla rinnovazione in ragione dell'ormai cristallizzata situazione di contesto del sinistro, anche quanto a lavorazioni da eseguirsi il 28 luglio 2015, e della relativa dinamica.
5.3. Inammissibile è altresì il profilo di ricorso deducente la mancata considerazione da parte del Giudice d'appello delle dichiarazioni rese da AR US ex art. 391-bis cod. proc. pen., per un duplice ordine di ragioni.
5.3.1. La censura sul punto è intrinsecamente aspecifica. Il ricorrente non indica il momento processuale nel quale le dette dichiarazioni sarebbero state acquisite, nonostante la rigettata richiesta di rinnovazione ex art. 603 cod. proc. pen. avesse a oggetto una istanza unica tanto per l'escussione del testimone quanto per l'acquisizione delle dichiarazioni, così come non ne evidenzia la portata destabilizzante delle dette dichiarazioni quanto dell'iter logico-giuridico sotteso alla decisione.
5.3.2. A quanto innanzi, di per sé fondante l'inammissibilità del profilo di censura, si aggiunge l'estrinseca aspecificità della doglianza per il mancato confronto con la sentenza impugnata. Dal relativo apparato motivazionale, sul punto non censurato, non emerge difatti alcun riferimento all'intervenuta acquisizione delle dichiarazioni. Dalla sentenza impugnata emerge difatti il rigetto della richiesta rinnovazione dell'istruttoria mediante escussione di AR US in quanto non assolutamente necessaria in ragione anche dell'oggetto del sollecitato mezzo di
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prova orale, individuato dalla Corte territoriale anche in ragione delle allegate dichiarazioni alla cui acquisizione non vi è riferimento alcuno in sentenza.
6. Il motivo unico di ricorso proposto nell'interesse di PE MA è versato in fatto, laddove si ritiene che dalle emergenze processuali sarebbe emersa l'attuazione delle disposizioni del P.O.S. e del P.S.C. invece esclusa dalla doppia conforme di condanna, oltre che estrinsecamente aspecifico per il mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata, con il conseguente venir meno in radice dell'unica funzione per la quale è previsto e ammesso il ricorso per cassazione. Nei termini più volte innanzi evidenziati, la Corte territoriale è lungi dal non aver considerato la condotta dei tre lavoratori ai fini della prospettata interruzione del nesso causale, avendola invece valutata e ritenuta tale da non aver attivato un rischio eccentrico rispetto a quello che i tre imputati erano chiamati a gestire. Lo stesso dicasi quanto all'asserita assoluta assenza di prova circa la conoscenza dell'imputato in merito all'intervenuta riapertura del cantiere. La sentenza impugnata, con la quale il ricorrente non confronta il proprio dire, (a pag. 25) argomenta proprio in merito alla detta conoscenza dalla valutazione della documentazione agli atti oltre che dalla deposizione di Di OR circa il diretto coinvolgimento dell'imputato proprio con riferimento alle lavorazioni da svolgersi lo stesso giorno del sinistro.
7. In conclusione, all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost., sent. n. 186 del 2000). Nulla per le spese alle parti civili in ordine al presente giudizio di legittimità in forza della loro mancata discussione orale, invero richieste solo da OL OF con nota depositata in cancelleria insieme a una nota difensiva. Nel giudizio di cassazione con trattazione orale, difatti, non va disposta la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l'allegazione di nota spese (ex plurimis, Sez. U., 27727 del 14/12/2023, Gambacurta, Rv. 286581-01).
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P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 aprile 2026.
Il Consigliere estensore
Fabio AN
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Il Presidente
CI IG
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